Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-04-10, n. 201701684

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-04-10, n. 201701684
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701684
Data del deposito : 10 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2017

N. 01684/2017REG.PROV.COLL.

N. 06092/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6092 del 2010, proposto da:
EG MB, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Mameli e Piera Pujatti, con domicilio eletto presso lo studio legale Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, 16;



contro

AD Como, SU Federazione Provinciale di Como, Legaconsumatori Como, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Cesare Piovan e Silvia De Ponti, con domicilio eletto presso lo studio legale Roberto Modena in Roma, via Monte delle Gioie, 24;



nei confronti di

DI Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
NS MB, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
DO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Giuliano Bologna, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, via Merulana, 234;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01191/2010, resa tra le parti, concernente la determinazione del numero di rappresentati nel Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Como

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AD Como, SU Federazione Provinciale di Como, Legaconsumatori Como e di DO;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Quici per delega di Pujatti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

In data 30 dicembre 2008 il Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato (di seguito, CCIAA) di Como avviava le procedure per il rinnovo del Consiglio Camerale, invitando le organizzazioni imprenditoriali a presentare le dichiarazioni di cui all’articolo 2 del d.m. 24 luglio 1996, n. 501.

Sia l’apparentamento di AD, SU e Legaconsumatori che quello di DI, DO e NS presentavano la documentazione richiesta.

Con nota del 10 marzo 2009, il Presidente della CCIAA di Como trasmetteva al Presidente della Giunta Regionale i dati pervenuti, sulla base dei quali quest’ultimo adottava, ex articolo 5, comma 6, d.m. n. 501 del 1996, il decreto n. 3207 del 2 aprile 2009, individuando l’apparentamento di DO come quello più rappresentativo, cui spettava quindi designare il componente nel Consiglio della Camera di Commercio di Como.

Avverso il suddetto decreto n. 3207 l’apparentamento di AD, SU e Legaconsumatori interponeva ricorso al Tribunale amministrativo della MB, deducendone l’illegittimità per violazione dell’articolo 5 ( Determinazione del numero dei rappresentanti ), comma 6, d.m. 24 luglio 1996, n. 501 ( Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ), nonché della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.

Medio tempore , con d.P.G.R. n. 10538 del 16 ottobre 2009, a sua volta impugnato con motivi aggiunti, venivano nominati i componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Como, designati dalla associazioni individuate nel citato decreto n. 3207.

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 30 aprile 2010, n. 1191, accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione per cui l’attribuzione del peso a ciascuno dei tre parametri indicati dall’articolo 3 d.m. n. 501 del 96 (consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, servizi resi e attività svolte), tesi ad individuare il grado di rappresentatività nella circoscrizione, avrebbe dovuto essere determinato precedentemente alla conoscenza dei dati da valutare.

Avverso tale decisione proponeva appello (iscritto al n. R.G. 6092 del 2010) la EG MB, contestandone l’erroneità sulla base di due distinti motivi:

In rito, mancata notifica ad Amministrazione procedente (violazione dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);

Nel merito, violazione dell’articolo 10 legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché degli articoli 3 e 5 del d.m. 501 del 1996.

Successivamente anche l’associazione DO interponeva appello (iscritto al n. RG 7116 del 2010), deducendo a sua volta quattro motivi di gravame, in gran parte sovrapponibili a quelli formulati dalla EG MB, e precisamente:

violazione dell'art. 100 Cod. proc. civ. Omessa individuazione di uno dei contraddittori necessari;

violazione art. 100 Cod. proc. civ. Difetto della c.d. "prova di resistenza";

violazione art. 21 legge n. 1034 del 1971 per mancata notifica alla CCIAA;

nel merito, violazione di legge (art. 10 l. 29 dicembre 1993, n. 580 di riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e articoli 3 e 5 d.m. 501 del 1996)

Con ordinanza 2 settembre 2010, n. 4036, la V Sezione del Consiglio di Stato, previa riunione al presente ricorso di quello iscritto al n. RG 7116 del 2010 e proposto autonomamente dall’associazione DO, accoglieva l’istanza cautelare proposta da quest’ultima, sospendendo l’efficacia della sentenza impugnata.



DIRITTO

Per ragioni di sistematicità, va prioritariamente esaminato il secondo motivo di appello proposto da DO, volto ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse.

Ad avviso dell’appellante, “ nel caso di specie, alla proposizione del

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