Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-11, n. 201906919

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-11, n. 201906919
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906919
Data del deposito : 11 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2019

N. 06919/2019REG.PROV.COLL.

N. 06765/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 6765 del 2018, proposto dalla società RI CA Società Agricola s.a.s. di EG NA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi 4;



contro

il Comune di Ponsacco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianluca Barneschi in Roma, via Panama,77;
il Comune di Pontedera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora e Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12;
Unione VA, Provincia di Pisa, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province di Pisa e VO, non costituitisi in giudizio;



nei confronti

dei signori SI RE, PA RE e LO RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Benedetti e Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 925 del 2018.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponsacco, del Comune di Pontedera, della Regione Toscana nonché dei signori, SI RE, PA RE e LO RE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 27 giugno 2019 il Cons. Silvia Martino;

Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Giacomo Quarneti, Luigi Bimbi, Marcello Cecchetti (su delega dell’avvocato Lucia Bora) e Vittorio Chierroni;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società RI CA Società Agricola, odierna appellante, è proprietaria di un ampio fondo rustico ricadente nel territorio dei Comuni di Pontedera e Ponsacco, sul quale insistono una serie di manufatti a uso agricolo di impianto sette-ottocentesco che il piano strutturale di Ponsacco, per quanto di sua competenza, classifica come edifici monumentali.

Nel Comune di Pontedera, la proprietà comprende invece il complesso denominato “Villa EL Riccardi”, vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939, composto dalla villa, dai suoi annessi (una chiesetta, granai, cantine e case coloniche) e da un parco monumentale che la ricorrente affermava essere classificato dal P.I.T. regionale come area boscata.

Il descritto compendio confina con due terreni di più modesta estensione, tra loro confinanti, ubicati l’uno in Comune di Ponsacco e l’altro in Comune di Pontedera, di proprietà rispettivamente dei signori SI e PA RE il primo, e del solo SI RE il secondo.

Tali terreni sono nella disponibilità dell’impresa agricola “Orto Primo”, facente capo a LO RE, il quale nel giugno del 2015 chiedeva l’approvazione di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo avente a oggetto, fra l’altro, la demolizione di alcuni fabbricati fatiscenti che insistono sulla porzione sita nel Comune di Pontedera con contestuale recupero e reimpiego dei relativi volumi per la realizzazione di un’abitazione non agricola nella porzione sita in Comune di Ponsacco.

Il piano presentato dal RE prevedeva anche la realizzazione, nella parte ricadente in Comune di Pontedera, di una nuova tettoia in parte derivante dal recupero della superficie di una tettoia preesistente, demolita.

Al procedimento di approvazione del progetto di piano partecipavano i due Comuni interessati e la Regione Toscana in sede di Conferenza di copianificazione, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 65/2014.

Previo parere favorevole della Conferenza, il piano veniva approvato dal Comune di Pontedera con determinazione n. 58 del 2 settembre 2016 e dal Comune di Ponsacco con determinazione n. 492 in pari data; quindi, con permesso di costruire del 9 marzo 2017, attuativo del piano, il Comune di Ponsacco assentiva i lavori relativi all’edificio residenziale ricadente nel suo territorio.

Le opere, avviate nello stesso mese di marzo 2017, venivano sospese per novanta giorni dal Comune di Ponsacco con provvedimento del 21 aprile 2017.

I provvedimenti di approvazione del P.A.P.M.A.A. presentato dal signor RE, in un primo tempo venivano impugnati dalla società RI CA con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella parte in cui prevedevano, previa demolizione di volumi fatiscenti, la realizzazione di una nuova tettoia in Comune di Pontedera e la realizzazione di un nuovo edificio a uso residenziale in Comune di Ponsacco.

A seguito dell’opposizione proposta dal Comune di Ponsacco, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario veniva trasposto innanzi al TAR per la Toscana.

I motivi di doglianza articolati con il ricorso introduttivo, possono essere così sintetizzati:

- l’area di proprietà dei controinteressati, sita in Comune di Pontedera e interessata da una parte delle opere assentite dai provvedimenti impugnati, come pure la confinante area di proprietà della ricorrente (quella circostante la Villa Riccardi EL), risulterebbero vincolate ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di aree boscate; con la conseguenza che l’approvazione del P.A.P.M.A.A. avrebbe dovuto essere preceduta dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (primo motivo).

- l’area di proprietà RE sita nel comune di Pontedera, ove era stata approvata la realizzazione della nuova tettoia previa demolizione dei fabbricati fatiscenti, sarebbe soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923. Anche per questo aspetto, l’approvazione dell’intervento avrebbe dovuto essere preceduta dall’assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (secondo motivo);

- l’intervento di nuova costruzione a uso abitativo, autorizzato da entrambi i Comuni interessati mediante l’approvazione del P.A.P.M.A.A. e poi dal Comune di Ponsacco con il rilascio del permesso di costruire, ricadrebbe all’interno della fascia di inedificabilità assoluta di cinquanta metri contigua ad area boscata, prevista dall’art. 29 del P.T.C. della Provincia di Pisa (terzo motivo).

- anche il piano strutturale e il regolamento urbanistico del Comune di Ponsacco dovevano considerarsi illegittimi, in quanto non avevano recepito la prescrizione dettata dal P.T.C. della Provincia di Pisa, che fa divieto di costruire nella fascia di cinquanta metri contigua alle aree boscate;

- lo stesso era a dirsi per gli strumenti urbanistici del Comune di Pontedera che, illegittimamente, non avrebbero qualificato come area boscata l’intero parco circostante la Villa EL e l’area di proprietà RE sita in quel Comune;

- analoghi vizi affliggevano il parere rilasciato dalla Conferenza di copianificazione in seno al procedimento di approvazione del P.A.P.M.A.A. ed il parere pronunciato dalla Provincia di Pisa all’interno della Conferenza di copianificazione.

2. Con motivi aggiunti depositati il 19 gennaio 2018, il gravame veniva esteso dalla ricorrente alla sopravvenuta determinazione n. 457 del 24 luglio 2017, mediante la quale il Comune di Ponsacco aveva riattivato il permesso di costruire già rilasciato al signor LO RE e provvisoriamente sospeso.

Con tali motivi aggiunti la società deduceva:

A) Nei confronti del provvedimento di riattivazione dell’efficacia del permesso di costruire n. 2017/002, determinazione n. 547 del 24.07.17.

A.1 Vizi propri .

Per quanto riguarda la tempestività e la permanente sussistenza del proprio interesse a ricorrere, faceva anzitutto osservare che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti doveva intendersi come un atto di “conferma propria”, con conseguenti rilevanti differenze quanto alla percezione della lesione. Mentre, infatti, la conoscenza della lesione recata dal permesso di costruire è ben percepibile (dall’apposizione del cartello recante l’indicazione dei lavori e del titolo o comunque dalla materiale percezione di un’attività di edificazione), tale circostanza non si era verificata nel caso di specie, poiché il cantiere ed il cartello erano già in essere in precedenza, essendo stati i lavori dapprima iniziati, poi sospesi dall’amministrazione, quindi ripresi senza titolo, di nuovo sospesi – dopo l’intervento di un sequestro penale – ed infine nuovamente ripresi.

Nel merito :

2. Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1, c. 1, e art. 7, c. 1, della L. n. 241/90. Violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, del principio di correttezza e buona fede, di imparzialità, nonché del principio di tutela dell’affidamento riposto dai privati nella p.a .

La ricorrente, in data 28 marzo 2017, aveva presentato istanza di accesso agli atti nei confronti del Comune di Ponsacco. Sulla base di ciò il Comune aveva dato autonomamente avvio ad un distinto procedimento conclusosi con l’adozione di una determinazione di sospensione.

Tale circostanza qualificava la ricorrente come uno di quei soggetti che possono trarre pregiudizio dal provvedimento sicché l’amministrazione avrebbe dovuto darle comunicazione dell’avvio del procedimento poi sfociato nella “riattivazione” del permesso di costruire;

3. Eccesso di potere per erronea individuazione del presupposto. Violazione dell’art. 2, c. 6, del d.lgs. 227/01 e violazione dell’art. 3 della L.R.T. 39/00. Eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione .

La società riprendeva quanto già argomentato nel ricorso introduttivo, sub lett. A), motivo n. 1, in

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