Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-01-11, n. 202100333
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2021
N. 00333/2021REG.PROV.COLL.
N. 01529/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2020, proposto da
Comune di Bagno a Ripoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Pardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parrocchia di San Piero a Ema, Confraternita del Ss. Sacramento di San Piero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Andrea Del Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 1741 del 2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Parrocchia di San Piero a Ema e della Confraternita del Ss. Sacramento di San Piero;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d. l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d. l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d. l. n. 28 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri;
Sono presenti in collegamento da remoto gli avvocati Pardini e del Re;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La parrocchia di San Piero a Ema e la confraternita del Ss. Sacramento di San Piero hanno impugnato i provvedimenti con cui il comune di Bagno a Ripoli ha istituito il diritto comunale fisso per il trasporto delle salme e dei resti mortali all’interno del territorio comunale, ai sensi dell’art. 19, comma 2, d. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha accolto il ricorso - condannando altresì l’amministrazione comunale a risarcire i danni patiti – con sentenza n. 1741 del 2019, che è stata appellata dal Comune per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità della sentenza in relazione al rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 Cod. proc. civ. (giusto rinvio esterno di cui all’art. 39 Cod. proc. amm.); illogicità manifesta e travisamento dei fatti;
II) erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 13 l. 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi );
III) erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 Cod. proc. civ. (giusto rinvio esterno di cui all’art. 39 Cod. proc. amm.) – extrapetizione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 Cod. proc. civ. (giusto rinvio esterno di cui all’art. 39 Cod. proc. amm.) – omissione di pronuncia; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 Cod. proc. civ. (giusto rinvio esterno di cui all’art. 39 Cod. proc. amm.);
IV) erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d. P. R. 10 settembre 1990, n. 285 ( Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ); travisamento dei fatti e illogicità manifesta;
V) erroneità della sentenza in relazione al capo con cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 Cod. proc. civ. (giusto rinvio esterno di cui all’art. 39 Cod. proc. amm.) – extrapetizione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 Cod. civ.; travisamento dei fatti e dei documenti di causa e manifesta irragionevolezza.
Si sono costituite per resistere all’appello la parrocchia di San Piero a Ema e la confraternita del Ss. Sacramento di San Piero, che hanno, altresì proposto appello incidentale.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza del 10 dicembre 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d. l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d. l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d. l. n. 28 del 2020 come da verbale, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal comune di Bagno a Ripoli contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana n. 1741 del 2019 che ha accolto il ricorso della parrocchia di San Piero a Ema e della confraternita del Ss. Sacramento di San Piero per l’annullamento dei provvedimenti di istituzione del diritto comunale fisso per il trasporto delle salme e dei resti mortali all’interno del territorio comunale,