Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-30, n. 202306367

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-30, n. 202306367
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306367
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 06367/2023REG.PROV.COLL.

N. 01196/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2021, proposto da
RO RA, FO BO, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Campagnano di Roma, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07057/2020, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Anselmi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 7057 del 2020 del Tar Lazio, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 23 del 2008 delle seguenti opere, realizzate in totale difformità dalla concessione edilizia n. 74 del 1987 (che aveva ad oggetto la costruzione di una stalla): fabbricato ad uso residenziale su tre piani, con annessi tettoia-locale forno; piscina; locale tecnologico; pollaio; voliera; locale deposito macchinati e attrezzi agricoli, con ulteriore locale residenziale e pollaio.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, contestando le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, i seguenti motivi di appello:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della L 241/1990, mancata partecipazione delle ricorrenti ad una fase del procedimento;

- eccesso di potere per errore nei

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