Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-20, n. 202100636

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-20, n. 202100636
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100636
Data del deposito : 20 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2021

N. 00636/2021REG.PROV.COLL.

N. 09324/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9324 del 2012, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Coronas in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 4;



per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore il consigliere Francesco Frigida nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2021, svoltasi con modalità telematica, e dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, l’avvocato dello Stato Maurizio Greco per la parte appellante;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato, maresciallo della Guardia di Finanza in congedo, ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, avverso il provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, n. -OMISSIS-) del 23 febbraio 2012 – recante la declaratoria di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità « -OMISSIS- » – nonché avverso le presupposte delibere del Comitato di verifica per le cause di servizio rese nelle adunanze n. -OMISSIS-10 settembre 2007.

1.1. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Veneto, sezione prima, ha accolto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.

In particolare, il collegio di primo grado ha ritenuto illegittimo il provvedimento ministeriale censurato per non essere state ivi esplicitate le ragioni del diniego, ma ha respinto la richiesta di espletamento di verificazione o di consulenza tecnica d’ufficio medico legale finalizzata ad accertare l’interdipendenza tra le patologie di cui soffre l’interessato, non reputando di potersi sostituire al competente organo deputato per legge ad effettuare tale valutazione.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 3 dicembre 2012 e in data 31 dicembre 2012 – il Ministero dell’economia e delle finanze ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi.

4. In data 1° febbraio 2013, la parte privata si è costituita in giudizio, eccependo: a) la nullità della notificazione dell’appello, b) l’inammissibilità del gravame per abuso del diritto, c) l’inammissibilità di documenti depositati per la prima volta in sede d’impugnazione; sostenendo altresì l’infondatezza dell’appello e reiterando, infine, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del codice del procedimento amministrativo, i motivi del ricorso originario dichiarati assorbiti dal T.a.r..

5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 gennaio 2021.

6. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

7. In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di nullità della notificazione dell’appello, in quanto la notificazione è riferibile all’Avvocatura dello Stato, organo tecnico impersonale che rappresenta e difende ex lege le amministrazioni statali (art. 1, comma 1, del regio decreto n. 1611/1933), e non al singolo avvocato dello Stato, sicché non occorre, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, una procura ex art. 83 c.p.c., che peraltro è in radice esclusa per gli avvocati dello Stato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del regio decreto n. 1611/1933 Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità »).

Destituito di fondamento in fatto è l’ulteriore rilievo mosso dalla parte privata circa un’asserita consegna dell’atto d’appello

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