Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-08-11, n. 201503917
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Testo completo
N. 03917/2015REG.PROV.COLL.
N. 00578/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2014, proposto da:
GE RA, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Pagnotta e dall’Avv. Giulio Ceravolo, con domicilio eletto presso l’Avv. Giulio Giuseppe Romeo in Roma, Via G. Zanardelli, n. 36;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00995/2013, resa tra le parti, concernente il risarcimento dei danni subiti a seguito delle informazioni prefettizie antimafia
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per l’odierno appellante, l’Avv. Pagnotta e l’Avv. Ceravolo e, per il Ministero appellato, l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione, all’esito della sentenza n. 1335 del 31.5.2011, declinatoria della giurisdizione, pronunciata dal Tribunale civile di Catanzaro, GE RA, quale erede di NT ZZ e amministratore unico della ditta ZZ NT operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ha chiesto al T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata esecuzione della convenzione per la costruzione di una stazione trasferimento dei rifiuti solidi urbani e di un’isola ecologica in località “Arcure”, stipulata con la Regione Calabria e con il Comune di Drapia, in seguito alla nota prefettizia del 27.3.2000, la quale riteneva il pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità mafiosa, nonché il risarcimento del danno morale sofferto dalla sua onorabilità.
2. Si è costituito nel primo grado di giudizio il Ministero dell’Interno, deducendo l’infondatezza del ricorso.
3. Il T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto le domande risarcitorie, riproposte con ricorso in riassunzione avanti al giudice amministrativo,