Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-05, n. 202103517
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Testo completo
Pubblicato il 05/05/2021
N. 03517/2021REG.PROV.COLL.
N. 06905/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6905 del 2020, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso lo studio del dottor DO ID in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30,
contro
il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda), n.-OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021 il consigliere Emanuela Loria;
Udito per la parte appellante l’avvocato Guglielmo Saporito che partecipa alla discussione orale ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in l. n. 176 del 18 dicembre 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente contenzioso è costituito:
a ) dal provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (di seguito CPGT) del 17 dicembre 2019, numero 2047, con il quale sono state respinte le istanze in data 28 ottobre 2019 e 6 novembre 2019 presentate dall’appellante – componente della soppressa Commissione tributaria centrale dall’aprile 2003 fino al dicembre 2014, con incarico di Presidente di sezione dal 18 aprile 2013 - con le quali egli ha comunicato di accettare “ con riserva ” l’incarico di Presidente della Commissione tributaria regionale (di seguito CTR) per il Piemonte;
b ) dall’implicito diniego di assegnazione dell’interessato al posto di Presidente della CTR del Lazio e di Presidente della CTR di Salerno;
c ) dalla deliberazione del CPGT n. -OMISSIS- che ha nominato l’istante Presidente della CTR del Piemonte;
d ) dalla deliberazione del CPGT n. -OMISSIS-che ha proceduto alla immediata copertura del posto di Presidente della CTR del Piemonte ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 545, assegnandolo all’istante;
e ) dal bando n. 1 del 2018 approvato con deliberazione del 6 febbraio 2018 n. 218;
f ) dagli atti di individuazione delle sedi di Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali che il CPGT ha ritenuto disponibili, tra il maggio 2019 ed il dicembre 2019, a disposizione degli ex componenti della Commissione tributaria centrale, qualora tali atti escludano i posti di presidenza della CTR Lazio e CTP Salerno che erano stati scelti dal ricorrente.
1.1. L’appellante impugnava dinanzi al T.A.R. per il Lazio gli atti e i provvedimenti suindicati con distinti ricorsi (nn.rr.gg. -OMISSIS-, quest’ultimo trasposto in sede giurisdizionale, unitamente ai motivi aggiunti, dalla sede del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) e motivi aggiunti, con i quali articolava i seguenti motivi:
a ) con il ricorso n. -OMISSIS-/2020 e i correlati motivi aggiunti:
I - Violazione del principio di adeguata motivazione sui dinieghi di autotutela formulati sulla base di violazione di legge (art. 7 e 21 octies e nonies L. 241/1990). Difetto di motivazione e di interesse pubblico.
1 bis - Violazione degli art. 44 e 45 D.Lgs. 545/1992, eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, difetto di interesse pubblico, contrasto con i precedenti (delibera 705 del 14/5/19, che revoca in parte l’elenco dei posti vacanti contenuti nel bando 1/2018 approvato con delibera 6.2.2018 n. 218), disparità di trattamento, perché il CPGT non ha applicato il principio della precedenza assoluta.
2 - Violazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost). 3 - Mancanza di motivazione, carenza dei presupposti. 4 - Violazione degli articoli 21 octies e 21 nonies legge 241 / 1990, difetto di motivazione e di interesse pubblico espresso dagli artt. 43 e 44 d.lgs. 545/1992.
5 - Violazione del giudicato formatosi sui principi di organizzazione generale oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato -OMISSIS- / 2018.
6 - Difetto di interesse pubblico e violazione della pronuncia del Consiglio di Stato -OMISSIS- / 2018.
A - Violazione del principio di scelta della sede da parte dell’avente titolo, cioè del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 (in tema di pubblico impiego e scelta sedi), dell’art. 8 T.U. 10/1957 (principi generali in tema di sedi, applicabile a norma dell’art. 12 co. 2 disp. prel Codice civile), dell’art. 97 Cost. (in tema di buon andamento della p.a.); Violazione degli art. 44 e 45 d.lgs. 545/1992 (in tema di assorbimento dei giudici tributari provenienti dalla Commissione Tributaria Centrale), eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, difetto di interesse pubblico, contrasto con i precedenti (delibera 705/2019), disparità di trattamento.
B - Violazione del giudicato formatosi sui principi di organizzazione generale della giustizia tributaria, principi espressi dalla pronuncia del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2018. Difetto di motivazione e di interesse pubblico.
C - Eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, disparità di trattamento, sviamento.
b) con il ricorso n. -OMISSIS-/2020:
1 - Violazione degli art. 44 e 45 d.lgs. 545/1992, eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, difetto di interesse pubblico, contrasto con i precedenti (delibera 705 del 14/5/19, che revoca in parte l’elenco dei posti vacanti contenuti nel bando 1/2018 approvato con delibera 6.2.2018 n. 218), disparità di trattamento, perché il CPGT non ha applicato il principio della precedenza assoluta.
2 - Violazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost).
3 - Mancanza di motivazione, carenza dei presupposti.
4 - Violazione degli articoli 21 octies e 21 nonies legge 241 / 1990, difetto di motivazione e di interesse pubblico espresso dagli artt. 43 e 44 d.lgs. 545/1992.
5 - Violazione del giudicato formatosi sui principi di organizzazione generale oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato -OMISSIS- / 2018.
6 - Difetto di interesse pubblico e violazione della pronuncia del Consiglio di Stato -OMISSIS- / 2018.
7 - Violazione del principio di adeguata motivazione sui dinieghi di autotutela formulati sulla base di violazione di legge (art. 21 octies e nonies L. 241/1990). Difetto di motivazione e di interesse pubblico.
8 - Ulteriore violazione degli articoli 3 e 7 della legge 241 / 1190 nonché degli articoli 43 44 del D.lgs. 545 / 1992. Errore dei presupposti, eccessivo aggravamento della procedura, sviamento di potere.
9- Eccesso di potere per perplessità ed aggravio della procedura (violazione dell’art. 1 co.2 L. 241/1990), difetto di interesse pubblico.
c ) con il ricorso n. -OMISSIS-/2020 e i motivi aggiunti (a seguito di trasposizione dalla sede del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica):
1 - Violazione degli art. 44 e 45 d.lgs. 545/1992, eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, difetto di interesse pubblico, contrasto con i precedenti (delibera 705 del 14/5/19, che revoca in parte l’elenco dei posti vacanti contenuti nel bando 1/2018 approvato con delibera 6.2.2018 n. 218), disparità di trattamento, perché il CPGT non ha applicato il principio della precedenza assoluta.
2 - Violazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost).
3 - Mancanza di motivazione, carenza dei presupposti.
4 - Violazione degli articoli 21 octies e 21 nonies legge 241 / 1990, difetto di motivazione e di interesse pubblico espresso dagli artt. 43 e 44 d.lgs. 545/1992.
5 - Violazione del giudicato formatosi sui principi di organizzazione generale oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2018.
6 - Difetto di interesse pubblico e violazione della pronuncia del Consiglio di Stato -OMISSIS- / 2018.
Primo motivo aggiunto: Violazione del principio di scelta della sede da parte dell’avente titolo, cioè del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 (in tema di pubblico impiego e scelta sedi), dell’art. 8 T.U. 10/1957 (principi generali in tema di sedi, applicabile a norma dell’art. 12 co. 2 disp. prel Codice civile), dell’art. 97 Cost. (in tema di buon andamento della p.a.); Violazione degli art. 44 e 45 d.lgs. 545/1992 (in tema di assorbimento dei giudici tributari provenienti dalla Commissione Tributaria Centrale), eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, difetto di interesse pubblico, contrasto con i precedenti (delibera 705/2019), disparità di trattamento.
2 - Violazione del giudicato formatosi sui principi di organizzazione generale della giustizia tributaria, principi espressi dalla pronuncia del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2018. Difetto di motivazione e di interesse pubblico.
3 - Eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, disparità di trattamento, sviamento.
1.3. L’adito TAR, con la sentenza n. -OMISSIS-:
- ha riunito i ricorsi (su istanza dello stesso ricorrente);
- in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso n. -OMISSIS- del 2020 poiché “gli atti impugnati hanno natura meramente esecutiva dei provvedimenti già esaminati” ;
- ha respinto i ricorsi rr.gg. nn. -OMISSIS-/2020 e -OMISSIS-/2020 e i relativi motivi aggiunti;
- ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 3.500,00 oltre accessori).
1.4. In particolare, il giudice di primo grado ha precisato:
I) che ai sensi