Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-09, n. 202406123
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Testo completo
Pubblicato il 09/07/2024
N. 06123/2024REG.PROV.COLL.
N. 09859/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9859 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Sabrina Molinar Min e Stefano Vaccino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sabrina Molinar Min in Torino, largo Migliara 16;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 luglio 2024 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellata l’avv. Zuccaro Alessandro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti chiedono la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso volto all’annullamento del provvedimento GSE/P220150012572 del 24 febbraio 2015 di diniego di riconoscimento della maggiorazione tariffaria prevista dall’art. 14 comma 1 lett. d) del DM 5 maggio 2011, con conseguente recupero delle somme già corrisposte.
1.1 Il -OMISSIS-, responsabile dell’impianto fotovoltaico denominato «Montemarzino Green 1», di potenza pari a 717,60 kW, realizzato nel 2011 in partnership con la società CP Contractpower S.r.l. (cui è succeduta la Terzacontract S.r.l.), chiedeva l’ammissione alla tariffa incentivante di cui al D.M. 5 maggio 2011, unitamente alla maggiorazione del 10% prevista dall’art. 14 comma 1 lett. d) del citato decreto per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea.
1.2 Con provvedimento del 24 febbraio 2015, preceduto dal preavviso di diniego del 23 dicembre 2014, il GSE respingeva l’istanza di riconoscimento della maggiorazione tariffaria in quanto dall’analisi della documentazione pervenuta era emerso “ che i numeri di serie dei moduli fotovoltaici, riportati nel documento “elenco dei moduli fotovoltaici”, allegato alla richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti relativa all’impianto in oggetto, non forniscono riscontro circa la codifica dei siti di produzione europea così come descritta all’interno della regola sequenziale riportata nell’Attestato di Factory Inspection relativo ai moduli utilizzati per la realizzazione dell’impianto ”.
1.3 Il TAR adito dal Comune e dalla società realizzatrice dell’impianto respingeva il ricorso, rilevando che, all’epoca della richiesta della maggiorazione, non era prevista nessuna deroga all’indicazione della regola sequenziale necessaria all’inequivocabile identificazione del sito produttivo (e, dunque, della provenienza europea dei componenti dell’impianto) mediante corrispondenza con il numero di serie del modulo, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti.
Con l’appello in trattazione i ricorrenti, premessi il richiamo ai fatti di causa nonché l’integrale trascrizione dei motivi di primo grado, chiedono la riforma della sentenza, ritenendo che “non fornisca una plausibile motivazione che possa giustificare la legittimità dei provvedimenti impugnati” (pag. 32 dell’appello).
2. Si è costituito in giudizio il GSE che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a., nonché la sua infondatezza nel merito, chiedendone la reiezione. I Ministeri appellati non si sono costituiti in giudizio.
3. All’udienza di smaltimento del 3 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è infondato.
5. Osserva, in via preliminare, il Collegio che l’esposizione dei motivi di appello è preceduta dalla pedissequa trascrizione delle censure di primo grado (da pag. 3 a pag. 24 dell’atto di appello) nonché dal