Commissione Tributaria Regionale Molise, sez. II, sentenza 28/10/2002, n. 123
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Nel contenzioso tributario l'appello e' un mezzo di impugnazione pienamente devolutivo ed interamente rescissorio ed il giudice di appello giudica lo stesso rapporto sostanziale conosciuto dal primo giudice sotto il riflesso devolutivo e rescissorio dell'appello; cio' in quanto il doppio grado di giurisdizione comporta che il giudice di appello si sostituisce a quello di primo grado nell'ambito dello stesso rapporto controverso, essendo il rapporto unico: iniziato e svolto davanti al primo giudice, esso riprende a svolgersi dinanzi ad un giudice di secondo grado, presso il quale vi sara' una nuova fase decisoria, che viene a sostituirsi alla prima. * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.
Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recependo le disposizioni contenute nella VII Direttiva CEE 14 febbraio 1994, prevede un particolare regime IVA, c.d. del margine, per la cessione dei beni mobili usati (quali ad es., le auto), acquistati nel territorio degli Stati dell'Unione europea; si tratta di un regime volto all'eliminazione della doppia imposizione fiscale, con determinazione della tassazione della sola differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello residuo dell'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie e puo' essere applicato dai soggetti che esercitano, abitualmente o occasionalmente, il commercio di beni usati, che devono dunque essere acquistati da operatori intracomunitari esonerati dall'applicazione IVA nel proprio Paese o operatori in regime del margine. * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTO
In data 3 marzo 1999 la societa' "===== ======= s.r.l.", esercente
commercio di auto in ============, in persona del legale rappresentante
======== ========, difeso in giudizio dall'avv. ======== =========, si
opponeva ad avviso di accertamento IVA riferito all'anno d'imposta 1997,
notificato il 17 gennaio 1999 dall'omonimo Ufficio di Campobasso, sulla
scorta di un pregresso p.v.c. elevato il 16 novembre 1998 dal Nucleo misto,
a seguito di verifica fiscale operata nei confronti della medesima societa'.
La societa', in atti rappresentata, commercializzava, prevalentemente, auto
usate provenienti dai Paesi della Comunita' Europea.
I rilievi di cui al verbale e fatti propri dall'Ufficio impositore
consistevano in:
- violazione dell'obbligo di registrazione di fatture d'acquisto di cui
all'art, 47 del D.L. 331/1993, per aver, la societa', operato acquisti, da
considerarsi intracomunitari, per un importo complessivo di L. 562.361.584,
e, non gia', in regime del margine, in quanto dalle fatture emesse dai
fornitori francesi non era stata espressamente indicata la dicitura "regime
del margine";
- violazione dell'obbligo di fatturazione di operazioni imponibili di cui
all'art. 38 del D.L. 331/1993, per non aver provveduto la societa' ad
emettere regolari fatture al 20% sull'intero imponibile;
- violazione dell'obbligo di dichiarazione per essere stata prodotta imposta
inferiore a quella dovuta;
- violazione dell'obbligo di regolare tenuta della contabilita'.
L'Amministrazione finanziaria accertava un maggior debito d'imposta di L.
366.245.000, sanzionando le menzionate irregolarita' con pene pecuniarie per
un importo complessivo di L. 1.021.368.000.
Nel predetto ricorso, il Difensore della societa' lamentava la
illegittimita' delle rettifiche apportate, nella considerazione che, negli
acquisti effettuati era stato applicato il regime del margine ricorrendone i
presupposti voluti dalla normativa regolante la materia.
Invero, in aderenza a quanto statuito dai Decreti legge nn. 331/1993 e
41/1995 che a loro volta avevano recepito la Direttiva della Comunita'
Europea n. 97/5 del 14/2/1994, le auto usate provenienti dall'estero erano
state immatricolate da oltre 6 mesi e con percorrenza superiore a 6000 Km.,
giusta quanto rilevasi dalle fatture allegate.
Chiedeva, pertanto l'annullamento dell'avviso perche' carente di presupposti
ed anche perche' la complessita' della normativa, non accompagnata da
criteri interpretativi uniformi, aveva dato luogo a molti dubbi circa il
comportamento da tenersi dai Partners europei.
In subordine, attesa la dubbia interpretazione normativa, chiedeva
dichiararsi non dovute, ex art. 8 del D.Lgs 546/1992, le pene pecuniarie
applicate.
All'adita Commissione di primo grado veniva, altresi', avanzata istanza di
sospensione della cartella di pagamento della somma di L. 183.422.000
riferita alla iscrizione provvisoria dell'opposto avviso di rettifica.
Istanza accolta per sussistenza di presupposti.
Il 17 maggio 1999 si costituiva in giudizio l'Amministrazione finanziaria
mediante deposito delle deduzioni, nelle quali, insistendo sulla
legittimita' delle rettifiche apportate, chiedeva integrale conferma delle
stesse, trattandosi, in concreto di cessioni intracomunitarie e, come tali,
assoggettabili ad IVA a prezzo pieno.
Chiedeva, altresi', la liquidazione delle spese di lite.
Facevano seguito memorie illustrative, con deposito di documenti, datate 30
ottobre 1999, 10 e 21 gennaio 2000.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 45/01 /00 del1'1 febbraio 2000
depositata il 7 aprile 2000, emessa dalla Sez. l della Commissione
Tributaria Provinciale di Campobasso, si concludeva con declaratoria di
annullamento dell'opposto avviso e compensazione totale delle spese di
giudizio.
Avverso tale sentenza, l'Amministrazione finanziaria produceva appello nel
quale, chiedeva, in via pregiudiziale, la rimessione degli atti alla
Commissione di primo grado, ex art. 59 del D.Lgs 546/1992, la quale non
aveva tenuto conto dei documenti