Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. I, sentenza 12/07/2018, n. 1400
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Il divieto di abuso del diritto rappresenta un principio generale dell'ordinamento nazionale ed europeo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non in contrasto con alcuna specifica disposizione di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza rientra nell'onere probatorio del contribuente (art. 10-bis, legge 27.07.2000, n. 212).
(Nel caso di specie una società "A" aveva venduto un immobile alla società "B" che aveva la stessa compagine sociale della società venditrice. L'acquisto era avvenuto mediante accollo di debiti compresi debiti erariali senza esborso di denaro; la società acquirente, aveva portato in detrazione nel registro l'Iva, ma non l'aveva corrisposta alla società venditrice, la quale non l'aveva versata. La società "B" aveva poi dato in affitto l'immobile alla società alla società "A". In effetti la società "A" era una società operativa che "navigava in cattive acque" e la società "B" era un paravento giuridico. L'operazione veniva infatti ritenuta priva di una ragione economicamente apprezzabile e posta in essere al solo fine di realizzare un risparmio fiscale consistente nella detrazione ed il rimborso dell'Iva.)
"In tema di diritti e di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa. L'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale tuttavia è obbligatorio esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti espressamente sancito" (S.C., Sezioni Unite Sent. 09.12.2015, n. 24823).
Sul provvedimento
Testo completo
Propone ricorso in riassunzione la S. s.r.l. a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n 10909/16 del 6.4.16 che, su ricorso proposto dall'A.E., ha cassato con rinvio la sentenza della CTR Toscana n. 1396/25/2014.
Il contenzioso è originato da avviso di accertamento per illegittima detrazione di un credito IVA per l'anno 2010 per euro 109.054,28 relativo all'acquisto da parte della S. s.r.I..di un immobile ad uso industriale di proprietà della S. s.r.I., avendo ravvisato l'A.E. una fattispecie di abuso del diritto.
La CTP di ZZ respingeva il ricorso della contribuente e la CTR Toscana, in accoglimento dell'appello proposto da quest'ultima, riformava la sentenza di primo grado annullando l'atto impositivo ravvisando preliminarmente la violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 12, 7 comma della legge 212/2000 per mancata redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento.
La Corte di Cassazione, su ricorso presentato dall'A.E, cassava la sentenza impugnata precisando che "non può dirsi sussistente, nel caso di specie, la violazione dell'art. 12, 7 comma della legge 212/2000 essendo stato rispettato il termine ivi previsto, né, vertendosi nella specie di IVA, emerge che la contribuente abbia dedotto, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato".
All'udienza del 15.1.18 questa CTR rilevava che la dizione contenuta nella ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione (dove veniva indicato come giudice del rinvio la CTR del Piemonte) era frutto di mero errore materiale dovendosi chiaramente intendersi come giudice di rinvio la CTR Toscana e invitava l'A.E a costituirsi davanti a questa CTR.
L' A.E si costituiva con atto del 6.2.2018.
Con il presente ricorso la S. s.r.l. deduce la violazione del principio del contraddittorio per non avere l'Ufficio, ritenuta l'operazione quale in contrasto con il principio del divieto dell'abuso del diritto, seguito la procedura di cui all'art 37 bis DPR 600/73 (all'epoca vigente) richiedendo al contribuente di fornire le opportune spiegazioni e attendendo 60 giorni prima dell'emissione dell'atto impositivo.
La S. deduce altresì il diritto alla detrazione e al rimborso dell'IVA negando l'ipotesi dell'abuso del diritto e contestando quanto ritenuto dal giudice di prime cure.
In particolare evidenzia che il fabbricato è stato trasferito a seguito dell'onere da parte della S. s.r.l. del pagamento di rate semestrali di mutuo;
che il diritto alla detrazione sussiste anche se la fattura non è stata interamente pagata;
che non è stata dimostrata la circostanza che la società venditrice non abbia versato l'imposta e che comunque tale circostanza che non riguarda la S. s.r.l. ma la società venditrice.
La S. deduce infine la nullità dell'avviso di