Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. IV, sentenza 29/09/2020, n. 646
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Testo completo
La Commissione Tributaria provinciale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 89/01/2012, depositata in data 8.05.2012 ha accolto il ricorso, avanzato da F. M. socio di U. snc avverso l'avviso di accertamento n. xxxxxxxxxx/2011, - anno d'imposta 2005 - emesso dall'Agenzia delle Entrate di Fermo relativi a recupero a tassazione IRPEF di un maggior reddito di impresa per indebita deduzione di costi di acquisto in forza di utilizzo di fatture di acquisto per operazioni inesistenti, reclamando maggiori imposte ai fini II.DD, IRAP e IVA.
L'ufficio aveva infatti effettuato rettifiche ai fini IVA ed Irap relativamente ad alcune fatture di acquisto per operazioni inesistenti emesse da varie società c.d. cartiera sulla base di un p.v.c. della Guardia di finanza seguito di PVC della GdF di AP notificato in data 9.11.2010;
ha quindi proceduto a recupero della tassazione nei confronti dei soci della società.
Il giudice di prime cure, per contro, ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti a provare che le attività commerciali delle aziende fornitrici fossero di fatto inesistenti e, accolto il ricorso della società contribuente, ha di conseguenza accolto il ricorso dei soci, avente ad oggetto l'illegittimità del recupero a tassazione, con rinvio alla sentenza emessa nei confronti della A. s.r.l. e della U. in punto di motivazione.
La sentenza è stata impugnata dall'agenzia delle Entrate, prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva. Si è costituito il contribuente, contestando in fatto ed in diritto il gravame.
All'udienza del 15.10.2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame spesa dall'appellato, che ha invocato la violazione dell'art. 53 c. l. in quanto dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.
Va precisato che i motivi di gravame riguardano gli avvisi di accertamento che hanno raggiunto la U. s.r.l. che ovviamente a cascata hanno determinato gli avvisi di accertamento impugnati dall'odierno appellato;
in particolare, per l'anno 2005 l'Agenzia delle entrate ha proceduto a rideterminazione di un maggior reddito di impresa della società con maggiore irpef accertata pari alla somma di euro 171.745,00, Col primo motivo di gravame l'Agenzia appellante lamenta la nullità della sentenza gravata per l'incompatibilità di uno dei membri del collegio giudicante, in quanto iscritto all'ordine dei Commercialisti di Fermo.
Il motivo è infondato.
L'incompatibilità del giudice a far parte del collegio chiamato a decidere sulla controversia tributaria non determina una