Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. III, sentenza 18/11/2021, n. 1419
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Non è mai ammessa la detrazione dell' Iva assolta sugli acquisti alla ASD che non ha posto in essere i dovuti adempimenti formali imposti dalla normativa sull'Iva. Il principio della neutralità dell'IVA, infatti, esige che la detrazione dell'IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand' anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo, ma una diversa soluzione può imporsi qualora l'inosservanza di tali requisiti formali abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.
Sul provvedimento
Testo completo
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate di Ancona ha proposto appello avverso la sentenza n. 265/2/14, depositata il 2 aprile 2014, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha accolto il ricorso proposto dall'associazione "U" avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007. L'Ufficio aveva contestato alla predetta ASD sia il superamento del plafond di euro 250.000,00, sia la violazione dell'obbligo di tracciabilità di vari pagamenti ed incassi, con conseguente disconoscimento delle agevolazioni di cui alla legge 398/91. La CTP ha accolto l'eccezione preliminare della ricorrente, di inesistenza della notifica degli avvisi, affermando che i due avvisi di accertamento non potevano aggregarsi e comunqueappartenere alle raccomandate spedite.L'appellante Ufficio eccepisce, come primo motivo di censura della sentenza, che la suddetta eccezione è del tutto nuova, essendo stata proposta dalla ricorrente per la prima volta nelle memorie illustrative depositate in data 20 febbraio 2014, talché non poteva essere valutata dai giudici;
in secondo luogo che essa è infondata, non sussistendo l'asserita divergenza, atteso che la raccomandata che, secondo il contribuente, sarebbe relativa all'avviso di accertamento impugnato si riferisce, invece, alla notifica di un altro atto emesso nei riguardi dell'U, notificato presso la società in data 19 ottobre 2012 e definito dalla parte con il pagamento, mentre l'avviso di accertamento n. TQY è stato notificato con raccomandate n. xxxxxx-xx, presso la sede della società e quello n. xxxxxxx-xxx al domicilio del legale rappresentante;
oppone che, comunque, la CTP avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 156, comma 3, cod.proc.civ.;
inoltre contesta che la preventiva consegna del PVC sia atto dovuto, atteso che l'accertamento in esame era stato effettuato a norma degli articoli 40 e 41 bis del DPR 699/73. Quanto al merito l'appellante ribadisce che dall'esame delle fatture emesse per il periodo d'imposta 01/07/2007- 3/06/2008 sono risultati ricavi pari ad euro 290.982,33, ai quali andavano aggiunti corrispettivi per abbonamenti ed ingressi al campo per un totale di euro 9.246,35, con superamento del plafond di euro 250.000,00;
da tale ammontare non potevano ritenersi esclusi, sulla base del disposto dell'art. 25, comma 2, legge n. 133/1999, i proventi dell'evento "8° torneo città di F" in quanto la parte non aveva prodotto alcuna documentazione in merito, i proventi non erano stati annotati separatamente nel rendiconto e la parte li aveva assoggettati a lva;
inoltre dal controllo era emersa anche la violazione dell'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, in relazione a pagamenti ed incassi eseguiti con mezzi non tracciati;
quanto alla documentazione prodotta soltanto in sede di ricorso evidenziava che essi non potevano essere presi in considerazione, a norma dell'art. 32 del D.P.R. 600/73. Pertanto l'appellante ha concluso come in epigrafe. Si è costituita la contribuente, con motivata memoria di controdeduzioni, ribadendo: 1) l'eccezione di inesistenza della notificazione, 2) la violazione dell'art. 12, commi 2 e 7, della legge 212/2000 per mancata indicazione delle ragioni e dell'oggetto del controllo, per omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un professionista, per mancato rispetto del termine dei giorni sessanta dalla chiusura delle operazioni e per carenza di motivazione con riferimento alla modalità con cui l'Ufficio è giunto alla determinazione del reddito;
3) la violazione dell'art. 41 bis del DPR 600/73, per illegittimo utilizzo dello strumento di accertamento parziale. Quanto al merito l'appellata osserva che aveva prodotto in allegato al ricorso introduttivo di primo grado, tutti i documenti amministrativi e contabili relativi all'evento "8° Torneo Città di F", dalla cui lettura si evinceva che l'ammontare delle somme incassate era pari ad euro 50.433,33, sicché risultava rispettato il tetto dei 250,000;
peraltro tale documentazione era stata precedentemente trasmessa alla SIAE, cui l'Ufficio avrebbe potuto richiederla ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto del contribuente;
e comunque l'eventuale superamento del limite di euro 250.000,00 comportava il venir meno dell'agevolazione a partire dal mese successivo a quello in cui era avvenuto lo splafonamento;
quanto al mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti evidenziava che dall'elencazione dei movimenti finanziari oggetto di disamina da parte dell'Agenzia delle Entrate, emergeva che delle 15 fatture su cui si era focalizzata l'attenzione dell'Ufficio soltanto una di esse - la n. 14 del 10 luglio 2007, per un valore di soli euro 600 - riportava la dicitura "contanti", mentre in tutti gli altri casi lo stesso Ufficio aveva riconosciuto l'effettuazione di pagamenti supportati da assegni accompagnati dalla contabile del movimento sul conto corrente;
quanto ai "compensi giocatori per euro 72.100,00" (p. 6 dell'avviso) evidenziava che erano stati elargiti in più tranche di ammontare inferiori alla soglia di euro 516,46 cadauna;
peraltro per ogni singola movimentazione l'organo accertatore aveva potuto riscontrare la modalità di pagamento ed il rispetto della normativa, atteso che per le movimentazioni finanziarie superiori ad euro 516,46 erano state fornite le contabili di versamento degli assegni, nonché le matrici degli stessi;
se qualche inadempimento c'era stato - continua l'appellata - non poteva determinare una maggiore pretesa erariale in termini di imposte, sanzioni ed interessi di euro 250,000 circa nei confronti dell'associazione, se non altro in osservanza del principio di proporzionalità di stampo comunitario, applicabile anche nel diritto interno. Pertanto l'appellata ha concluso come in epigrafe. Nell'udienza del 16 marzo 2021 la Commissione, attesa la vastità della documentazione da analizzare ed occorrendo acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, disponeva consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, nominando consulente l'avv. U B. Alla successiva udienza del 18 maggio la Commissione conferiva al nominato consulente l'incarico di esaminare la documentazione in atti, riferendo in merito ai singoli rilievi dell'Ufficio ed alle controdeduzioni di natura contabile di parte contribuente, di cui alla memoria depositata presso questa Commissione in data 9 gennaio 2015. Quindi il consulente, predisposta la propria relazione, la comunicava alle parti, ricevendo osservazioni soltanto da parte dell'Unione Sportiva Filottranese, cui replicava, provvedendo al successivo deposito. Nell'odierna camera di consiglio la Commissione, esaminati gli atti, ha deciso la causa come di seguito esposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della notificazione, siccome infondata. Al riguardo si osserva, in primo luogo, che essa, come eccepito dall'appellante e non contestato ex adverso, era stata proposta dalla ricorrente per la prima volta nelle memorie illustrative depositate il 20 febbraio 2014 e, pertanto, non poteva essere valutata dai giudici;
Infatti l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 (Produzione di documenti e motivi aggiunti) dispone che "L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciutiad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentoriodi sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito".In secondo luogo l'eccezione è infondata, non sussistendo l'asserita divergenza, come chiarito dall'Ufficio (legg. a pag. 1). Infine i giudici di primo grado non hanno valutato che la ricorrente si era adeguatamente difesa anche nel merito dell'accertamento, sicché avrebbero dovuto fare applicazione dell'art. 156, comma 3, cod.proc.civ. che dispone che ... la nullità non può mai essere pronunciata, se l'attoha raggiunto lo scopo a cui è destinato.A tale riguardo si è pronunciata, anche di recente, la Suprema Corte, ribadendo tale principio (legg. Ordinanza 14 giugno 2019, n. 16011). Pertanto la sentenza appellata, che ha accolto il ricorso della contribuente per tale unico motivo, è errata in diritto e va annullata;
ma essendo il processo tributario strutturato come "impugnazione-merito" e non come "impugnazione-annullamento", si impone a questa Commissione, investito della controversia, di esaminare nel merito la pretesa tributaria, con valutazione sostitutiva. 2. Sono pretestuose