Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. VI, sentenza 06/12/2018, n. 1167
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Nel nostro ordinamento non esiste una normativa che obblighi in via generale l'Ufficio ad esperire il contraddittorio preventivo né tantomeno una disposizione che colpisca di nullità gli atti successivi e derivati. Non così per quanto concerne i tributi c.d. armonizzati di derivazione comunitaria per i quali l'adempimento è al contrario espressamente previsto a pena di nullità. Nondimeno la giurisprudenza interna di vertice è giunta all'approdo in base al quale detta affezione deve superare la valutazione circa la pretestuosità dell'eccezione e dell'utilizzo dell'argomento in violazione dell'obbligo della correttezza e della buona fede processuale. Ne segue che occorre accertare se il contribuente sia in possesso, oltreché di argomenti, anche di documentazione da produrre per contrastare la pretesa dell'Ufficio: in presenza di tali circostanze gli atti emessi dall'Ufficio senza contraddittorio endoprocedimentale sono nulli; tale vizio non è sanabile neanche se la parte privata, in occasione della fase di accertamento con adesione, non si attivi per produrre la documentazione, poichè l'affezione di nullità dell'atto si è verificata antecedentemente a detta fase, con conseguente irrilevanza delle vicende successive.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato e depositato la A. impugnò l'avviso di accertamento relativamente all'IVA per l'annualità fiscale 2010 eccependo il difetto del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione ed il difetto della prova con conseguente infondatezza della pretesa tributaria . Chiese pertanto l'accoglimento del ricorso e la conseguente condanna di controparte alla refusione delle spese sopportate per il giudizio. Si costituì l'AGENZIA DELLE ENTRATE di Pescara deducendo che la ditta ricorrente, residente in Germania e identificata in Italia, aveva effettuato cessioni territorialmente rilevanti nello Stato italiano nei confronti della società francese E. senza adempiere ai relativi obblighi avvalendosi della propria partita IVA italiana in quanto non era stata emessa fattura. Chiese pertanto il respingimento del ricorso e la conseguente condanna di controparte alla refusione delle spese sostenute per stare in giudizio. Con la sentenza n. 824 pronunciata il 5.7.'17 la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE respinse il ricorso. Motivò detta decisione facendo notare che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale non comporta necessariamente l'invalidità dei successivi atti poiché occorre l'ulteriore dimostrazione da parte del contribuente che l'esperimento avrebbe consentito di addurre argomenti difensivi e di esplicare argomentazioni avversative utili ad adottare una diversa decisione. Negò pertanto che detta condizione si fosse verificata e quindi superò l'eccezione rituale. Nel merito osservò che la ditta ricorrente aveva compiuto operazioni rilevanti in Italia ma non aveva emesso fatture per le cessioni operate nei confronti della società francese. Come sopra detto, i giudici di prime cure respinsero il ricorso divisando che in ragione della peculiarità del caso si rendesse opportuno la compensatoria delle spese tra le parti. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la A. ha proposto appello in ordine ai seguenti punti di devoluzione. l) INFONDATEZZA DLLA PRETESA TRATTANDOSI DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE. 2) DECADENZA DAL POTERE DI RETTIFICA DELL'ANNO DI IMPOSTA 2009 AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 43 DEL DPR N. 600/73 . 3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE TRATTANDOSI DI TRIBUTI ARMONIZZATI CON VIOLAZIONE DELL'ART. 41, COMM 2, DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL' U.E. E DELL'ART. 12, COMMA 7, DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE. 4) CARENZA ED INCOMPRENSIBJLITA' DELLA MOTIVAZIONE. 5) CARENZA DI PROVA PER TOTALE RINVIO GLI ATTI