Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XXIV, sentenza 17/05/2018, n. 2245

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Ai fini della determinazione del valore dell'avviamento, l'utilizzo del solo costo del personale non è sufficiente a dimostrare la capacità dell'azienda a produrre reddito; né l'utilizzo di un moltiplicatore costituisce un valido correttivo in quanto, trattandosi di un criterio meccanico, non tiene in considerazione le concrete caratteristiche dell'azienda.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XXIV, sentenza 17/05/2018, n. 2245
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Numero : 2245
Data del deposito : 17 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza n. 7880/16 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso proposto da S. srl per l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione n. xxxxxxx, con il quale l'agenzia delle Entrate di Milano, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, aveva rideterminato il valore d i avviamento dell'azienda ceduta in euro 706.211, rispetto a quello dichiarato pari ad euro 112.000.

La ricorrente aveva dedotto che la sua dante causa, F. srl, aveva acquistato dalla R. srl in fallimento, operante nel settore dell'editoria, il ramo di azienda per euro 320.000 e, in data 30.4.2013, la contribuente aveva acqui stato da F. srl per analogo valore.

Secondo la ricorrente la rideterminazione del valore di avviamento da parte dell'ufficio, che aveva utilizzato quale parametro il capitale umano riferito all'azienda in precedenza acquistata, era stata arbitraria.

Il giudice di prime cure in accoglimento del ricorso, aveva rilevato che l'erario non aveva preso in esame altre componenti d'impresa, diverse da quello del capitale umano, e non aveva considerato le controdeduzioni alle contestazioni formulate dalla contribuente. Inoltre, non era stata valutata la derivazione fallimentare dell'azienda, che aveva operato utilizzandole

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