Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. XX, sentenza 13/10/2020, n. 2293
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Testo completo
La Commissione tributaria provinciale di Pavia, con la sentenza n 102/2019, ha accolto il ricorso prodotto da S. M. avverso cartella di pagamento emessa per recupero della seconda rata dell'imposta sostitutiva da versarsi a seguito della rivalutazione della partecipazione del contribuente nella società S. srl.
La Commissione, ha accolto il ricorso perché ha ritenuto che: <
L'Agenzia delle Entrate motiva che l'art. 7 d.l. n. 70/2011 ha introdotto la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva quanto versato per la precedente rivalutazione, attraverso il meccanismo della compensazione, ma non prevede che le rate già scadute non debbano essere versate. L'Agenzia delle Entrate argomenta che il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva abilita il contribuente a usufruire del beneficio costituito dal correlato sgravio delle imposte dovute in caso di realizzazione della plusvalenza e che l'art. 7 del d.l. n. 70/2011, se da un lato ha previsto la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva quanto versato in occasione della precedente rivalutazione, dall'altra non