Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. VII, sentenza 03/06/2019, n. 531
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In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass. sez. V n. 22426 del 2-7/22-10-2014 e ribadito da Cass. sez. V n. 118451 del 4-5/21-9-2016). E' errata l'affermazione secondo cui gli eredi "rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Sul provvedimento
Testo completo
IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con la sentenza n. 1101 del 22-11118-12-2017, la C.T.P. di AR rigettava il ricorso avanzato da E.T., M.T., I.T., P.T., I.T., P.T. e P.T., avverso le ingiunzioni nn. xxx, xxx, xxx, xxx e xxx del Comune di Spoltore (relative all'I.C.I. per gli anni 2005 e 2006).
L'ATTO D'APPELLO
Nell'atto introduttivo (del 18-6-2018) del presente giudizio, 1 contribuenti chiedevano la riforma della sentenza suindicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza della C.T.P. - nella quale vi è un riferimento all'anno 2007, nonostante le ingiunzioni impugnate non siano relative a tale anno - è errata per le motivazioni che si andranno ad illustrare. Nella sentenza irrevocabile n. 355 della C.T.P. di AR (menzionata nella sentenza impugnata) si affermava che "... in considerazione della ormai lunga situazioned'indisponibilità del terreno e dell'esistenza di un vincolo d'esproprio, questo Collegio ritieneche il valore determinato dal Comune di