Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. VI, sentenza 15/06/2022, n. 807
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Testo completo
Il sig. F. N. impugnava dinanzi la C.T.P. di PRATO l'intimazione di pagamento n. 1X2019XXX, notificato in data 19/12/2019, a mezzo della quale veniva richiesto da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione il pagamento di euro104.790,95, in relazione alla notifica di atti presupposti, contenenti debiti aventi natura "tributaria".
Il sig. N. deduceva in primo grado l'illegittimità della pretesa erariale sostenendo - da un lato - il vizio di omessa rituale notifica degli atti prodromici e - dall'altro lato -, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito e concludeva in conformità;
in via subordinata instava per la non debenza delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva in giudizio in primo grado l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD), ribadendo la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso, depositando le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte e gli atti interruttivi della prescrizione. A seguito di tale produzione documentale, il contribuente controdeduceva in sede di memoria illustrativa in particolare contestando la conformità delle copie delle relate dimesse agli originali e l'apocrifia delle cartelle di pagamento nn. 1X2008000X00 e 1X2010000X00.
La C.T.P. di PRATO, con la sentenza qui gravata, respingeva il ricorso, con la sola eccezione delle cartelle di pagamento n. 1X2008000X00 e 1X2010000X0, che annullava in quanto "non è documentata la spedizione delle rispettive raccomandate informative, obbligatorie in caso di consegna a mani diverse del contribuente, per cui le rispettive notifiche devono ritenersi nulle".
L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello, del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo i seguenti motivi:
1. error in iudicando: valida e rituale notifica delle cartelle di pagamento nn. 1X2008000X00 e 1X2010000X00, per come documentalmente dimostrata;
mancato esperimento della querela di falso e comunque mancata contestazione delle modalità di avvenuta notifica;
conseguente vizio di ultrapetizione;
2. error in iudicando: vizio di ultrapetizione relativamente alla pronuncia di intervenuta decadenza.
Si è costituito l'appellato F. N., contestando quanto ex adverso affermato e concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, svolgendo - al contempo - appello incidentale sui seguenti motivi, di cui sollecita l'accoglimento:
a) in via pregiudiziale:
1) "Error in procedendo" in merito alla presunta tardività del deposito della Memoria di replica come conseguenza dell'errore di diritto compiuto dal Giudice di prime cure nel calcolo dei termini processuali "liberi" di cui all'art. 32, co. 2°, D.Lgs. 546/92";
2) "Error in procedendo" in relazione alla violazione della pregiudiziale di rito (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio) concernente la ritenuta necessità di incardinare "Ricorso per integrazione dei motivi", ai sensi dell'art. 24, co. 2°, D.Lgs. 546/92, in surroga del tempestivo e rituale deposito in atti della "Memoria di replica" ex art. 32, co. 2°, cit. - Violazione dell'art. 101, co. 2°, c.p.c., come integrato dall'art. 45, co. 13, L. n. 69/2009 ed art. 111, co. 2, Cost.";
3) nel merito:
1) Giuridica inesistenza della "Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" di cui al doc. n. 1X62016000000X00 irritualmente notificata al Ricorrente. Invalidità della Comunicazione ai fini interruttivi della prescrizione;
2) Censura della Sentenza in ordine all'erroneo giudicato sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi non dovuti ai sensi dell'art. 20, comma 3°, D.Lgs. n. 472/97 e dell'art. 2948, n. 4° c.c.All'udienza del giorno 8 giugno 2022, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
1. L'appello principale dell'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE è fondato e va accolto.
2. Il primo motivo dell'appello principale è fondato e va accolto.
2.1 Le notifiche delle cartelle di pagamento nn. 1X2008000X00 e 1X2010000X00 sono valide e regolari.
2.2 La cartella n.1X2008000X00 è stata ritualmente notificata in data 11/11/2008, mediante consegna in mani proprie di persona di famiglia ex art. 60 comma 1 lett. b) bis DPR 600/73.
2.3 La cartella n.1X2010000X00 è stata ritualmente notificata in data 27/05/2010, mediante consegna in mani proprie di persona autorizzata.
2.4 Al riguardo va precisato che la notifica effettuata ex art. 139 c.p.c. è necessaria la raccomandata informativa (CAN) senza avviso di ricevimento, mentre per quella ex art. 140 c.p.c. (CAD) è necessario anche l'avviso di ricevimento (Cass. civ., SS.UU., 15/04/2021, n. 10012).
2.5 Si verte, infatti, nell'ipotesi di cui all'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60, primo comma, lett. b) del d.P.R. 600/1973, in cui è previsto che esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (ex multis Cass. n. 20863/2017;
n. 2868/2017;
Cass.n. 17235/2017).
2.6 Sulla mancata produzione in giudizio della ricevuta di tale "lettera raccomandata" va osservato che l'agente notificatore ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l'avvenuta spedizione della "raccomandata informativa" (entrambe le relate recano la dicitura "della consegna ho informato il destinatario con raccomandata") cosicché il disposto normativo è stato rispettato (Cass. civ., sez. V, 03/04/2019, n. 9239).
2.7 Incidentalmente va pure rilevato che, essendo regolare le suddette due notifiche, le stesse sono pure idonee ad interrompere la prescrizione.
3. Il secondo motivo dell'appello principale è assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo.
4. L'appello incidentale del sig. F. N. è fondato nei limiti che si vanno ad esporre.
5. Le questioni pregiudiziali dell'appello incidentale sono fondate nei termini che seguono.
5.1 Contrariamente a quanto affermato dalla C.T.P., la memoria illustrativa è stata tempestivamente depositata in data 08/10/2020 a fronte dell'udienza fissata il 19/10/2020, con il rispetto del termine di cui all'art. 32 D. Lgs. n. 546/1992 di dieci giorni liberi.
5.2 La C.T.P., su eccezione di AD (che anche in questa fase ha insistito per la conferma della statuizione dei giudici di prime cure), ha statuito l'inammissibilità della stessa allorché deduce motivi aggiunti al ricorso di primo grado in violazione dell'art. 24-II co. D.Lgs. n. 546/1992.
5.3 Deve, quindi, chiarirsi se tale doglianza sia una eccezione in senso stretto (proprio) oppure una eccezione in senso lato (o eccezione in senso improprio o mera difesa), in quanto nel primo caso la stessa sarebbe inammissibile perché il contribuente avrebbe dovuto farla valere come specifica censura nel ricorso avverso il provvedimento di avviso di accertamento.
5.4 Secondo la Suprema Corte (sez. V, 29/03/2019, n. 8854), nel processo tributario di appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., 3 luglio 2015, n. 13742).
5.5 Va, però, osservato che per individuare l'oggetto del processo tributario ci si deve soffermare sul combinato disposto di cui agli artt. 18 comma 2 lettere d) ed e), 19 e 24 D.Lgs. n. 546/1992, tenendo conto del fatto che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati (Cass., 21 novembre 2018, n. 30039, ove si evidenzia che l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi), ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo (Cass., Sez. Un. 27 gennaio 2016, n. 1518;
Cass., 9754/2003;
Cass. Sez. Un., 18 gennaio 2007, n. 1052).
5.6 L'oggetto del giudizio si risolve, dunque, nello specifico nesso tra atto autoritativo di imposizione e contestazione del contribuente, che consente di identificare concretamente nel processo causa petendi e petitum della domanda proposta. Il contribuente, quindi, pur essendo convenuto in senso sostanziale è, però, attore in senso formale, mentre l'amministrazione assume la veste di attore in senso sostanziale e la sua pretesa è quella risultante dall'atto impugnato (Cass., 28 giugno 2012, n. 10806).
5.7 Ciò premesso, per quanto riguarda la fattispecie di cui al presente procedimento, va evidenziato che l'iniziale doglianza dell'appellato, che ha dedotto l'inesigibilità della pretesa per vizi inerenti la notifica degli atti impositivi, comprende sicuramente anche la questione, illustrata in memoria (per come enunciate nella parte dedicata allo svolgimento del processo di questa sentenza), poiché - per un verso - non si muoveva su di un piano diverso da quello coperto dalla originaria eccezione ed è certamente riconducibile all'originaria causa petendi né si fonda su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, dalla cui allegazione conseguiva l'ampliamento dell'indagine giudiziaria e della materia del contendere (v., ex plurimis, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562;
Cass., 3 luglio 2015, n. 13742;
Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928;
Cass., 30 luglio 2007, n. 16829;
Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864;
Cass., 26 marzo 2002, n. 4335).
5.8 Nel contempo va precisato che non è fondata la prospettata violazione dell'art. 101-II co. c.p.c. (richiamata dall'art.
1-II co. D. Lgs. n.