Commissione Tributaria Regionale Molise, sez. I, sentenza 22/01/2020, n. 63
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L'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del "beneficium excussionis", conformando l'attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest'ultima quale vizio proprio della stessa. (Fattispecie in cui la CTR ha accolto l'eccezione difensiva con cui il contribuente aveva censurato la mancata dimostrazione da parte dell'agente della riscossione della infruttuosa esecuzione nei confronti del debitore principale).
Sul provvedimento
Testo completo
Ritenuto in fatto
1. Il Sig. impugna la sentenza n. . della CTP di , pronunciata il . (dep. il ), che ha rigettato il ricorso avverso la cartella in epigrafe indicata e l'ha condannato al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate. Articolando cinque motivi chiede l'annullamento della cartella (o in subordine la sua sospensione) con vittoria di spese del doppio grado.
1.1. Con il primo motivo deduce di aver impugnato la cartella sia per vizi propri che per vizi di merito inerenti la pretesa ed eccepisce che la mancata costituzione in giudizio dell'agente della riscossione ha determinato la mancata contestazione dei vizi formali dell'atto impugnato posto che l'Agenzia delle Entrate poteva interloquire solo sul merito della pretesa.
1.2. Con il secondo motivo deduce la carenza di motivazione della cartella e ne eccepisce la nullità per violazione degli artt. 12, d.P.R. n. 602 del 1973, 6 e 7, legge n. 212 del 2000, 24 Cost.. Deduce che l'ente creditore è tenuto a motivare in modo rigoroso la propria pretesa indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'iscrizione a ruolo a pena di nullità dell'iscrizione stessa. Nel caso di specie, la cartella di pagamento non indica chiaramente la data di notifica dell'avviso di accertamento o il momento nel quale esso è divenuto definitivo così da non consentire al contribuente di verificare la correttezza dell'operato dell'agente nonché il rispetto dei termini di decadenza/prescrizione ai fini dell'avvio dell'azione esecutiva. Tali indicazioni sono vieppiù necessarie in considerazione del fatto che il destinatario della cartella è il socio accomandante il quale, diversamente dai soci illimitatamente responsabili, risponde unicamente con il capitale conferito. La CTP non ha inoltre tenuto conto che l'avviso di accertamento andava notificato sia alla società che al socio responsabile limitatamente alla quota conferita. La cartella non indica alcun elemento per risalire all'atto presupposto né è chiaro se l'avviso di accertamento sia stato unico o se ne sia stato predisposto uno per ciascun socio. Sostiene, al riguardo, che i soci limitatamente responsabili non possono essere destinatari dell'azione del concessionario subito dopo la notifica dell'accertamento fiscale nei confronti della società ma è necessario l'invio di un successivo accertamento fiscale direttamente al socio limitato nel quantum alla quota conferita.
1.3. Con il terzo motivo lamenta il rigetto delle contestazioni inerenti il merito della pretesa (carenza di legittimazione passiva del socio accomandante e responsabilità di quest'ultimo nei limiti della quota conferita ai sensi dell'art. 2313 cod. civ.) sull'erroneo presupposto che l'avviso di accertamento fosse stato notificato o fosse comunque divenuto definitivo pur in assenza di qualsiasi prova della sua notifica nei confronti della società e del socio, con conseguente preclusione del contribuente a contestare il merito della pretesa. Ed invece, la mancata notifica dell'atto presupposto ovvero la mancata indicazione del momento nel quale l'accertamento è divenuto definitivo legittimano il socio a contestare il merito della pretesa impugnando la cartella di pagamento. Ne consegue che egli era pienamente legittimato a contestare nel merito la debenza delle somme pretese sotto il duplice profilo: a) della limitazione della propria responsabilità alla quota di capitale conferito;
b) della impossibilità di essere chiamato a rispondere degli atti di gestione della società e delle relative sanzioni.
1.4. Con il quarto motivo lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione relativa alla violazione del "beneficium excussionis" e la conseguente violazione dell'art 2304 cod. civ. Deduce che l'agente della riscossione avrebbe dovuto dimostrare e dare atto, nella cartella di pagamento, dell'infruttuosa esecuzione nei confronti del debitore principale, pena l'illegittimità della richiesta di pagamento nei suoi confronti. Il ragionamento della CTP - secondo il quale il beneficio a favore del socio non illimitatamente responsabile opera solo in sede esecutiva - non è condivisibile sia perché la cartella di pagamento è atto che dà inizio all'esecuzione, sia perché non considera le conseguenze derivanti dal mantenimento dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata;
la CTP non ha considerato, infatti, il vuoto di tutela che si determinerebbe in capo al contribuente che sarebbe costretto a opporre il "beneficium excussionis" solo in sede di pignoramento andando incontro a sicura pronuncia di inammissibilità dell'opposizione a causa della tassatività delle ipotesi di impugnazione ammesse dalla speciale normativa in tema di riscossione delle imposte. Inoltre, si posticiperebbe senza alcuna giustificazione la tutela del socio imponendogli di attendere che la minaccia contenuta nel precetto si attui con il pignoramento.
1.5. Con l'ultimo motivo deduce l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali considerata la specificità del caso in esame caratterizzata dalla iniziale decisione della CTP di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate (anche per conto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione) che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del contribuente al pagamento delle spese del grado.
3. All'odierna udienza pubblica la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
4. L'appello è fondato per quanto di ragione.
5. Con cartella di pagamento n. xxxxxxxxxx, Equitalia - Servizi di Riscossione S.p.a. - ha ingiunto al il pagamento della somma di euro 12.917,68 (di cui euro 5,88 per diritti di notifica).
5.1. Si tratta di somma iscritta a ruolo a titolo di IVA ed IRAP (oltre interessi e