Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. I, sentenza 13/02/2020, n. 103

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A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012 le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass., 26 novembre 2018, n. 30532). Inoltre, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass., 27 novembre 2019, n. 30948).

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. I, sentenza 13/02/2020, n. 103
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Numero : 103
Data del deposito : 13 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. La V. srl proponeva ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi, fondato su 29 cartelle di pagamento e 4 avvisi di addebito, emesso nei suoi confronti per la somma di euro 352.844,46 deducendo che tali atti, non le erano stati mai notificati.

In particolare avanzava le seguenti doglianze:



1. nullità della notifica perchè effettuata via pec, insuscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., perchè inesistente;



2. violazione degli artt. 2953, 2946 e 2945 c.c., in quanto la prescrizione era quinquennale;



3. nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione;



4.4. nullità per la mancata indicazione della norma di legge del calcolo degli interessi;



5.nullità dell'atto di pignoramento di crediti ex art. 72 bis non indicando in dettaglio i crediti;



6. indebita richiesta di compensi di riscossione e delle altre spese. Eccezione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;



7. Eccezione di legittimità costituzionale per il mancato intervento del giudice dell'esecuzione;

9. (manca il numero 8) nullità per violazione della legge 212/2000, in quanto gli atti non sono stati mai notificati.;

8. (a pagina-27 del ricorso) Nullità per violazione dell'art. 2697 c.c., dovendo l'Amministrazione provare la sussistenza della propria pretesa.

2. La Commissione tributaria provinciale di L'Aquila dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento specificate al punto 1, lettere a), b), c) e d) (xxx525;
xxx613, xxx066, xxx052, xxx874, xxx740, tutte per contravvenzioni al codice della strada;
xxx326;
xxx081 in parte qua;
xxx890, per rate e sanzioni dovute all'Inail;
xxx608, in parte qua, nonché gli avvisi di addebito nn. xxx000;
xxx000;
xxx000;
xxx000;
per somme dovute all'Inps;
cartella di pagamento n. xxx810 per la sanzione irrogata dalla direzione provinciale del lavoro di L'Aquila), dichiarava l'incompetenza territoriale per la cartella di cui al punto 2 (xxx360, in quanto trattavasi di tassa automobilistica dovuta alla regione Toscana);
dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di cui al punto 3 (nn. xxx326, xxx608, xxx081, xxx561, xxx7000, con annullamento d'ufficio per effetto della sopravvenuta normativa).

In particolare, la CTP rilevava che "per quanto concerne i rimanenti atti attribuiti alla competenza di questa commissione, si osserva che l'agente della riscossione ha depositato in giudizio e resi disponibili, fin dal 7 dicembre 2018, copia degli atti comprovanti l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, delle diverse ingiunzioni emesse nel tempo, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della successiva iscrizione ipotecaria, dell'avviso di vendita di immobili e del preavviso di fermo amministrativo".

Inoltre, aggiungeva che tali documenti non erano stati contestati nei modi e nei termini di legge, godendo, per legge, di fede privilegiata.

La prescrizione, peraltro, era decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c. del resto, nessuna prescrizione risultava maturata, anche con riferimento la sospensione dei termini intervenuti medio tempore per effetto del sisma del 2009 del provvedimento di definizione agevolata di ruoli recata dalla legge 147/2013 e successiva proroga.



3. Proponeva appello la contribuente.



4. Resisteva l'Agenzia delle entrate - Riscossione con controdeduzioni.



5.11 contribuente depositava istanza per l'ammissione alla definizione agevolata (rottamazione ter di cui all'art. 3 del d.l. 119/18).



6. All'udienza del 6-2-2020 la Commissione tributaria regionale dell'Aquila tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente la sentenza.



7. Anzitutto, si rileva che la contribuente non ha dato prova di aver effettuato i pagamenti dovuti per l'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del d.l. 119/18. Restano ancora da esaminare n. 16 cartelle di pagamento, in quanto per le altre 13 e per i 4 avvisi si addebito sono avvenute le definizione con la sentenza del giudice di primo grado (restano, dunque, all'esame della CTR le seguenti cartelle: omissis).



8. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce la nullità dell'atto impugnato per essere stato notificato via pec con file con estensione diversa da .p7m, oltre che per assenza di firma digitale.



8.1. Tale motivo è infondato.



8.2. Invero, a prescindere dal difetto di giurisdizione che sussiste, la notifica della cartella di pagamento con modalità telematica è prevista espressamente dall'art. 26 comma 2 d.p.r. 602/1973, prima delle modifiche di cui all'art. 7 quater comma 6 d.l. 193/2016, per le notifiche effettuate a decorrere dall'1-7-2017, ove si dispone che "la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

All'agente della discussione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149 bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione...".

L'espressa mancata applicazione dell'art. 149 bis c.p.c., comporta che l'ufficiale giudiziario non partecipa al procedimento di notificazione via pec (art. 149 bis c.p.c. "se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritto con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni"). L'art. 3 del d.p.r. 11-2-2005, n. 68 (trasmissione del documento informativo) dispone che "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore".

L'art. 6 del medesimo d.p.r. (Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna -RAC) prevede che "il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario". Il d.p.r. 13-11-2014, n. 78954 all'art. 3 (formazione del documento informatico) prevede, poi, al comma 4, che "nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delle seguenti operazioni: a) la sottoscrizione con la firma digitale ovvero con la firma elettronica qualificata;
b) l'apposizione di una validazione temporale;
c) il trasferimento a soggetti terzi con la posta elettronica certificata con ricevuta completa;
d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
e) il versamento ad un sistema di conservazione".

Nella specie, dagli atti prodotti risulta che vi è stata la corretta notifica per tutti a mezzo pec. Pertanto, vi è la prova in atti, con la produzione in giudizio della ricevuta di avvenuta consegna, che la cartella di pagamento è giunta nella casella di posta elettronica del destinatario.

Per la Suprema Corte, sia pure in materia di istruttoria prefallimentare di cui all'art. 15 I.f., a seguito delle modifiche al processo civile apportate dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, anche nel procedimento fallimentare, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intendeperfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è

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