Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. II, sentenza 13/11/2017, n. 566

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Non è debitore di imposta, e tantomeno lo è a i sensi dell'art. 110, co. 6 TULPS per la detenzione di apparecchi di intrattenimento con vincita di denaro - cd. videolottery -, il soggetto che solo all'apparenza sia titolare dell'attività commerciale in cui le macchine ludiche sono installate, essendo invece egli mero prestanome (dunque soggetto interposto ex art. 37, co. 3 d.P.R. 600/73) di un imprenditore occulto, e al contempo vittima di estorsione da parte di questo.Sulla vittima di reato già accertato non insistono infatti gli obblighi e i poteri di vigilanza e di controllo dell'attività presupposto di imposta, e di corretta gestione contabile della stessa.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Marche, sez. II, sentenza 13/11/2017, n. 566
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per le Marche
Numero : 566
Data del deposito : 13 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTO

Con ricorso depositato in data 5 aprile 2017 G. M., rappresentata e difesa dal dott. G. M. presso il cui studio, in Recanati ha eletto domicilio, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1912/16 emessa dalla C.T.P. di Ancona il 15 marzo 2016 e depositata il 28 settembre 2016, chiedendone contestualmente la sospensione cautelare in pendenza di questo giudizio di merito di secondo grado.

La vicenda processuale in esame scaturisce dall'avviso di accertamento n. xxxxxxx/5AC GIOCHI-LOTTERIE, anno 2008, con cui l'Agenzia delle dogane e monopoli per le Marche ha contestato alla contribuente, per la detenzione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS, una maggiore imposta per ? 2.506,20, oltre a sanzioni per euro 3.007,44, oltre interessi e spese di notifica.

La CTP suddetta ha rigettato il ricorso escludendo che vi fosse stata interposizione fittizia della G. nella gestione della tabaccheria.

Afferma l'appellante, in via preliminare, che il medesimo giudice di prima istanza, con la sentenza n. 162/17 del 27 gennaio 2017, ha mutato il proprio precedente orientamento, accogliendo altro ricorso per lo stesso tributo ma di annualità successiva;
aggiunge l'appellante che la propria estraneità all'attività imprenditoriale da cui sono state generate le imposte è stata affermata nelle diverse giurisdizioni, penale, civile, tributaria ed amministrativa, essendo stata vittima di estorsione continuata da parte del fratello G. S..

Lamenta poi l'illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata con riferimento alla motivazione, all'omessa pronuncia su domante determinanti ai fini della decisione, all'omessa valutazione delle prove fornite da essa contribuente e ripropone le eccezioni non accolte dal giudice di primo grado.

Conclude per la riforma della sentenza e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Si è costituita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con memoria di controdeduzioni, con cui contesta la tesi difensiva, affermando che sulla G.,

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