Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. XXIX, sentenza 27/06/2014, n. 1290

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L'integrazione del contradditorio di una società ordinato dai Giudici di primo grado ai fini di un corretto svolgimento del processo, chiamati a decidere sulle opposizioni promosse personalmente dai soci di detta società contro avvisi di accertamento derivanti da maggior reddito di partecipazione relativamente alle quote possedute della riddetta società, non comporta una remissione in termini della società la quale, non avendo proposto opposizione contro un avviso di accertamento Irap e Iva precedente a quelli contro i quali si sono opposti i soci, risulta decaduta e quindi l'accertamento è divenuto definitivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Commissione Tributaria Regionale Toscana, sez. XXIX, sentenza 27/06/2014, n. 1290
Giurisdizione : Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Numero : 1290
Data del deposito : 27 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Al momento il testo del provvedimento non è disponibile.