MONACO v. ITALY - [Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice
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Testo completo
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dal Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 34376/13
LU MONACO
contro l’Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita l’8 dicembre 2015 in una camera composta da:
VI RV, presidente,
GU IM,
DI NK,
AL IA,
UL MA,
EŠ PE,
AR NY, giudici,
e da André Wampach, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra citato presentato il 21 maggio 2013,
Dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione:
IN FATTO
- Il ricorrente, signor LU NA, è un cittadino italiano nato nel 1982 e residente a [...]. Dinanzi alla Corte è stato rappresentato dall’avv. G. Pasquariello, del foro di Caserta.
A. Le circostanze del caso di specie
- I fatti di causa, così come esposti dal ricorrente, si possono riassumere come segue.
1. La condotta del ricorrente e l’adozione del primo decreto del rettore
- Nel febbraio 2009 il ricorrente era uno studente presso la facoltà di psicologia dell’università di Napoli. Egli desiderava ottenere la convalida di tre esami per poter sostenere la sua tesi di laurea nella sessione di marzo 2009. Pertanto, chiese di incontrare la preside della facoltà di psicologia, X, senza riuscirvi.
- Il 25 febbraio 2009 il ricorrente si presentò al rettorato chiedendo di poter parlare con X e, ricevendo un rifiuto, ebbe un alterco con una impiegata della segreteria, Y.
- Il 10 marzo 2009 il ricorrente chiese che venisse fissata una sessione straordinaria per permettergli di discutere la sua tesi di laurea. Il 31 marzo 2009 il consiglio di facoltà respinse questa richiesta osservando che non vi era alcun regolamento che autorizzasse la fissazione di una sessione in favore di un solo studente.
- Il ricorrente inviò quindi delle e-mail a X il cui testo non è stato prodotto dinanzi alla Corte. Secondo la versione del ricorrente, egli si era limitato a manifestare il suo malcontento;
le espressioni utilizzate non riguardavano l’istituzione universitaria e non erano tali da denigrare la dignità e il prestigio di quest’ultima. Erano invece rivolte a X in quanto persona e senza riferimento alle funzioni che quest’ultima esercitava. - Il 19 maggio 2009 si svolse una riunione della commissione disciplinare dell’università, composta da un delegato del rettore, da un professore universitario e da una rappresentante degli studenti, Z, in cui venne deciso di convocare il ricorrente, X, Y e altre due persone (paragrafi 9 e 10 infra). Le audizioni furono fissate per l’11 giugno 2009.
- Il ricorrente ricevette una lettera, datata 22 maggio 2009, in cui l’Università di Napoli precisava che era accusato di aver aggredito verbalmente Y e un’altra persona e di aver inviato, il 7 e il 19 aprile 2009, delle e-mail a X e ad altri professori, contenenti espressioni minacciose e ingiuriose, di natura tale da ledere la dignità e il prestigio dell’istituzione universitaria. Inoltre, il ricorrente fu informato che era stata istituita una commissione disciplinare che avrebbe dovuto esaminare i fatti e, se necessario, infliggere le sanzioni adeguate. Il ricorrente fu invitato a presentarsi dinanzi alla commissione disciplinare l’11 giugno 2009. Il ricorrente poteva recarsi presso la segreteria della facoltà di psicologia e chiedere di avere accesso al fascicolo che lo riguardava;
aveva anche la possibilità di presentare memorie scritte e documentazione. - Il giorno stabilito il ricorrente non si presentò. La commissione disciplinare ordinò di inserire nel fascicolo la memoria che l’interessato aveva depositato il 10 giugno 2009. X fu sentita dalla commissione e produsse copia di 25 e-mail che il ricorrente le aveva inviato nel periodo compreso fra il 24 novembre 2005 e il 25 maggio 2009. Y inviò un fax indicando che non poteva comparire per un impedimento. Un’altra persona fu sentita in qualità di parte lesa.
- Il 17 giugno 2009 la commissione disciplinare sentì un testimone, W. Quest’ultimo dichiarò che il 25 febbraio 2009 era presente e aveva sentito il ricorrente aggredire verbalmente Y utilizzando espressioni offensive e minacciose. W aveva quindi invitato il ricorrente a uscire. Y inviò un fax alla commissione disciplinare comunicando che non era in grado di comparire. Il fax conteneva delle dichiarazioni che integravano quelle contenute nella denuncia che Y aveva depositato il 26 febbraio 2009.
- Con una delibera del 17 giugno 2009, la commissione disciplinare propose di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare dell’esclusione dall’università, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento didattico di Ateneo – paragrafo 29 infra). La commissione disciplinare giudicò che il ricorrente aveva avuto un comportamento aggressivo, minaccioso e ingiurioso nei confronti di X, Y e dell’istituzione universitaria in quanto tale. Questo comportamento si era articolato in parecchi episodi e palesava, in maniera profonda e reiterata, un atteggiamento ostile verso tutti i rappresentanti dell’istituzione universitaria. Peraltro, nella sua memoria, il ricorrente riconosceva di essere l’autore delle e-mail e confermava l’episodio di aggressione verbale nei confronti di Y. In questa stessa memoria, il ricorrente continuava ad offendere i rappresentanti dell’università e accusava Y, i professori, il personale amministrativo e la commissione disciplinare di aver tenuto un comportamento scorretto. L’insieme di queste condotte era di una «gravità estrema», fatto che giustificava l’irrogazione della sanzione più severa, e ciò anche a prescindere dal fatto che il ricorrente fosse stato oggetto, il 25 febbraio 2008, di una interdizione temporanea dal corso di studio della durata di due mesi (si veda paragrafo 28 infra).
- Con decreto n. 1823 del 20 luglio 2009 (di seguito il «primo decreto del rettore»), il rettore dell’università di Napoli inflisse al ricorrente la sanzione proposta dalla commissione disciplinare.
2. Il ricorso al TAR e la domanda di sospensione dell’esecuzione del primo decreto del rettore
- Il ricorrente presentò al tribunale amministrativo regionale (di seguito il «TAR») della Campania un ricorso volto ad ottenere l’annullamento del primo decreto del rettore. Inoltre, chiese la sospensione dell’esecuzione della misura contestata.
- Con ordinanza del 28 ottobre 2009, il TAR decise di sospendere l’esecuzione del decreto in causa unicamente perché non fissava alcun limite temporale all’esclusione del ricorrente. Il TAR osservò che il ricorso del ricorrente non appariva prima facie infondato e che ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del regio decreto n. 1071 del 20 giugno 1935 (paragrafo 28 infra), la sanzione più grave che poteva essere inflitta ad uno studente universitario era quella dell’esclusione temporanea. Ora, basandosi su una disposizione del regolamento manifestamente incompatibile con l’articolo 16, comma 2, sopra citato, il primo decreto del rettore aveva applicato una esclusione senza limite temporale, fatto che appariva illegittimo.
- Il ricorrente interpose appello avverso l’ordinanza del TAR. Con decisione del 25 giugno 2010, il Consiglio di Stato respinse questo appello osservando che, nell’attesa della decisione sul merito del ricorso del ricorrente, era opportuno mantenere la situazione esistente.
3. L’adozione del secondo decreto del rettore
- Nel frattempo, il 7 dicembre 2009, il ricorrente era stato riammesso all’università.
- Il 2 febbraio 2010 il rettore dell’università di Napoli decise di convocare nuovamente la commissione disciplinare al fine di fissare i limiti temporali della sanzione disciplinare di cui il ricorrente era stato oggetto. La commissione disciplinare si riunì il 9 febbraio 2010. Il ricorrente non fu invitato a partecipare a questa riunione. Facendo riferimento alla motivazione della sua deliberazione del 17 giugno 2009 (paragrafo 11 supra) e all’articolo 16 del regio decreto n. 1071 del 1935 (paragrafo 28 infra), la commissione disciplinare propose di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare dell’esclusione dall’università per una durata di tre anni.
- Con decreto n. 242 del 17 febbraio 2010 (di seguito «il secondo decreto del rettore»), il rettore dell’università di Napoli inflisse al ricorrente la sanzione proposta dalla commissione disciplinare.
- Il ricorrente propose allora un nuovo ricorso dinanzi al TAR chiedendo l’annullamento del secondo decreto del rettore e il risarcimento per i danni subiti.
4. La sentenza del TAR
- Con sentenza n. 22679 del 2010, il TAR della Campania dichiarò improcedibile per mancanza di interesse il ricorso volto all’annullamento del primo decreto del rettore (paragrafi 12-13 supra), e rigettò il ricorso volto all’annullamento del secondo (paragrafi 18-19 supra). Il ricorrente non ha prodotto dinanzi alla Corte la copia di questa sentenza.
5. L’appello dinanzi al Consiglio di Stato
- Il ricorrente interpose appello sostenendo, tra l’altro, che il procedimento che