TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-04-26, n. 202202823
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 02823/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05462/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5462 del 2021, proposto da
EN CU, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
a giudicato di decreto della Corte di Appello di Napoli depositato in data 1/12/2020 n. cronol. 3310/2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato, in punto di fatto, che:
- con decreto decisorio in epigrafe , la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente di € 10.560,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda (15/11/2019) fino al saldo effettivo;
- il decreto veniva munito di formula esecutiva e così notificato il 8.1.2021 al Ministero della Giustizia presso la sede reale;
- esso è passato in giudicato, come da certificato reso dalla cancelleria della Corte di Appello di Napoli il 19.3.2021, depositato in atti, essendo spirato il termine per proporre opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 (“Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione”);
- poiché a tutt’oggi non è stato effettuato il pagamento dovuto, gli interessati hanno proposto il presente ricorso in ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo Regionale di dichiarare l’obbligo del Ministero resistente di conformarsi al giudicato di cui al decreto impugnato, di condannarlo a corrispondere le somme richieste assegnando un termine per adempiere, di nominare un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione ulteriormente inadempiente, nonché di condannare la medesima Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza e di pagare una somma aggiuntiva per l’eventuale ritardo nel pagamento ex art. 114 lett. e) c.p.a.
- il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio ;
- alla camera di consiglio del 12.04.2022, la causa è stata trattenuta in decisione;
DIRITTO
Ritenuto preliminarmente che il ricorso:
- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto:
a) è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del