TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-03-06, n. 202300428

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-03-06, n. 202300428
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300428
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00428/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00821/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig.-OMISSIS- e -OMISSIS- s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

U.T.G.-Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del decreto del Prefetto di Foggia prot. -OMISSIS-del 14 luglio 2020 recante la sospensione per un mese dell'autorizzazione , ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S., rilasciata al sig. -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-s.r.l., all'esercizio dell'attività di Istituto di vigilanza privata;

- degli atti presupposti, ivi incluse le note di diffida e di avvio del procedimento sanzionatorio del 30 marzo 2020, del 5 maggio 2020 e del 4 giugno 2020, trasmesse dalla Prefettura ai ricorrenti e vizianti in via derivata il provvedimento conclusivo del procedimento;

sui (primi) motivi aggiunti depositati in data 1° ottobre 2020:

- della nota della Prefettura di Foggia prot. -OMISSIS-del 1° ottobre 2020 di determinazione della ripresa della sospensione dell’attività (al netto del tempo di 7 giorni già decorso), a decorrere dal prossimo 5 ottobre 2020.

sui (secondi) motivi aggiunti presentati il 20 novembre 2020:

- del provvedimento della Prefettura di Foggia prot. -OMISSIS- del 9 novembre 2020 di rigetto delle istanze di riesame per illegittimità propria e/o derivata dagli atti già impugnati con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti;

nonché di tutti i provvedimenti già impugnati e di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. Michelangelo Pinto, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, gli istanti impugnavano il decreto del Prefetto di Foggia recante la sospensione per un mese dell'autorizzazione , ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S., all'esercizio dell'attività di Istituto di vigilanza privata, lamentandone l’illegittimità per diversi profili.

In fatto, l’Istituto di vigilanza aveva omesso di rinnovare la polizza fideiussoria, come richiesta dalla normativa di pubblica sicurezza, ai fini dell’operatività dell’istituto di vigilanza, continuando ad operare per quasi un anno intero dal 25.7.2019, data di scadenza della polizza, al 14.7.2020, data di notificazione del provvedimento di sospensione dell’attività.

Solo dopo la contestazione del mancato rinnovo, l’istituto di vigilanza si è attivato, peraltro in modo

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