TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-06-09, n. 202103882
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Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 03882/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2020, proposto da
IA PI CA, ND TR, PE La RC, Fabio Armano, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Armano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al Decreto recante R.G. 12/2019, emesso dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Civile Nona, Consigliere Dott. Antonio Criscuolo Gaito, in data 15.02.2019 e depositato in data 21.02.2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021, celebrata da remoto, la relazione del consigliere Paolo Corciulo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame i ricorrenti agiscono per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli, depositato in data 21.2.2019 (R.G. 12/2019, n. 632/2019), a definizione di un giudizio per violazione del 9rincipio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in favore di CA IA PI, TR ND e La RC PE della somma, ciascuno, di €3.120,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonché in favore dell’avvocato Fabio Armano, quale procuratore antistatario delle spese legali nella misura di €116,20 per spese e €540,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge.
In particolare lamenta che, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia, questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.
1.1 Chiedono, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.
1.2 Non si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
Alla camera di consiglio del 20 aprile 2021, celebrata con modalità da remoto, con ordinanza n. 2547/2021 è stata sollevata d’ufficio di inammissibilità del ricorso, con invito a parte ricorrente a provvedere ad integrazione documentale, segnatamente a depositare la certificazione di cancelleria attestante la mancata opposizione al decreto da eseguire.
Parte ricorrente ha ottemperato integrando la documentazione richiesta.