TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-04-30, n. 202401585

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-04-30, n. 202401585
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401585
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2024

N. 01585/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01437/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di IA (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2023, proposto da
RE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone e Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di IA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'ottemperanza

del decreto ingiuntivo n. 190/2023, emesso dal Tribunale di IA il 10 gennaio 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di IA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente agiva per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo indicato in oggetto, rimasto ineseguito da parte dell’Amministrazione convenuta, precisando che tale titolo sarebbe stato notificato il 12 gennaio 2023, divenuto definitivo per mancata opposizione e munito di formula esecutiva e, come tale notificato nuovamente all'Ente comunale in data 31 marzo 2023.

Si costituiva in giudizio il Comune di IA, il quale affermava l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che non sarebbe stato rispettato il termine di 120 giorni previsto, dall’art. 14, cc. 1-1 bis del d.l. n. 669/96, conv. in l. n. 30/96 s.m.i., per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto il titolo era stato rinotificato, a seguito della mancata opposizione, in data 31 marzo 2023, mentre il ricorso per esecuzione di giudicato era stato notificato in data 27 luglio 2023.

La società ricorrente replicava che l’eccezione sarebbe stata infondata in quanto la condizione sarebbe intervenuta in corso di giudizio ed insisteva, pertanto, nella domanda originariamente formulata.

Con ordinanza n. 188/2024 emessa all’esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2023, questo Tribunale, rilevato che il Comune aveva dichiarato il proprio stato di dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio comunale n. 37/2018, chiedeva chiarimenti sulla data di stipula dei contratti e/o di verificazione dei fatti generatori del credito oggetto del titolo esecutivo per cui era stato instaurato il giudizio, al fine di verificare la riconducibilità del credito o meno nella massa passiva sottoposta alla competenza dell’O.S.L.

Il Comune di IA chiariva che il contratto d’appalto con RE era stato sottoscritto in data 10 febbraio 2021.

La società ricorrente evidenziava che fatti generatori del credito oggetto del titolo esecutivo sarebbero stati gli interessi legali e di mora previsti dall’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dovuti dall’Amministrazione per le fatture emesse in esecuzione del medesimo contratto.

Nella camera di consiglio del 26 marzo 2024, preso atto del deposito di istanza di passaggio in decisione da parte della ricorrente, su richiesta del difensore del Comune, la causa veniva posta in decisione.

Ciò premesso, non sono fondati i rilievi dell’Amministrazione resistente in merito alla presunta inammissibilità dell’azione di ottemperanza in quanto

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