TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-10-25, n. 202213710

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-10-25, n. 202213710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213710
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2022

N. 13710/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02607/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2015, proposto da
AR EN, CA IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Bottoni, Andrea Claudio Maggisano, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Maggisano in Roma, via G. Bettolo n. 9;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Camarda, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;



per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del 17 novembre 2014, recante il rigetto dell’istanza di condono prot. n. 0/546174 sot. 0 del 9 dicembre 2004, presentata ai sensi della legge n. 326 del 2003 e della legge Regione Lazio n. 12 del 2004 in relazione alla realizzazione di una autorimessa di 13 mq;

di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2022, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 – Premette in fatto parte ricorrente di aver realizzato in Roma, Via Via della Mandriola n. 10, una autorimessa di 13 mq di pertinenza dell’abitazione e di aver presentato, in data 9 dicembre 2004, istanza di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 326 del 2003 e della legge Regione Lazio n. 12 del 2004.

Successivamente al preavviso di rigetto dell’istanza, comunicato in data 30 ottobre 2012, cui non è seguita la produzione di osservazioni da parte ricorrente, è stato adottato il gravato provvedimento di diniego nella considerazione che l’area sulla quale è stato realizzato l’abuso è sottoposta a tutela dei beni paesaggistici e si colloca all’interno della perimetrazione della Riserva Naturale Decima Malafede, e sull’assunto della non condonabilità, ai sensi della legge Regione Lazio n. 12 del 2004, di opere recanti nuovi volumi e superfici realizzate su aree sottoposte a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela dei parchi.

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

I – Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del 190. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti. Violazione dell’art. 3 della legge n. 326 del 2003.

Lamenta parte ricorrente come l’Amministrazione non abbia richiesto alcuna integrazione documentale, in violazione del principio di contraddittorio e di partecipazione procedimentale, così impedendo il deposito della documentazione allegata alla richiesta di nulla osta paesaggistico e pregiudicando la possibilità di ottenere un esito favorevole del procedimento.

II - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del 190. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti. Violazione dell’art. 3 della legge n. 326 del 2003. Violazione dell’art. 97 Costituzione. Violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990. Violazione del principio del giusto procedimento. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere.

Afferma parte ricorrente l’onere, per il responsabile del procedimento, di chiedere integrazioni documentali e rettifica di dichiarazioni, interloquendo con il privato nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, affermando altresì come l’inerzia serbata per lungo tempo sull’istanza di condono abbia fatto insorgere un affidamento in capo al privato sul consolidamento del proprio diritto al mantenimento dell’opera, censurando il gravato diniego anche nella parte in cui non avrebbe operato alcun bilanciamento dei contrapposti interessi.

Il gravato diniego sarebbe inoltre immotivato e sproporzionato, venendo in rilievo un box auto di ridotte dimensioni, avente carattere pertinenziale rispetto all’abitazione principale, richiamando la possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi della legge n. 122 del 1989.

Afferma, ancora, parte ricorrente come l’esclusione dal condono possa legittimamente intervenire solo in presenza congiunta di due condizioni ostative, consistenti nella preesistenza del vincolo rispetto alla realizzazione dell’opera e nella non conformità della stessa alle prescrizioni urbanistiche, rappresentando come il piano Territoriale Paesistico sia stato approvato nel 2007, e quindi in data successiva alla realizzazione dell’opera risalente ad epoca antecedente il 2003, con conseguente necessità di acquisizione del nulla osta paesaggistico.

Sull’istanza di condono si sarebbe, inoltre, formato il silenzio assenso ai sensi della legge n. 47 del 1985, essendo i vicoli intervenuti successivamente alla formazione del provvedimento tacito.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione comunale, sostenendo, con sintetica memoria, l’infondatezza del ricorso, mediante richiamo alle pronunce giurisprudenziali, qualificate come tra “le più recenti” risalenti agli anni 2014-2016, e deposito di documenti, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Parte ricorrente non ha depositato memoria di replica.

All’udienza di smaltimento del 14 ottobre 2022, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

2 – Come sopra dato atto dell’oggetto della presente vicenda contenziosa, concernente l’azione impugnatoria proposta avverso la determinazione dirigenziale – meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi – con la quale è stata rigettata l’istanza di condono, presentata dal ricorrente ai sensi della legge n. 326 del 2003(c.d. terzo condono) riferita alla realizzazione di una autorimessa di 13 mq di pertinenza dell’abitazione sita in Roma, Via della Mandriola n. 10, deve essere rilevata l’infondatezza del ricorso alla luce delle considerazioni che si andranno ad illustrare.

Le ragioni del rigetto poste a fondamento della gravata decisione risiedono nel riscontro della sottoposizione dell’area su cui insiste l’abuso a tutela dei beni paesaggistici, in quanto collocata all’interno della perimetrazione della Riserva Naturale Decima Malafede, ritenuta circostanza in radice ostativa alla condonabilità dell’opera ai sensi della disciplina dettata dall’art. 3 della legge Regione Lazio n. 12 del 2004.

In via preliminare e a specificazione di quanto già anticipato nel corso dell’udienza, non può essere accolta l’istanza di rinvio formulata oralmente da parte ricorrente al fine di attendere il rilascio del parere paesaggistico, non essendo tale evenienza riconducibile a quei casi eccezionali che soli possono giustificare il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis c.p.a., tenuto peraltro conto che tale parere, alla luce delle considerazioni che si andranno ad illustrare e della disciplina dettata con riferimento al terzo condono, è del tutto inidoneo a determinare la condonabilità dell’opera.

La disamina delle censure proposte da parte ricorrente impone la previa ricostruzione della disciplina di riferimento, la quale conduce al rigetto del ricorso, anche con riferimento ai denunciati vizi di tipo procedimentale, che per ragioni di logica espositiva, verranno trattati successivamente alla disamina dei profili sostanziali della controversia.

Alla luce delle coordinate applicative del cd. Terzo condono, come introdotto dal decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge con legge n. 326 del 2003, ed attuato, in sede regionale, con la legge della Regione Lazio n. 12 del 2004, risultano condonabili solo determinate tipologie di interventi – c.d. abusi formali - se realizzati in aree sottoposte a vincolo.

In particolare, la realizzazione di nuovi volumi e superfici in aree vincolate, indipendentemente dalla data di imposizione del vincolo e dalla natura di vincolo assoluto o relativo alla edificabilità, è estranea all’ambito di applicazione della disciplina dettata sul terzo condono, come recata, congiuntamente, dalla legge n. 326 del 2003 e dalla legge Regione Lazio n. 12 del 2004 e come costantemente applicata dalla giurisprudenza amministrativa, nonché secondo le coordinate interpretative individuate dalla Corte Costituzionale, investita della verifica di tenuta costituzionale delle relative disposizioni.

Premessa la portata più restrittiva della disciplina del terzo condono rispetto a quella dettata dalla legge n. 47 del 1985 e da quella inerente il condono di cui alla legge n. 724 del 1994, va rilevato che, sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269 del 2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (ex plurimis, in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 ottobre 2017, n. 10336; 11 luglio 2018, n. 7752; 24 gennaio 2019, n. 931; 9 luglio 2019, n. 9131; 13 marzo 2019, n. 4572; 2 dicembre 2019 n. 13758; 7 gennaio 2020, n. 90; 2 marzo 2020, n. 2743; 26 marzo 2020 n. 2660; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252; Sez. Stralcio, 7 giugno 2022 n. 7384; 15 luglio 2022, n. 10072; Consiglio di Stato,

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