TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-12-31, n. 202001509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-12-31, n. 202001509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202001509
Data del deposito : 31 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2020

N. 01509/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00427/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 427 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Euprepio Curto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Francavilla Fontana, via Municipio, n. 11;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Brigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la declaratoria di illegittimità

del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di -OMISSIS- sulla istanza/diffida dell’odierna ricorrente del 12/04/2019 a dare esecuzione (anche tramite la trasmissione alla Prefettura di -OMISSIS-) all’ordinanza comunale n. 73377 del 20/07/2018 e, conseguentemente, per l’ordine al Comune di -OMISSIS- di provvedere sulla predetta istanza/diffida, dando concreta attuazione all’ordinanza n. 73377/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto l’art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla Legge 25 giugno 2020 n. 70;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 24 novembre 2020 la dott.ssa Anna Abbate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente chiede la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di -OMISSIS- serbato sulla sua istanza/diffida del 12/04/2019 a dare esecuzione (anche tramite la trasmissione alla Prefettura di -OMISSIS-) all’ordinanza comunale n. 73377 del 20/07/2018, recante ordine di sgombero entro 30 giorni dei due alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, siti in -OMISSIS-, occupati (reciprocamente) senza titolo rispettivamente dalla ricorrente e dal controinteressato (che, in assenza di autorizzazione, avevano provveduto a scambiarsi gli alloggi rispettivamente assegnati), con ripristino dello stato originario delle assegnazioni (ossia dell’alloggio sito in via --OMISSIS- alla ricorrente e di quello sito in via --OMISSIS-al controinteressato), contemplante la trasmissione dell’ordinanza stessa alla Polizia Municipale per la verifica dell’ottemperanza e l’esplicita dicitura “ che in caso di inosservanza la presente ordinanza sarà trasmessa anche alla Prefettura affinché attivi le Forze dell’Ordine per l’esecuzione ”. Chiede, conseguentemente, di ordinare al Comune di -OMISSIS- di provvedere sull’istanza/diffida predetta, dando concreta attuazione all’ordinanza n. 73377 del 20/07/2018.

A sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione degli articoli 2 e 2 bis della Legge n. 241/1990, come modificata dalle Leggi n. 15/2005 e n. 69/2009, affermando che le norme predette “ dispongono l’obbligo per tutti i soggetti pubblici di concludere i procedimenti amministrativi, onde è indubitabilmente illegittima la pratica di non completare quelli che sono stati già avviati, a maggior ragione quando è stato lo stesso ente a dichiararne la necessarietà e l’indifferibilità ”.

Il 29/04/2020, si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, depositando una memoria difensiva nella quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso ricorso, sostenendo, in particolare, che “ il rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento, regolato dagli art. 31 e 117 c.p.a., non è esperibile contro qualsiasi tipologia di omissione amministrativa, restando esclusi dalla sua sfera applicativa gli obblighi di eseguire che richiedono, per il loro assolvimento, un'attività materiale e non provvedimentale ”, e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto.

Il 10/11/2020, la ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di riesame del provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dalla stessa presentata in data 17/04/2020 con riferimento al ricorso introduttivo del presente giudizio, adottato dalla competente Commissione per il

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