TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 2010-06-03, n. 201001342
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Testo completo
N. 01342/2010 REG.SEN.
N. 01539/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2009, proposto da:
IL EL, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Gigante, con domicilio eletto presso FR SA in Lecce, via B. Martello 58;
contro
Ministero della Difesa, Marina Militare Nave San Marco, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della scheda valutativa n. 22 emessa dalla Nave San Marco il 28.7.2009, per il periodo di imbarco dal 7.07.2008 al 6.07.2009;
dei giudizi:
- del "compilatore" T.V. Carmine Lapia;
- del "1° revisore" C.F. Giuseppe Pompilio;
- del "2° revisore" C.V. Andrea Giubilei.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marina Militare Nave San Marco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/02/2010 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv. Gigante e l’avv. dello Stato Roberti;
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 3 e 9 della legge n. 205 del 2000;
Il ricorrente, Ufficiale in s.p.e nel ruolo della Marina militare, in data 7.08.2008 veniva destinato sulla Nave San Marco con l’incarico di Addetto Reparto Operazioni e, dal 22.08.2008, designato Capo Componente Marinaresca; alla fine di detto imbarco, il 6.07.2009, veniva valutato “Nella media”, con abbassamento della qualifica finale rispetto a quella riportata negli anni precedenti. Ritenendo la scheda valutativa contenente il suddetto giudizio illegittimamente lesiva dei propri interessi, l’ha impugnata per ottenerne l’annullamento.
Si è costituita l’Amministrazione intimata deducendo inammissibilità e chiedendo, gradatamente, il rigetto del ricorso.
All’udienza del 11.02.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con i motivi di ricorso la parte lamenta la violazione di legge e l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà di comportamento, violazione dell’art. 97 della Cost., illegittimità ed irregolarità della motivazione.
I motivi, che per connessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Ritiene il Collegio di dovere, tuttavia, dichiarare, preliminarmente, l’irrilevanza e la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata in ordine alla legge n. 1695 del 1962, istitutiva della scheda valutativa o del rapporto informativo. Sostiene, in particolare, parte ricorrente che tale previsione sarebbe in violazione degli art. 3 e 24, comma 2, della Costituzione, in quanto non riconoscerebbe, in violazione con la parità di trattamento, un adeguato preventivo diritto di difesa. Ora, a parere del