TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202300567

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202300567
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300567
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 00567/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00477/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 477 del 2019, proposto da proposto da ES LI, IC LI, IU LI, OC LI, RM LI, AV LI, TO LI e CO ES LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Fiorillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LL LI, rappresentata e difesa da sé stessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Palmi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Concetta D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'esecuzione del giudicato

nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 452 del 04.07.2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Palmi;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Vista la sentenza n. 723 del 10.12.2020, di questa Sezione, con la quale nei termini di cui in motivazione è stato accolto il ricorso in epigrafe;

Viste le ordinanze n. 560 del 5 agosto 2022 e n. 770 del 2 dicembre 2022, con le quali la Sezione ha reso chiarimenti al Commissario ad acta e prorogato il termine per il completamento delle funzioni delegate;

Vista la ulteriore richiesta di chiarimenti depositata in data 6 marzo 2023 dal Commissario ad acta ;

Visto il reclamo ex art. 114 comma 6 c.p.a. depositato il 28 marzo 2023, con il quale l’avvocato LL LI ha chiesto l’annullamento del decreto di esproprio prot. 5759 del 17.02.2023 e dell’atto di svincolo somme n. 172 del 22.02.2023 adottati dal Commissario in esecuzione dei citati provvedimenti adottati da questo Tribunale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti con il ricorso in epigrafe hanno agito per l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 452 del 04.07.2018 non impugnata e passata in giudicato. Con il predetto provvedimento, la Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva condannato il comune di Palmi al pagamento della somma di euro 47.844,56 a titolo di indennità di espropriazione, oltre interessi legali dalla data del decreto di espropriazione sino all’effettivo soddisfo.

2. Costituitasi nel giudizio di ottemperanza, la difesa comunale, tra l’altro, aveva evidenziato che con determinazione n. 269 del 18 aprile 2019, non essendosi rinvenuto il decreto di esproprio (dalla cui adozione decorrono gli interessi) l’amministrazione aveva liquidato ai ricorrenti la quota capitale di € 18.096,64 (pari alla differenza tra la somma di € 47.844,56, riconosciuta in sentenza quale indennità di espropriazione e quella di € 29.747,92 già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti), con espressa riserva di liquidare ogni restante somma che dovesse risultare dovuta a titolo di interessi, in esito al rinvenimento del ridetto decreto. Inoltre il Comune ha dato atto di aver provveduto, con determinazione n. 375 del 27 maggio 2020, al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro della somma di € 20.281,98 a titolo di interessi, nelle more della definitiva quantificazione degli stessi.

3. Con la sentenza n. 723 del 10.12.2020, non impugnata e passata a propria volta in giudicato, la Sezione, preso atto del mancato pagamento delle somme di cui alla sentenza indicata in epigrafe, ordinò al Comune di Palmi di adottare, entro il termine di 90 giorni, i provvedimenti necessari a dare piena esecuzione alla citata sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, nominando Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Polistena, per il caso di ulteriore inerzia.

La sentenza in parola precisava espressamente che “… risulta evidente che la questione dell’effettiva emanazione del decreto di esproprio e della conseguente decorrenza degli interessi sulle somme dovute ai ricorrenti…esula dal novero delle questioni affrontate nel corso del procedimento che ha portato alla formazione del giudicato civile che qui si aziona, e non può essere per le esposte ragioni affrontata e risolta dal Giudice dell’ottemperanza che non può che rimettersi a quanto sul punto statuito dal Giudice civile, demandando all’eventuale intervento del Commissario ad acta le attività finalizzate alla ricerca del ripetuto decreto di esproprio e, nel caso in cui esso non venga rinvenuto, di ricostruzione del provvedimento in questione ”.

Il Commissario nominato veniva quindi specificamente incaricato di procedere “… alla ricerca ed all’eventuale ricostruzione del richiamato decreto di esproprio …”, nonché di “… porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento …”.

4. Successivamente, persistendo l’inerzia del Comune si insediava il Commissario nominato e, con decreti n. 124 del 15 giugno 2021 e n. 222 del 30.09.2021, la Sezione prorogava i termini per l’adempimento delle funzioni delegate, in relazione alla prospettata esigenza di esaminare la copiosa documentazione trasmessa dagli Uffici Comunali e di consentire agli stessi di completare le ricerche del decreto di esproprio dei terreni già di proprietà dei ricorrenti e, nel caso in cui esso non fosse stato rinvenuto, di provvedere alla ricostruzione di tale provvedimento.

5. Con ordinanza n. 560 del 5 agosto 2022, la Sezione prendeva atto delle attività vanamente poste in essere dagli Uffici per rinvenire il citato decreto, rendeva chiarimenti al Commissario ed alle parti e concordava “… con la prospettata indicazione del 16 dicembre 1996 quale data alla quale fare risalire l’adozione del ridetto decreto di esproprio dei terreni di proprietà dei ricorrenti da ricostruire …”.

6. Con successiva ordinanza n. 770 del 2 dicembre 2022, la Sezione rendeva ulteriori chiarimenti al Commissario ed alle parti evidenziando che il Commissario avrebbe dovuto, come già stabilito in sentenza, “… procedere alla ricostruzione del richiamato decreto di esproprio avvalendosi degli Uffici del comune di Palmi …”, e precisando che “… una volta ricostruito il decreto di esproprio, le funzioni commissariali si concluderanno con la predisposizione dei conseguenti provvedimenti di liquidazione di quanto dovuto ai ricorrenti e dell’atto di svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, alla cui redazione pure, con ogni urgenza, provvederanno i competenti Uffici del comune di Palmi …”.

7. Con ricorso n. 10041/2022 RG la ricorrente LI LL ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato le citate ordinanze n. 560 del 5 agosto 2022 e n. 770 del 2 dicembre 2022.

Con ordinanza n. 357 del 30 gennaio 2023, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente evidenziando che “… in disparte

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