TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202400114

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202400114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400114
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 00114/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00022/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di ES (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2021, proposto da
ID AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;



contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Carabinieri Comando Generale - Centro Nazionale Amministrativo - Ufficio Contenzioso, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;



nei confronti

LD NE, Emiliano Santoleri, non costituiti in giudizio;



PER L'ANNULLAMENTO,

ANCHE PREVIA RIMESSIONE IN CORTE COSTITUZIONALE

DELL'ART. 12 E DELL'ALLEGATO “TABELLA A” DEL D.LGS. N. 177/2016,

dei seguenti provvedimenti che hanno determinato la illegittima destinazione del ricorrente all'Arma dei Carabinieri, invece che al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

1) del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, Servizio IV, 31 ottobre 2016, n. 81279, pubblicato in data 7 novembre 2016 sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 177/2016 di riorganizzazione (“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, ha destinato il ricorrente all'Arma dei Carabinieri;

2) del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, Servizio IV, 31 ottobre 2016, n. 81273, pubblicato in data 7 novembre 2016 sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 177/2016, di riorganizzazione (“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, non ha destinato il ricorrente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

nonché di ogni altro provvedimento o atto connesso, presupposto o consequenziale a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuto e non conoscibile, ivi compresa la Nota 27 settembre 2016, n. 230/RIS del Capo del Corpo Forestale, provvedimento non conosciuto e non posseduto dal ricorrente, il quale sembrerebbe abbia adottato dei criteri per l'assegnazione del personale illegittimi in quanto contrari alla normativa di settore sopra richiamata;

E, PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a riformulare la graduatoria per l'assegnazione del personale secondo i criteri dettati dalla fonte legislativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, del Comando Generale Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Ufficio Contenzioso e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con atto di riassunzione ritualmente notificato e depositato a seguito dell’ordinanza declinatoria di incompetenza del T.A.R. Lazio n. 10112/2020 IT ID ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento: 1) del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, n. 81279 del 31 ottobre 2016, nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 177/2016 di riorganizzazione (“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, ha destinato il ricorrente all’Arma dei Carabinieri; ii) del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio Centrale per la gestione delle risorse umane, Servizio IV, 31 ottobre 2016, n. 81273, pubblicato in data 7 novembre 2016 sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, nella parte in cui, in applicazione della Legge Delega n. 124/2015 e del D.Lgs. n. 177/2016, di riorganizzazione (“soppressione”) del Corpo Forestale dello Stato, non ha destinato il ricorrente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; iii) della Nota 27 settembre 2016, n. 230/RIS del Capo del Corpo Forestale, non conosciuta, con cui sono stati adottati i criteri per l’assegnazione del personale.

2. Il ricorrente, agente del Corpo Forestale dello Stato facente parte del personale c.d. aeronavigante con funzioni anti-incendio, lamenta l’assegnazione all’Arma dei Carabinieri anziché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, deducendo che l’Amministrazione nel procedere all’assegnazione anziché applicare i criteri di cui all’art. 12 decreto legislativo n. 177/2016, avrebbe fatto riferimento ad altri criteri.

In particolare sostiene che la selezione posta in essere da parte dell’Amministrazione risulterebbe essere viziata sotto due distinti profili, che sono proposti in via gradata tra loro:

1) in via principale, il ricorrente avrebbe dovuto essere selezionato per colmare una delle n. 13 posizioni rimaste vacanti nel ruolo in questione in applicazione di entrambi i seguenti criteri:

a) Criterio n. 2, in quanto egli risulta essere in possesso della specializzazione DOS, la quale è stata, però, illegittimamente “ignorata” da parte dell’Amministrazione, che ha considerato valide, ai fini della presente procedura, solamente i “DOS” rilasciati a partire dall’anno 2013;

b) Criterio n. 3 (art. 12, comma 2, lett. c del D.Lgs. n. 177/2016): “ attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni ”), poiché egli risulta avere posto in essere nell’ultimo quinquennio attività prevalente dedicata allo spegnimento degli incendi, in quanto personale aeronavigante su mezzi aerei antincendio boschivo;

2) in via subordinata, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad entrare a fare parte del ruolo in questione direttamente in applicazione del Criterio n. 1 (art. 12, comma 2, lett. a, n. 2 del D.Lgs. n. 177/2016), cioè in qualità di personale aeronavigante al momento della entrata in vigore del D.Lgs. n. 177/2016. Durante il proprio servizio presso il Corpo Forestale dello Stato è risultato assegnato alle linee di volo dedicate o impiegate per lo svolgimento delle attività

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