TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-06-28, n. 201903562
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2019
N. 03562/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03694/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3694 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Auto Moto Nautica Day Dream Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domicilio pec come da Registri di Giustizia; domicilio fisico in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Consoli, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli alla via S. Lucia n. 81, presso l'Avvocatura Regionale;
Parco Archeologico dei Campi Flegrei, in persona del Direttore pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota prot. 365354 del 7.06.2018, comunicata a mezzo p.e.c. alla società ricorrente in pari data, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento, nonché del Dirigente dell’U.O.D. della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità, avente ad oggetto “Porto di Baia – Comune di Bacoli – Richiesta di variazione in ampliamento della concessione demaniale n. 40/08”;
b) della nota prot. 1400 del 17.05.2018 del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, non conosciuta nella sua interezza, bensì esclusivamente richiamata nella nota impugnata sub a);
c) del decreto n. 14 del 18.05.2018 a firma del Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, recante approvazione del Regolamento provvisorio avente ad oggetto la disciplina delle attività nell’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Baia”;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati sub a), b), c) ove necessario e per quanto di ragione, e se ritenuti lesivi della posizione giuridica della ricorrente, di cui, allo stato, si ignora il contenuto;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 14.12.2018, e) della nota prot. 1400 a firma del Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei indirizzata alla Regione Campania – U.O.D. Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo datata 17.05.2018 - già impugnata a mezzo del ricorso introduttivo ma conosciuta nella sua interezza solo all’esito del deposito avvenuto in data 16.10.2018 innanzi al T.A.R., in quanto richiamata solo genericamente nella nota prot. 365354 del 7.06.2018, comunicata a mezzo p.e.c. alla società ricorrente in pari data, a firma congiunta del Responsabile del Procedimento, nonché del Dirigente dell’U.O.D. della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la Mobilità - avente ad oggetto “Porto di Baia – Comune di Bacoli – Richiesta di variazione in ampliamento della concessione demaniale n. 40/08, nota quest’ultima, tempestivamente impugnata a mezzo del ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 3694 dell’anno 2018, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
di svolgere l’attività imprenditoriale di commercio, assistenza e manutenzione di auto natanti, ciclomotori, caravan e roulotte ed imbarcazioni di grosse dimensioni;
di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 40/08, avente ad oggetto una porzione di specchio acqueo nel Porto di Baia del Comune di Bacoli;
di aver chiesto, con istanza del 9.10.2017 (prot. 661672), la variazione della concessione demaniale marittima n. 40/2008, al fine di ampliare lo specchio acqueo in misura pari a mq. 3.541,00 con posizionamento di pontili galleggianti, nonché di assicurare la possibilità di effettuare operazioni di scarico delle acque nere dei natanti in sosta;
che la Regione Campania, con nota prot. 122759 del 22.02.2018, riteneva di non poter accogliere la richiesta di ampliamento della concessione demaniale n. 40/08; ciò in ragione “ dei limitati spazi portuali attualmente liberi, tali da non ritenere opportuno l’ampliamento della concessione già in essere per i medesimi scopi ”;
che la Regione, tuttavia, con la medesima nota, precisava che vi era la “ possibilità di accoglimento di una eventuale richiesta di ampliamento della concessione in essere con riferimento alle operazioni di scarico delle acque nere dei natanti in sosta, in considerazione della valenza ambientale del servizio offerto ”;
di aver, pertanto, chiesto, con nota datata 1.03.2018, un ampliamento della concessione demaniale n. 40/2008 di mq. 1.435,00, allo scopo di poter offrire il servizio di raccolta delle acque nere dei natanti in sosta;
che, tuttavia, la Regione, con nota prot. 365354 del 7.06.2018, rigettava l’istanza della ricorrente, rappresentando che “ per opportuna conoscenza, si comunica che con nota prot. 1400 del 17.05.2018, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha comunicato che nelle more dell’esecuzione di nuovi studi sull’impatto delle attività nautiche sull’area protetta, nonché dell’approvazione di un nuovo regolamento del Parco Sommerso e della conseguente elaborazione di un piano ormeggi concordato con le altre autorità competenti, si ritiene che non sia possibile autorizzare alcun ampliamento delle attuali concessioni ”;
di aver pertanto impugnato tali atti;
che, nelle more del giudizio, veniva depositata la nota prot. n. 1400 del 17.05.2018;
di aver pertanto impugnato anche tale nota coi motivi aggiunti.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituivano le Amministrazioni, statale e regionale, per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto