TAR Perugia, sez. I, sentenza 2013-08-05, n. 201300425
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Testo completo
N. 00425/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Segit s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Italo Mastrolia, con domicilio eletto presso EM CI, in Perugia, via XX Settembre 57;
contro
Comune di Spoleto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Massi, Arturo Cancrini e Monica Picena, con domicilio eletto presso IA OS, in Perugia, via della Luna, 11;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio rifiuto sull’ istanza di permesso a costruire presentata in data 2 marzo 2009, nonché per la condanna del Comune di Spoleto al risarcimento di tutti i danni subiti a partire almeno dal giorno 29 giugno 2010 e, in ogni caso, al rimborso per le spese sostenute ai fini del rilascio del permesso di costruire;
nonché per l’annullamento
- della delibera del Consiglio comunale di Spoleto n. 15 del 2 aprile 2012, non notificata, con la quale non è stata approvata la proposta di deliberazione presentata dalla Direzione PIT del Comune avente ad oggetto “Concessione diritto di superficie su terreno di proprietà comunale sito in località Monteluco, per la realizzazione e l’installazione di un palo porta antenne e n. 3 box adibiti al ricovero tecnico per impianti di telecomunicazione”;
- della delibera del Consiglio comunale di Spoleto n. 41 del 8 luglio 2010, non notificata, con la quale è stato deliberato di rinviare ad altra trattazione la proprosta della Direzione PIT del Comune avente ad oggetto “Concessione diritto di superficie su terreno di proprietà comunale sito in località Monteluco, per la realizzazione e l’installazione di un palo porta antenne e n. 3 box adibiti al ricovero tecnico per impianti di telecomunicazione “in attesa dell’acquisizione del parere in merito espresso dalla soprintendenza”;
nonché per l’accertamento
della fondatezza dell’istanza ex art. 2 c. 5 L. 241/1990 considerato il sostanziale perfezionamento dell’iter procedimentale, la sussistenza di tutti i pareri favorevoli e la deliberazione della Giunta comunale in relazione al corrispettivo per la concessione del diritto di superficie, l’invio del testo contrattuale e l’asseverazione del frazionamento del lotto di terreno su cui costruire il diritto di superficie, l’invio del testo contrattuale e l’asseverazione del frazionamento del lotto di terreno su cui costituire il diritto di superficie; e del caso, in subordine, si chiede volersi provvedere ex art. 21-bis c. 2 della L. 1034/1971 per la constatata prolungata inadempienza dell’Amministrazione de quo, protrattasi oltre ogni ragionevole termine ex art. 97 Cost. e la nomina di un commissario ad acta;
nonché per la condanna
del Comune di Spoleto al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del predetto illegittimo silenzio serbato sull’istanza avanzata il 2 marzo 2009;
nonché per l’annullamento
quanto ai primi motivi aggiunti:
- del sopravvenuto atto di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. 2476 del 21 maggio 2012;
quanto ai secondi motivi aggiunti:
- del sopravvenuto provvedimento prot. 399968 del 20 agosto 2012 con il quale il Comune di Spoleto - Direzione Pianificazione ed uso del Territorio, ha definitivamente rigettato l’istanza presentata dalla ricorrente il 2 marzo 2009, richiamandosi alla negativa decisione assunta dal Consiglio comunale (del. C.C. n.15/2012) di concessione del diritto di superficie dell’area di proprietà comunale oggetto dell’istanza di permesso a costruire.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spoleto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la società ricorrente di aver presentato al Comune di Spoleto il 2 marzo 2009, istanza per il rilascio di permesso a costruire per la realizzazione e l’installazione di un palo porta antenne e n. 3 box adibiti al ricovero tecnico per impianti di telecomunicazione, da ubicarsi presso area di proprietà comunale.
Con deliberazione G.C. n. 345 del 25 novembre 2009, l’Amministrazione comunale ha deliberato di procedere alla concessione in diritto di superficie a titolo oneroso delle aree oggetto di varie istanze, tra cui vi rientrerebbe quella della ricorrente, approvando le relative tariffe.
Seguivano vari atti e comportamenti del Comune, tra cui l’invio dello schema di concessione del diritto di superficie, idonei a far ritenere oramai concluso l’iter di perfezionamento del procedimento, che tuttavia non veniva seguito dal rilascio del richiesto titolo abilitativo.
A fronte della suesposta inerzia, la ricorrente ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. chiede l’accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla suddetta istanza di permesso a costruire (in violazione degli artt. 20 D.p.r. 380/2001 e 17 L.R. n.1/2004) unitamente all’accertamento della fondatezza della pretesa azionata ex art. 31 c. 3 cod. proc. amm.
A fondamento della domanda di accertamento della fondatezza della pretesa deduce le seguenti doglianze, così riassumibili: all’esito del complesso iter procedimentale non risultava residuare alcun margine di discrezionalità in ordine al rilascio del titolo abilitativo, avendo il Comune completato tutte le attività preparatorie e inviato persino lo schema contrattuale per la concessione del diritto di superficie; il termine di decorrenza annuale di cui all’art. 31 c. 2 cod. proc. amm., dovrebbe iniziare a decorrere dal 29 giugno 2010, data di condivisione delle condizioni dello stipulando contratto.
La ricorrente cumula all’azione contra silentium domanda di annullamento delle deliberazioni del Comune di Spoleto C.C. n. 15 del 2 aprile 2012 e n. 41 del 8 luglio 2010, deducendo censure così riassumibili:
I. Violazione dell’art. 3 della Legge 241/90, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, falsità della causa e sviamento.
Avanza, infine, anche domanda di condanna del Comune al risarcimento di tutti i danni subiti a causa del predetto illegittimo silenzio serbato sull’istanza avanzata il 2 marzo 2009, posto che senza l’illegittimo comportamento omissivo, la ricorrente avrebbe secondo l ’“id quod plerumque accidit ”conseguito il bene della vita a cui aspirava; quantifica a tal fine i suddetti danni in 5.131,00 euro a titolo di danno emergente pari alle spese tecniche di progettazione documentate ed in 1.292.830,00 a titolo di lucro cessante, per il mancato guadagno che sarebbe stato conseguito durante il periodo di efficacia del diritto di superficie, detratti tutti i costi di gestione.
Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnativa al sopravvenuto atto prot. 2476 del 21 maggio 2012 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, deducendo le seguenti censure, così riassumibili:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 D.p.r. 380/2001 e 17 L.R. n.1/2004, difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta, tardività: l’impugnato “preavviso di rigetto” sarebbe illegittimo in quanto la stessa Direzione Pianificazione ed uso del Territorio aveva poco prima espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2012 in merito alla concessione di che trattasi; precisa la ricorrente che l’interesse all’impugnativa del preavviso di diniego sarebbe rinvenibile nella complessiva logica procedimentale seguita dall’Amministrazione, quale prima manifestazione provvedimentale di segno negativo sull’istanza del 2 marzo 2009.
Con secondo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha infine gravato anche il sopravvenuto provvedimento prot. 399968 del 20 agosto 2012 con il quale il Comune di Spoleto - Direzione Pianificazione ed uso del Territorio, ha definitivamente rigettato l’istanza presentata dalla ricorrente il 2 marzo 2009, richiamandosi alla presupposta negativa decisione assunta dal Consiglio comunale (del. C.C. n.15/2012) di concessione del diritto di superficie dell’area di proprietà comunale oggetto dell’istanza di permesso a costruire, quale espressione di ampia discrezionalità propria dell’organo consiliare in subiecta materia .
A fondamento dei secondi motivi aggiunti, deduce le seguenti articolate censure, così sintetizzabili:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 D.p.r. 380/2001 e 17 L.R. n.1/2004, difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta, tardività: l’impugnato diniego sarebbe del tutto irragionevolmente in contrasto con la precedente attività posta in essere dal Comune, fonte di indubbio affidamento in ordine alla positiva conclusione del procedimento ed al rilascio del titolo abilitativo;
II. Violazione degli artt. 3 della L.241/90 e 11 D.p.r. 380/2001, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti; la motivazione del provvedimento impugnato si porrebbe in forte contraddizione con l’iter procedimentale seguito e con i molteplici pareri favorevoli intervenuti (da parte della Commissione comunale per la qualità architettonica e paesaggio del 15 aprile 2009, dell’ Ufficio Ambiente del Comune di Spoleto del 6 maggio 2009, della Comunità Montana del Subasio e dei Monti Martani del 19 maggio 2009, nonché seppur in forma tacita della locale Soprintendenza); l’Amministrazione comunale avrebbe colpevolmente omesso di verificare nel triennio antecedente il definitivo diniego, la legittimazione attiva della ricorrente al