TAR Firenze, sez. II, sentenza 2012-12-06, n. 201201960

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2012-12-06, n. 201201960
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201201960
Data del deposito : 6 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00528/2008 REG.RIC.

N. 01960/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00528/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2008, proposto da:
RC SA, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Sani, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;



contro

Prefettura di Firenze, in persona del Prefetto p.t.,Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

- del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze del 27.11.07, notificato in data 11.01.2008, prot. 205620: area 1 bis-div.det.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Firenze e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

In data 22 dicembre 2005 veniva notificato al ricorrente il decreto prefettizio con cui al ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, era cautelarmente fatto divieto di detenere armi e munizioni in conseguenza del procedimento penale pendente a suo carico per detenzione di stupefacenti.

Successivamente, con provvedimento questorile del 23 gennaio 2006 veniva anche sospesa la suddetta licenza.

Con sentenza del 19 aprile 2007, il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze lo condannava, con il rito di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p., alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre a € 5.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma V, del d.P.R. n. 309/1990.

Con il ricorso in esame il ricorrente impugna l’atto in epigrafe con cui il Prefetto della Provincia di

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