TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-04-03, n. 202302092

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-04-03, n. 202302092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302092
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 02092/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00664/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 664 del 2023, proposto da:
Impresa VA TO RO s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Barbara Del Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Cultura e Parco Archeologico di Pompei, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domiciliataria ex lege in OL, alla via Diaz, 11;
Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



nei confronti

LO GE s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Feroci e Federica Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Te.M.A.S. s. r. l., Sia AR s. r. l., VAo Somma s. r. l., Marchini PI s. r. l., Tecnopaesaggi s. r. l., Re.Am. s. r. l., Consorzio Stabile 3 Emme s. c. a. r. l., Infratech Consorzio Stabile s. c. a. r. l., Bonifico Group, D.R. Multiservice s. r. l., RA OL s. r. l., Ipomagi s. r. l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;



per l’annullamento

- del decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei n. 281 del 13.12.2022, avente ad oggetto l’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’operatore economico LO GE s. r. l.;

- del verbale di gara, di data ed estremi ignoti, nella parte in cui non sono stati esclusi dalla competizione l’RTI TE.M.A.S. s. r. l. – TEKNO GREEN s. r. l. - F.lli. FERRARA s. r. l., l’RTI SIA GARDEN s. r. l. – Mavili s. r. l. – F.C. FASOLINO COSTRUZIONI s. r. l., l’RTI VAo Somma s. r. l. – EURO SAF s. r. l., L’RTI IN TE s. r. l. –RD GO s. r. l.– RCS s. r. l., l’RTI Tecnopaesaggi s. r. l. – Target Landscape s. r. l. – Tecnoambiente s. r. l. – Agribiotec Soc. Coop. a. r. l. e l’RTI RE.AM. s. r. l. – VA Barretta s. r. l. – EUFHORBIA s. r. l. che, non essendo stati invitati, non avrebbero potuto prendere parte alla stessa;

- del verbale di gara, di data ed estremi ignoti, nella parte in cui non sono stati esclusi l’RTI TE.M.A.S. s. r. l. – TEKNO GREEN s. r. l. – F.lli. FERRARA s. r. l., l’RTI SIA GARDEN s. r. l. – Mavili s. r. l. – F.C. FASOLINO COSTRUZIONI s. r. l., l’RTI VAo Somma s. r. l. – EURO SAF s. r. l., L’RTI IN TE s. r. l. – RD GO s. r. l. – RCS s. r. l., l’RTI Tecnopaesaggi s. r. l. – Target Landscape s. r. l.– Tecnoambiente s. r. l. – Agribiotec Soc. Coop. a. r. l. e l’RTI RE.AM. s. r. l. – VA Barretta s. r. l. – EUFHORBIA s. r. l., in violazione dell’art. 80 comma 5 c bis) del codice dei contratti;

- del verbale di gara, di data ed estremi ignoti, nella parte in cui non sia stata esclusa dalla competizione l’RTI VAo Somma s. r. l .– EURO SAF s.r. l., carente del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori nella categoria OS24, Classifica V;

- del verbale di gara, di data ed estremi ignoti, nella parte in cui non sia stata esclusa dalla competizione la società DR Multiservice s. r. l., carente del requisito di qualificazione nella categoria OG2, classifica I;

- del verbale di gara, di data ed estremi ignoti, nella parte in cui non siano stati esclusi dalla competizione di gara il Consorzio Stabile 3 emme ed il Consorzio Stabile s. c. a. r. l. INFRATECH, per aver designato consorziati non qualificati autonomamente per l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria OS24 classifica V;

- del verbale di gara, di data ed estremi ignoti, nella parte in cui non sono stati esclusi dalla procedura di gara l’RTI IPOMAGI s. r. l. – DO.VE. s. r. l., l’RTI TE. M.A.S. s. r. l. – TEKNO GREEN s. r. l. – F.lli FERRARA s. r. l., la società D. R. Multiservice, la società Bonifico Group, l’RTI FLORA NAPOLI s. r. l. – DE MARCO s. r. l. e l’RTI VAo Somma s. r. l.– EURO SAF s. r. l., per indeterminatezza e indeterminabilità dell’offerta;

- della graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice, nella parte in cui l’RTI ricorrente non risulta collocata al primo posto;

- della nota di riscontro alla richiesta d’accesso agli atti, pervenuta a mezzo p.e.c. in data 10/01/2023;

- d’ogni altro verbale esistente e relativo alla procedura di gara espletata, tanto di seduta pubblica che di seduta riservata, reso dalla Commissione, nel corso dell'espletamento della procedura di gara, ivi compresi tutti gli atti e i verbali di valutazione, anche quelli a carattere interno, allo stato non cogniti;

- del contratto, ove nelle more sottoscritto

- d’ogni altro documento, atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale, che ha condotto la stazione concedente ad aggiudicare la gara in favore della società LO GE s. r. l.;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di LO GE s. r. l., del Ministero della Cultura e del Parco Archeologico di Pompei;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;



FATTO

La ricorrente, premesso che:

con Determina a Contrarre n. 87 del 13/09/2022, il Parco Archeologico di Pompei – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha indetto una procedura negoziata R.D.O. ex art. 51 l. n. 108/2021, sul portale Me.PA., rivolta ai fornitori iscritti nel bando Consip ”Lavori - OS24 verde e arredo urbano”, classifica V e successive, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della “manutenzione ordinaria e straordinaria del Patrimonio verde del Parco Archeologico di Pompei. Interventi sulle aree verdi, i giardini storici e storicizzati, il patrimonio arboreo e arbustivo, le aree agricole e produttive, il contenimento della vegetazione ruderale e relative bonifiche, la preparazione all’uso agricolo dei terreni, le attrezzature e opere accessorie nei percorsi di visita”, per un importo complessivo di euro 5.094.958,51 al netto dell’I.V.A.;

nella determina a contrarre si evidenziava che “in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità tecnica dell’appalto, oltre che alla peculiarità dei luoghi, alle caratteristiche dell’oggetto dell’intervento”, la scelta del contraente avviene mediante RDO aperta sul portale Me.PA, con invito rivolto ai fornitori iscritti nel bando Consip “LAVORI – OS24 RD e ARREDO URBANO” classifica V e successive;

in sostanza, si trattava di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n.50/2016, così come modificato dall’art. 51 del D.L. 77 del 2021 (DL semplificazioni), con ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (R.D.O.), rivolta ai fornitori iscritti nel bando Consip “Lavori OS24 Verde ed arredo urbano, classifica V e successive”;

la lex specialis individuava, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 148, comma 6, del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020;

per quanto rileva, l’art. 1, comma 3 della l. 120/2020 dispone che “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

alla procedura partecipavano, presentando la propria offerta, oltre alla ricorrente, anche altri 17 operatori economici;

espletata la gara, svolta interamente per via telematica, in data 16.12.2022, la stazione appaltante pubblicava, nell’apposita sezione della piattaforma MEPA, il decreto del Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei del 13.12.2022, con il quale veniva disposta l’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico LO GE s.r.l., con un ribasso percentuale a base d’asta pari al 32,33%;

consultata la sezione del portale MEPA, dedicata alla procedura in questione, risultava che nessun verbale o documento relativo all’espletamento della procedura, unitamente alle offerte economiche delle concorrenti, era stato pubblicato;

avendo, in qualità di concorrente, un interesse diretto e concreto, in data 2.01.2023, formulava istanza di accesso agli atti, per prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti relativi all’espletamento della procedura, oltre alle offerte delle altre concorrenti;

in data 10 gennaio 2023, sollecitato da molti operatori economici, il Parco Archeologico di Pompei si limitava a pubblicare, sul MEPA, un prospetto contenente la graduatoria con l’indicazione dei ribassi, formulati da ogni singola impresa, con evidenza delle offerte accantonate, per aver offerto un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia;

il 10.01.2023, il Parco Archeologico di Pompei, con nota prot. 0000211-P, le comunicava che la documentazione richiesta sarebbe stata trasmessa, a mezzo p.e.c. in data 24.01.2023, previo pagamento di marca dal bollo del valore di € 561,60;

in data 24.01.2023, solo a seguito di ulteriore sollecito ed essendosi recata presso la sede del Parco Archeologico, la S. A. provvedeva finalmente a rilasciare la documentazione di gara, dal cui esame “emergevano evidenti profili di illegittimità che viziavano gli esiti della gara e la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi