TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-07-23, n. 202400699
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 00699/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 447 del 2012, proposto da:
NR IN, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Discepolo e Simona Rampioni, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Fraticelli, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso l’Ufficio Legale del Comune in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente al rimborso della somma di € 13.937,41 corrisposta a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, oltre interessi legali dalla domanda di restituzione al saldo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n.447/2012, e depositato il 29.06.2012, IN NR, quale proprietario in Ancona località Casine di Paterno, di un fondo agricolo dell’estensione di m.q. 15000 oggetto di istanza di condono ex art. 39 legge n. 724/1994 di cui all’atto prot. 16132 del 28.02.1997, premesso di aver rinunciato alla predetta richiesta in data 2.03.2010, instava per il rimborso dell’importo indebitamente versato di € 13.937,41 a titolo di contributo di concessione.
Il Comune di Ancona si costituiva con memoria del 5.09.2012 per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.
A seguito di avviso di perenzione del 7.07.2017 la parte ricorrente depositava istanza di fissazione in data 5.08.2017.
In riscontro all’ordinanza presidenziale interlocutoria n.125 del 5.02.2024 il 23.02.2024 veniva depositata dichiarazione di interesse