TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-12-28, n. 202200898

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-12-28, n. 202200898
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200898
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 00898/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00569/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2022, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vignolo, Massimo Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;



nei confronti

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento e previa adozione delle misure cautelari

della determinazione n°42/OP del 31 agosto 2022, con la quale il Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Ambiente del Comune di -OMISSIS- ha approvato il verbale del seggio di gara n°12 del 18 agosto 2022 ed ha confermato l'aggiudicazione, in favore della società -OMISSIS- s.r.l., del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), spazzamento meccanizzato e manuale e gestione dell'ecocentro comunale, nonché di ogni altro presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente:

- dei provvedimenti di cui al verbale del seggio di gara n°12 del 18 agosto 2022;

- dei provvedimenti di cui al verbale n°1 del 3 settembre 2021 e n°3 del 7 settembre 2021, con i quali la Commissione giudicatrice ha ammesso alla gara la -OMISSIS- s.r.l.;

- della relazione istruttoria del RUP del 17 agosto 2022.

- della nota del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Ambiente prot. n° 23161 del 19 settembre 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS- S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato gli atti epigrafati con cui il Comune di -OMISSIS- ha riesercitato il potere amministrativo, a seguito della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. II, 7 luglio 2022, n. 482, con cui sono stati annullati gli atti di aggiudicazione e gli atti prodromici relativi all'affidamento, in favore della controinteressata, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), spazzamento meccanizzato e manuale e gestione dell'ecocentro comunale, " al solo fine della rideterminazione da parte del Comune di -OMISSIS- in merito all'affidabilità e integrità della -OMISSIS- S.r.l. ", relativamente all'accertata omessa dichiarazione, in sede di gara, di penali applicate dal Comune di -OMISSIS- in relazione all'esecuzione di altro contratto.

2. La Commissione di gara, in sede di riesercizio del potere, ha così motivato, confermando la valutazione di affidabilità e integrità della controinteressata aggiudicataria: " Con relazione del 17/08/2022 il responsabile del procedimento ha proceduto con l’esame istruttorio di quanto evidenziato nella sentenza del TAR Sardegna relativamente all’affidabilità e integrità della -OMISSIS- s.r.l. e che dalla suddetta relazione si evidenzia:…. a seguito di verifica ulteriore presso il casellario Anac e dall’ulteriore documentazione prodotta da -OMISSIS- indicata nella relazione stessa si rileva ai fini della rilevanza della affidabilità della stessa ditta, che -OMISSIS- opera su tutto il territorio nazionale con un ingente numero di servizi di raccolta dei rifiuti svolti per conto di una moltitudine di amministrazioni pubbliche.

Dall’esame del complesso dei servizi resi, rilevabili dalle certificazioni prodotte in merito alla regolarità delle prestazioni eseguite, dalle attestazioni prodotte dalla stessa ditta, nonchè da quanto contenuto nel casellario Anac, si evidenzia che la procedura di applicazione di penali imposta dal comune di -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS- (peraltro da quanto dichiarato dalla stessa ditta tale provvedimento risulta essere stato oggetto di impugnativa presso il tribunale di -OMISSIS-) rivesta nel complesso del numero di prestazioni eseguite regolarmente dalla stessa ditta carattere residuale, tale da considerare quale condotta irrilevante nel complesso delle prestazioni svolte dalla stessa ditta ai fini della ricorrenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016"; e che pertanto lo stesso non incida sulla affidabilità della stessa ditta.

Il seggio di gara pertanto vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento che si allega alla presente per farne parte integrante a seguito degli ulteriori riscontri effettuati ritiene di fare proprie le conclusioni nella stessa contenute, ritenendo che l'omessa dichiarazione della -OMISSIS- srl sulle penali applicate dal Comune di -OMISSIS-, rivesta nel complesso del numero di prestazioni eseguite regolarmente su tutto il territorio nazionale dalla stessa ditta carattere residuale, tale da considerare quale condotta irrilevante nel complesso delle prestazioni svolte da tale soggetto ai fini della ricorrenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016. (…) ".

3. Avverso tale decisione la -OMISSIS- ha dedotto:

- I Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter) del d.lgs. n°50/2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e sviamento , in quanto il Comune di -OMISSIS- ha valutato solo la rilevanza dell'informazione omessa, ma non anche la circostanza, di per sé rilevante ai fini della valutazione sull'integrità e affidabilità della controinteressata, dell'omissione informativa da parte della -OMISSIS-;

- II Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della l n°241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto, travisamento dei fatti e sviamento , in quanto, in ogni caso, anche la valutazione di irrilevanza delle penali applicate dal Comune di -OMISSIS- è illegittima, poiché fondata su un'istruttoria manifestamente lacunosa e carente, non avendo il RUP acquisito i provvedimenti applicativi delle sanzioni dal Comune di -OMISSIS-, essendo irrilevante che gli stessi non siano riportati nel casellario ANAC, unica fonte consultata dal RUP, oltre all'acquisizione di documentazione della stessa -OMISSIS-;

- III Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 8, 9, 11 e 13 del d.lgs. n°50/2016, nonché eccesso di potere per falsità del presupposto,

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