TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-01-19, n. 202100068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-01-19, n. 202100068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100068
Data del deposito : 19 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2021

N. 00068/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01386/2016 REG.RIC.

N. 01609/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Matteo Valente, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentate p.t., Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Matteo Valente, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1386 del 2016 :

del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze del 1 luglio 2016, comunicato al ricorrente il 03 luglio 2016 dalla Legione Carabinieri "Toscana" - Stazione di Montelupo Fiorentino, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico del Sig. -OMISSIS- presentato per l'annullamento del decreto del Questore di Firenze che ha rigettato l'istanza di rilascio della licenza di porto d'anni per uso sportivo;

di tutti gli atti, anche istruttori, presupposti, consequenziali e connessi a quello impugnato;

quanto al ricorso n. 1609 del 2016 :

del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze del 18 aprile 2016 notificato al ricorrente il 23 settembre 2016 dalla Legione Carabinieri "Toscana" - Stazione di Montelupo Fiorentino con cui è stato comunicato il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti;

di tutti gli atti anche istruttori, presupposti, consequenziali e connessi a quello impugnato.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, di U.T.G. - Prefettura di Firenze e della Questura di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Riccardo Giani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso r.g. n. 1386 del 2016 il ricorrente impugna il decreto del Prefetto di Firenze del 1° luglio 2016 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico dallo stesso presentato avverso il decreto del Questore di Firenze che aveva respinto la sua istanza di rilascio di porto d’armi ad uso caccia.

2 - Espone il ricorrente quanto segue:

- che il Questore di Firenze aveva provveduto a respingere la sua istanza a causa della comunicazione di notizia di reato del 6 giugno 2011 a suo carico per i delitti di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza privata, ritenuti ostativi al rilascio del titolo richiesto ai sensi dell’art. 43 TULPS;

- che aveva quindi proposto

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