TAR Venezia, sez. III, sentenza 2009-06-10, n. 200901679

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2009-06-10, n. 200901679
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200901679
Data del deposito : 10 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01435/2007 REG.RIC.

N. 01679/2009 REG.SEN.

N. 01435/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2007, proposto da:
IO TR, rappresentato e difeso dagli avv. Livia Bonollo, M. Paola Sandona', con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;



contro

L’Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale di Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;



per l'annullamento

1) quanto al ricorso principale:

del provvedimento del Prefetto della Provincia di Vicenza prot. n.1672/2006 Area 1 bis P.A. del 20.04.2007 notificato in data 14.05.2007, nella parte in cui è stata decretata la sospensione del provvedimento n.1342/02 Sett. I.P.A. del 30.12.2002 di approvazione della nomina del sig. IO TR a guardia particolare giurata dell’Istituto di Vigilanza privata “SICURGLOBAL VIGILANZA S.R.L.” di Vicenza, nonché nella parte in cui è stata decretata la sospensione della licenza di porto di pistola per difesa personale rilasciata al medesimo per l’esercizio delle relative funzioni;

2) quanto ai motivi aggiunti:

del provvedimento del Prefetto della Provincia di Vicenza prot. n. 2982/07 Area I bis P.A. dell’8.11.2007 notificato in data 16.11.2007, con il quale è stata disposta la revoca del provvedimento n. 1342/02 Sett. I.P.A. del 30.12.2002 di approvazione della nomina del sig, IO TR a guardia particolare giurata dell’Istituto di Vigilanza privata “La Vigile San Marco S.p.A.”, nonché la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale rilasciata al medesimo per l’esercizio delle relative funzioni e 2) del decreto emesso in data 8.11.2007 dal Questore di Vicenza, notificato il 23.11.2007, con il quale è stata respinta la richiesta di revoca del precedente decreto emesso dal Questore di Vicenza in data 12.12.2006 con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/01/2009 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

Il ricorrente premette in fatto che con provvedimento prot. 1672/06 Area I Bis P.A. del 20.4.2007, il Prefetto di Vicenza decretava la sospensione del provvedimento n. 1342/02 Sett. I.P.A. del 30.12.2002 di approvazione della nomina del sig. IO a guardia particolare giurata dell'Istituto di vigilanza privata "Sicurglobal Vigilanza srl" di Vicenza e decretava la sospensione della licenza di porto di pistola per difesa personale rilasciata al medesimo per l'esercizio delle relative funzioni.

Con provvedimento reso in pari data e recante pari numero di protocollo il Prefetto di Vicenza comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza del porto di pistola.

Il Prefetto motivava i suindicati provvedimenti asserendo che a carico del sig. IO sarebbero emersi comportamenti dell'interessato in palese violazione della vigente normativa in materia.

Avverso i provvedimenti impugnati vengono dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 7 e 8, L. 7 agosto 1990, n. 241.

In data 14 maggio 2007 al sig. IO venivano notificati tramite i carabinieri di Chiuppano, sia il decreto di sospensione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza al porto di pistola, sia la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca dei medesimi.

La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è illegittima in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 8 Legge 241/1990: in particolare nella comunicazione non risultano indicati l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale lo stesso deve concludersi e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.

2) Mancata ottemperanza a quanto previsto con la sentenza n. 142/07 del Tar Veneto.

Difetto d'istruttoria e di motivazione.

Il Tribunale Amministrativo con sentenza n. 142/07 accoglieva il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Vicenza n. 1510/06 Area I bis P.A. ritenendo fondata anche la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, e statuiva inoltre che sul punto era invece necessaria una apposita inchiesta finalizzata alla ricostruzione oggettiva dei fatti con la doverosa partecipazione della persona nei cui confronti è stato adottato il gravoso provvedimento impugnato.

In violazione del giudicato il Prefetto di Vicenza ha emesso il provvedimento impugnato (n. 1672/06 Area I bis P.A.), in assenza di qualunque istruttoria sul punto e, nonostante il tempo trascorso dai fatti, basandosi, come già in precedenza, unicamente sulla mera segnalazione dei carabinieri di Vicenza in merito alle dichiarazioni rilasciate dal

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi