TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-09-04, n. 201901945
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Testo completo
Pubblicato il 04/09/2019
N. 01945/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Manzoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Milano, via Corridoni, 39;
contro
Comune di Burago di Molgora in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bertacco, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Damiano, 9;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 10, prot. 3118, del 28 aprile 2015 con cui è stata ingiunta la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, notificata in data 20 maggio 2015 dal Comune di Burago di Molgora;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziali, ivi compresa la determinazione di abuso edilizio ex art. 27 D.P.R. 380 del 2001, prot. n. 1545, ed ogni altro atto menzionato nel verbale di accertamento del 3 dicembre 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Burago di Molgora;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha proposto atto di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato al Comune di Burago di Molgora in data 22.9.2015, a seguito di richiesta di trasferimento del ricorso in sede giurisdizionale notificata dal Comune al ricorrente in data 12.11.2015.
Con il suddetto atto ha impugnato la determinazione comunale prot. 1545 in data 26.2.2015 di contestazione formale dell'abuso riscontrato e la successiva ordinanza n. 10 del 28.4.2015 che ingiungeva la demolizione delle relative opere, oltre agli altri atti endoprocedimentali.
Contro i suddetti provvedimenti ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione degli artt. 29 e 31 del DPR 380/2001 in quanto l'ordine di demolizione impugnato avrebbe dovuto essere indirizzato al responsabile degli abusi contestati e non al proprietario asseritamente incolpevole. In particolare sarebbe illegittima la previsione dell’acquisizione al patrimonio comunale nei confronti del proprietario incolpevole.
II) Difetto di istruttoria e della motivazione del provvedimento gravato, in quanto il Comune non avrebbe compiuto un'adeguata verifica circa il reale autore degli abusi e non avrebbe motivato in merito all'interesse pubblico a sostegno dell'ordine demolitorio.
La difesa del Comune di Burago di Molgora sostiene che l’ordine di demolizione è stato correttamente notificato al ricorrente in qualità di proprietario perché così prevede il chiaro disposto dell'art. 31, comma 2, DPR 380/2001, applicabile anche nel caso in cui il proprietario sia estraneo all’abuso. In ogni caso le fotografie satellitari prodotte in atti dimostrerebbero che tutti gli interventi edificatori sono stati realizzati sine titulo all'epoca in cui il ricorrente era proprietario dell'area potendosi dunque ragionevolmente dubitare dell'asserita estraneità del ricorrente agli abusi contestatigli.