TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-10-27, n. 202315936
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Testo completo
Pubblicato il 27/10/2023
N. 15936/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11660/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11660 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ED S.r.l., Consorzio Stabile Istant Service, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 89103193D9, rappresentati e difesi dagli Avvocati Luca Albanese, Angelo Clarizia, Enzo Perrettini, Gaetano Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C.M. Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
i) della nota dell’8 agosto 2023, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, a firma dell’Ing. Silva Vescovi;
ii) della nota del 10 agosto 2023 dell’Università, a firma dell’Ing. Silva Vescovi;
iii) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti sebbene allo stato non conosciuto/conoscibile dai ricorrenti, ivi compresa, si opus sit , la nota del 24 agosto 2023 a firma dell’Ing. Enrico Bentivoglio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ED S.r.l. il 31/8/2023:
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità
- della nota dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del 31 agosto 2023, a firma dei Geometri Andrea Di Ceglie e Paolo Grottesi, con la quale sono state convocate le imprese ED srl e Consorzio Stabile Istant Service per la data del 1° settembre 2023 ore 10.00 per procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, all’operatore economico subentrante CM Service [doc. 14];
nonché
- degli atti già gravati con ricorso introduttivo del presente giudizio e, segnatamente, i) della nota dell’8 agosto 2023, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, a firma dell’Ing. Silvia Vescovi [doc. 1];
ii) della nota del 10 agosto 2023 dell’Università, a firma dell’Ing. Silvia Vescovi [doc. 2];
iii) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, sebbene allo stato non conosciuto/conoscibile dai ricorrenti, ivi compresa, si opus sit , la nota del 24 agosto 2023 a firma dell’Ing. Enrico Bentivoglio [doc. 3];
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ED S.r.l. il 26/9/2023:
ANNULLAMENTO E/O LA DECLARATORIA DI NULLITA’
oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e del successivo ricorso per motivi aggiunti, dei seguenti ulteriori atti:
i) del verbale del 1° settembre 2023 con il quale l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha disposto la consegna in via d’urgenza del servizio di pulizia nei locali in uso dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza all’operatore economico subentrante CM Service [doc. 24];
ii) ove occorra e nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, del certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dall’Università degli studi di Roma La Sapienza al RTI ED il 1° settembre 2023 nella parte in cui si assume che il servizio da parte di quest’ultimo sia stato ultimato il 31 agosto 2023 [doc. 25];
iii) di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.M. Service S.r.l. e di Università degli Studi Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti ED s.r.l. e Consorzio Stabile Istant Service, gestori uscenti dell’appalto del servizio di pulizia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, impugnano con ricorso principale gli atti in epigrafe indicati, che ineriscono al cambio appalto in favore del nuovo aggiudicatario del servizio, CM Service s.r.l., giusta nuovo bando del 6 ottobre 2021 e aggiudicazione del 2 agosto 2023, con le seguenti censure di illegittimità:
(i) “ incompetenza, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, delle Linee guida Anac n. 3, dell’art. 6 della L. 241/1990, contraddittorietà ”. Sussiste, ad avviso delle ricorrenti, incompetenza del Dirigente dell’Area Gestione Edilizia all’adozione delle note dell’8 e 10 agosto 2023, che invitano il gestore uscente a porre in essere ogni necessaria attività e predisporre tutti gli atti utili alla consegna del servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2023, e ne notiziano il RUP e il DEC, in considerazione della competenza ascritta dalle norme in epigrafe, per siffatti atti, in capo al Responsabile unico del procedimento;
(ii) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del DL 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del DL 24 febbraio 2023 n. 13 convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 41. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per carenza e/o erroneità dei presupposti, motivazione carente e comunque erronea, contraddittorietà, sviamento. Violazione dei principi di correttezza, buona fede ed affidamento ”.
Sostengono le ricorrenti che l’aggiudicazione disposta in favore della CM Service non sarebbe ancora efficace, in quanto sono in corso le verifiche dei requisiti di carattere generale e speciale, e rilevano che la consegna in via di urgenza alla CM Service non reca alcuna motivazione. Deducono l’illegittimità dell’intervenuta consegna in via di urgenza, ex art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, in favore della CM Service s.r.l., a motivo sia dell’inapplicabilità dell’istituto che, comunque, dell’insussistenza dei suoi presupposti, tenuto conto del perimetro applicativo, anche sotto il profilo temporale, dell’art. 8, comma 1, del d.l. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), secondo cui “ è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura ”.
Difettano, ad avviso della parte ricorrente, i presupposti tipizzati dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. 36/2023, coincidenti con quelli previsti dall’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016, per l’adozione della consegna in via di urgenza, tanto più che il servizio doveva essere assicurato in regime di proroga tecnica sino al 30 settembre 2023, con condizioni più vantaggiose per l’Università.
Il motivo di ricorso rileva poi violazione dei principi di correttezza, buona fede, affidamento e proporzionalità, ritenendo che l’istruttoria non ha tenuto conto della necessità che, nel breve periodo tra l’8 agosto e il 1° settembre 2023, in coincidenza delle ferie estive e con ristrettezza di organico, l’appaltatore uscente era chiamato a fornire copiosa documentazione relativa ad ogni lavoratore, per la relativa riassunzione da parte dell’appaltatore subentrante, alla stregua di circostanze illogicamente obliterate dall’organo incompetente della stazione appaltante, anche in spregio dell’affidamento riposto dalle odierne ricorrenti sulla proroga concessa dal RUP in data 4 agosto 2023;
(iii) in subordine, “ Violazione/falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21 quinquies della L. 241/1990, degli artt. 41 e 97 della Costituzione, del principio di buona fede e leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, illogicità, ingiustizia manifesta ”.
In subordine, ove le note dell’Area Gestione Edilizia siano da considerare come revoca implicita di antecedente provvedimento di proroga adottato dal RUP con mail del 4 agosto 2023, sussisterebbe comunque violazione degli art. 3 e 21- quinquies della L. 241/90. La revoca intervenuta non può avere legittimamente forma implicita e ne difettano i presupposti sostanziali stabiliti dall’art. 21- quiquies cit., a fronte della logica determinazione del RUP, di cui alla mail del 4 agosto 2023, avente a oggetto breve differimento di trenta giorni della consegna anticipata del servizio.
Il ricorso contiene domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, anche in via monocratica.
2. Con decreto cautelare 5299 del 30 agosto 2023, il TAR ha così rigettato la richiesta di misura cautelare monocratica: “ Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art.56 cpa avuto presente che: a) non è contestato che il cambio appalto deve essere effettuato alla data del 30.9.2023; b) la camera di consiglio per l’esame dell’istanza cautelare è fissata alla data del 12.9.2023; P.Q.M. Rigetta la proposta istanza di misura cautelare. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12.9.2023 ”.
3. Con nota del 31 agosto 2023, a firma del RUP e del DEC, l’Università ha convocato le ricorrenti,
per la data del 1° settembre 2023, per procedere alla