TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-09-05, n. 202300704
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Testo completo
Pubblicato il 05/09/2023
N. 00704/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00519/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2022, proposto da
MI VI, LB AR, LB BR e LB EL, nella qualità di eredi di LB BR, rappresentati e difesi dagli avvocati Natale Carbone e Alessandro Lagamba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di MO, Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di R.C. - Ufficio Provinciale Territorio (Ex Conservatoria Rr.Ii.), Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di R.C. Ufficio Provinciale Territorio (Ex Catasto Rc), non costituiti in giudizio;
nei confronti
FA LB, MA LA LB e GO LB, n.q. di eredi di TT IL e LB AT, rappresentati e difesi dall’avvocato FA LB, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LB LB SA e LB LA, n.q. di eredi di LB SE, LB DI, LB OL, LB AU, LB RE, n.q. di eredi di LB MO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Sindaco del Comune di MO denominato «decreto del sindaco prot. n° 3401 del 28.04.2011» a firma del Sindaco pro tempore del Comune di MO architetto Antonio Longo (doc. 8.1 già doc. 1 fascicolo 153/2012 Reg Ric.), avente ad «oggetto: realizzazione parco naturale e rifugio montano. provvedimento dichiarativo di esproprio sostanziale» e dei documenti ad esso acclusi e cioè: 1.a) il frazionamento prot. 2205 del 22.4.1998 e 1.b) l'attestazione prot. gen. n°1044 del 20.05.2011;
2) della nota di trascrizione (doc. 8.2 già doc. 2 fascicolo 153/2012 Reg Ric.), e della conseguente trascrizione presso l' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria Ufficio Provinciale Territorio servizio di pubblicità immobiliare (già Ufficio Provinciale di Reggio Calabria dell'Agenzia del Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliare già Conservatoria RR.II./RC) n° 10858 di registro generale, n° 7488 di Registro Particolare e n° 71 di Presenta-zione del 26 maggio 2011 fondata sul documento sub 1 e del conseguente accatastamento presso Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria - Ufficio Provinciale Territorio Servizi Catastali [già Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Reggio Calabria, Servizi di Catasto (ex Catasto RC)];
3) di ogni altro atto o provvedimento amministrativo e/o tecnico presupposto, conseguente o comunque connesso a quello impugnato sub 1) e/o nel medesimo atto enunciato e/o richiamato, ivi espressamente compresi:
3.a) la deliberazione della Giunta Comunale di MO n° 229 del 3 maggio 1993 (doc. 8.3 già doc. 3 fascicolo 153/2012 Reg Ric.) e degli atti ad essa presupposti e/o comunque connessi e/o successivi (atti mai notificati né all'odierno ricorrente né ai cointestatari del bene);
3.b) il decreto di occupazione d'urgenza prot. n° 5828 del 14 settembre 1993 a firma del Sindaco p.t. del Comune di MO arch. Antonio Longo (doc. 4 fascicolo 153/2012 Reg Ric.) [atto mai notificato né al ricorrente né ai cointestatari del bene espropriato – doc. 8.5 già doc. 5 fascicolo 153/2012 Reg Ric.];
3.c) il processo verbale di presa di possesso e di accertamento dello stato di consistenza degli immobili siti in Montagna Scali del Comune di MO apparentemente datato 8 ottobre 1993 (doc. 8.6 già doc. 6 fascicolo 153/2012 Reg Ric.) ma materialmente redatto in data 6 marzo 1995 [ciò anche (e soprattutto) in relazione all'esplicito contenuto del verbale medesimo redatto in conseguenza della comunicazione del Segretario Comunale dell'epoca (Domenico Speziali) prot. n° 206/S dell'1 marzo 1995 (doc. 8.7 già doc. 7 fascicolo 153/2012 Reg Ric.)];
3.d) i progetti, gli elaborati tecnici e tutta la documentazione inerente sia la fase di progettazione dell'opera sia il procedimento accatastamento e di esproprio, mai completato dall'Amministra-zione nei tempi e nei modi previsti dalla legge, sia gli eventuali provvedimenti di proroga di validità della procedura emessi dal Comune di MO e/o dalla Regione Calabria e/o da enti e/o organismi;
e per la conseguente condanna
del Comune di MO, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore , alla restituzione dei beni illegittimamente espropriati con la riduzione in pristino stato dei terreni e la regolarizzazione formale presso i servizi di pubblicità immobiliare e di catasto dell'Agenzia del Territorio di Reggio Calabria (cioè con ripristino delle intestazioni esistenti ante trascrizione e volturazione del decreto di esproprio sostanziale), oltre al risarcimento dei danni tutti in favore del ricorrente, danni da quantificarsi in base alla legge per l’illegittima occupazione ed usurpazione del suolo, od eventualmente anche in via equitativa anche sulla base della giurisprudenza comunitaria. In subordine per la condanna del Comune di MO, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle indennità spettanti per l’illegittima occupazione e per l’eventuale illegittimo esproprio, nelle misure definite dalla legge se ed in quanto vigenti ed applicabili od eventualmente anche in via equitativa anche sulla base della giurisprudenza comunitaria ed occorrendo mediante CTU. In ambedue le ipotesi, con riferimento alle indennità ed ai risarcimenti, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di illegittima apposizione del vincolo espropriativo e/o dalla data di illegittima occupazione e sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FA LB, MA LA LB e GO LB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 283 del 23 aprile 2019 questo Tribunale dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal sig. BR LB avverso il decreto di esproprio ‘sostanziale’, e gli atti ad esso presupposti, emesso dal Sindaco del Comune di MO in data 28.04.2011, avente ad oggetto una quota di un terreno, meglio indicato in atti, di cui egli era proprietario pro indiviso con altri coeredi, ritenendo la cognizione della controversia devoluta al G.O., non trovando origine il comportamento illecito della P.A. nell’esercizio di un potere autoritativo. Ciò sul presupposto della prospettata nullità (o inesistenza) della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera approvata dalla giunta comunale dell’Ente, tale da far ritenere il provvedimento conclusivo del procedimento adottato in ‘carenza di potere in astratto’, con conseguente natura ‘usurpativa’ dell’occupazione.
1.1. A seguito di rituale riassunzione del ricorso dinanzi al giudice ordinario, il Tribunale di Locri, con ordinanza del 26.11.2020, sollevava d’ufficio regolamento di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritenendo che nella vicenda in esame non si versasse al cospetto di un comportamento illecito di mero fatto della P.A. del tutto scollegato dall’esercizio del potere pubblico, trovando, di contro, fondamento l’occupazione del bene in una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera approvata dall’Ente, da ritenersi idonea - ancorché nella prospettazione di parte insanabilmente viziata - a collocare gli atti censurati nella cornice di un procedimento amministrativo, riconducibile, come tale, all’esercizio di un potere autenticamente ‘pubblicistico’, con conseguente giurisdizione amministrativa.
1.2. Con ordinanza del 5.09.2022 (n. 26033) le Sezioni Unite risolvevano il conflitto in favore della giurisdizione amministrativa, ritenendo, in particolare, irrilevante la circostanza che il ricorrente “ a monte dell’esproprio abbia affermato la nullità o l’inesistenza giuridica del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera ”, posto che “ il riflesso di ogni ipotetico vizio sulla nullità del provvedimento di esproprio implica che si sia pur sempre dinanzi a una procedura non usurpativa ma semplicemente illegittima ”.
2. Con ricorso notificato il 19 ottobre 2022 (al Comune di MO, sia presso il difensore costituito nei precedenti giudizi che presso la sede legale, ai cointeressati comproprietari del fondo nonché, a meri fini nunciativi, all’Agenzia del Territorio - ex conservatoria ed ex catasto) e depositato il 3 novembre 2022, i sigg. MI VI, LB AR, LB BR e LB EL, quali eredi dell’originario ricorrente LB BR, frattanto deceduto, hanno dunque ritualmente riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, reiterando le difese e le domande articolate nell’atto introduttivo, con la sola eccezione della domanda cautelare, ed insistendo per il relativo accoglimento.
2.1. Premesso di essere comproprietario pro indiviso (in origine con il fratello LB AT e successivamente con gli eredi di questo) della quota di 1/4 del fondo sito in agro di MO, catastalmente distinto al foglio n. 7, particella n. 30 (oggi frazionata nelle neo particelle n. 64 e n. 65 del medesimo foglio), la cui restante quota di 3/4 appartiene sempre pro