TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-18, n. 202306694
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Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 06694/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01312/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Valeri, Lucia Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucia Gennari in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso ai sensi dell'art. 116 cpa e art. 25 L. 241/1990 per l'annullamento e la revoca del provvedimento di rigetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi” prot. -OMISSIS- del 22.12.2022 notificato a mezzo pec in data 23.12.2022 (della richiesta di riesame del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione all'istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss. L. 241/1990 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, MRCC Roma con istanza datata 13.9.2022 inviata a mezzo pec in data 14.09.2022 come di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso al diniego sopra menzionato anche se non conosciuto dal ricorrente. E per l'accertamento e la declaratoria del diritto all' accesso agli atti dell'odierno ricorrente ai dati e ai documenti indicati nell'istanza di accesso datata 13.9.2022 inviata a mezzo pec in data 14.09.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette in fatto il ricorrente, asseritamente nato in [...] e richiedente la protezione internazionale, che con istanza datata 13/9/2022 ed acquisita a prot.n. -OMISSIS-, avanzava, per il tramite degli odierni difensori, una richiesta di accesso agli atti nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso in Mare, al fine di ottenere copia dei documenti amministrativi attinenti al caso SAR 937, operazione condotta tra il 7 e il 10 novembre 2018 e in particolare:
1) “i brogliacci delle conversazioni e comunicazioni relative alle operazioni di soccorso intercorse tra l’MRCC, la nave VI, la Guardia Costiera LI e i mezzi di Eunavformed;
2) le registrazioni telefoniche alle utenze indicate nella comunicazione allegata intercorse tra l’MRCC, la nave VI, la Guardia Costiera LI e i mezzi di Eunavformed;
3) le email ed i fax ricevuti ed inviati relative alla operazione di soccorso intercorse tra l’MRCC, la nave VI, la Guardia Costiera LI e i mezzi di Eunavformed”.
1.1. Espone in proposito che il 7 novembre 2018 si trovava a bordo di una imbarcazione di fortuna che, partita dalla Libia, cercava di raggiungere le coste italiane e che durante il tragitto il centro di coordinamento dei soccorsi di Roma riceveva la segnalazione della posizione della sua imbarcazione sia da parte di un aereo di Eunavformed, sia da parte di Alarm Phone.
Afferma inoltre:
- che il Centro di coordinamento IMRCC Roma contattava le autorità libiche affinché assumessero il coordinamento delle operazioni di soccorso e richiedeva ai fini di esso l’intervento della nave mercantile VI;
-che, in fuga dalla Libia, a seguito dell’ordine impartito dalle autorità italiane e del coordinamento delle stesse, veniva soccorso in data 08.11.2018 da parte della VI che intervenuta sull’evento SAR n. 937 lo riportava in Libia insieme a tutte le altre 93 persone soccorse;
-che si ha ragione di ritenere che la decisione di riportare le persone soccorse in Libia fosse stata impartita dalle autorità italiane ed in particolare dal coordinamento MRCC Roma;
- che per quanto si conosce, infatti, il centro di coordinamento in indirizzo riferiva alla nave VI di continuare ad utilizzare le sue utenze telefoniche e fax per comunicare con la Guardia Costiera LI (all. 2 produz. ricorr.);
- che i migranti tra cui il ricorrente, venivano dunque riportati al porto di Misurata e qui, il 14/11/2018, le forze di sicurezza libiche hanno sbarcato con la forza e trasferito al centro di detenzione di Karareem quattordici persone sotto la minaccia della violenza; il 20/11/2018, le sono state allo stesso modo sbarcate le 81 persone rimanenti.
1.2. Assume ancora che è stato colpito da un proiettile durante lo sbarco forzato, ma non ha ricevuto cure (il proiettile è stato estratto solo nel giugno 2019) e successivamente è stato trasferito dalla polizia libica in una località non identificata di Misurata dove è stato tenuto per cinque giorni, subendo vari maltrattamenti, come pure nel centro di detenzione di Zliten, ove è stato successivamente trasferito e da cui è riuscito a fuggire e ha tentato la traversata una seconda volta il 24 agosto 2019, andata a buon fine essendo sono arrivato autonomamente insieme ad altri compagni di viaggio vicino a Malta il 26 agosto 2019, quando sono stati intercettati da un pattugliatore dell'AFM.
Il ricorrente precisa dunque di avere interesse a verificare se esista o meno responsabilità da parte dello Stato italiano nella gestione del soccorso nel corso del quale e successivamente al quale ha subito danni fisici e morali.
2. In data 7/10/2022 con nota prot. -OMISSIS-, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto rigettava la richiesta di accesso alla documentazione sopra indicata ai punti 1,2,3, per le motivazioni che vengono in sintesi appresso illustrate.
A seguito di tale diniego, l’odierno ricorrente presentava richiesta di riesame, in relazione alla quale la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri emetteva, con nota n. -OMISSIS-l’impugnato provvedimento di rigetto (All. 2 produz. ricorr.).
2.1. Più in particolare, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Comando Generale delle Capitanerie di porto, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- (Doc. 4 produz. ricorr.) confermato con il parimenti impugnato provvedimento della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota-OMISSIS- respingeva l’istanza con articolata motivazione di cui, in ossequio al canone di sinteticità di cui all’art. 3, c.p.a., si riportano solo i seguenti passi salienti:
- l’istanza “non può essere considerata alla stregua di una domanda di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, in quanto sprovvista di motivazione. Peraltro, anche qualora l’istanza predetta fosse stata adeguatamente motivata” avrebbe dovuto essere respinta poiché:
-“con riferimento all’esclusione dal diritto di accesso di cui all’art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rileva che, ai sensi dell’art. 1048, comma 1, lett. Q) del D.P.R. 90/2010 e ss.mm. ed ii., sono sottratti all’accesso i documenti riguardanti “programmazione, pianificazione e condotta di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali”, tra le quali rientrano anche quelle condotte dal Centro Operativo Nazionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera – IMRCC, ascrivibili alla condotta di attività operative nazionali, ovvero talune attività di vigilanza e di pattugliamento avvenute nell’area marittima interessata dall’evento e che ha visto coinvolti assetti militari europei.”;
- “ai fini della tutela della correttezza delle relazioni internazionali - in questo caso specifico con la Libia - in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, si rileva che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del DM in data 16 marzo 2022 del Ministero dell’Interno sono sottratti all’accesso “i documenti dalla cui divulgazione non autorizzata possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione, e in particolare i documenti inerenti ai rapporti tra il Ministero dell’interno e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra il Ministero dell’interno ed enti e organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di visite istituzionali”;
Ulteriormente, il Ministero intimato ha aggiunto che nel caso di specie sussiste il limite della “libertà e della segretezza della corrispondenza sugli atti pervenuti e trasmessi a soggetti privati e pubblici italiani e stranieri” di cui all’art. 5 bis, comma 2 del D. lgs. 33/2013 “con conseguente applicabilità dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”.
3. Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità