TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-12-02, n. 202400363

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-12-02, n. 202400363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400363
Data del deposito : 2 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2024

N. 00363/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00027/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2021, proposto dalla società Limes 24 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;



contro

Regione LI, nonché Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del LI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, alla via Insorti D'Ungheria, n. 74;



nei confronti

Comune di Larino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione LI n. 154 del 16.11.2020, recante in oggetto “ determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi ex art. 14-quater l. n. 241/90 e ss.mm.ii. Rigetto istanza tesa a ottenere l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 20,78 MW, da ubicarsi in c/da «Piane di Larino» nel Comune di Larino (CB) e relative opere di connessione alla RTN. Società proponente: Limes 24 S.r.l.” ;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi, ove occorrer possa:

a. la nota della Regione LI prot. n. 140333 del 12.9.2020 adottata ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza;

b. il parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del LI con nota prot. n. 7291 del 10.8.2020, comunicato unitamente al preavviso di diniego;

c. il parere negativo reso dal Comune di Larino con nota prot. 10975 del 13.8.2020, comunicato sempre unitamente al preavviso di diniego, nonché, ove occorra, i relativi atti presupposti, ossia le deliberazioni del Consiglio comunale n. 30 del 7.8.2020, con i relativi allegati, e n. 36 del 29.10.2010;

d. la nota di riscontro della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del 21.10.2020, con la quale è stato formulato parere negativo alla realizzazione del progetto;

e, nei limiti dell'interesse in questa sede azionato, e solo ove occorra, il Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta adottato ai sensi della legge regionale n. 24/1989.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso con il quale la Limes 24 s.r.l. ha impugnato, unitamente ai pareri da essa richiamati, la determinazione regionale n. 154 del 6.11.2020, con la quale è stata respinta la sua istanza finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel territorio del Comune di Larino.

È utile brevemente ripercorrere i momenti più salienti dell’ iter amministrativo che ha preceduto l’adozione del provvedimento regionale.

2. Con nota assunta al prot. regionale n. 147544 del 28.11.2019 la società aveva presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per “ la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 20,78 MWp, da ubicarsi in c/da “Piane di Larino” nel Comune di Larino e relative opere di connessione alla RTN nella SE elettrica di trasformazione 380/150 kV di Larino, mediante la realizzazione di un cavidotto interrato della lunghezza di circa 2,5 km ”.

3. Con determinazione n. 1960 del 16.4.2020 la Regione LI aveva escluso la sottoposizione del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, e, di seguito, con successiva nota del 18.5.2020 aveva convocato, ai fini del vaglio dell’istanza, la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990.

3.1 Nell’ambito della conferenza, come previsto dall’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 (e confermato dalle premesse del provvedimento conclusivo del procedimento), la Regione aveva disposto che, in ragione del regime vincolistico ritenuto esistente nell’area dell’intervento progettuale, dovessero confluire, tra gli altri, i seguenti pareri: “ 1) Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006; 2) Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 in quanto l’area oggetto di intervento risultava sottoposta a pianificazione paesistica di cui al PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera - Fortore Molisano”, la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (Rif. Art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989); 3) Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004 per gli aspetti relativi alla tutela archeologica per quanto riguarda l’allestimento del cavidotto lungo il Tratturo S. Andrea Biferno; 4) Concessione sull’utilizzo dei Demani Tratturali ai sensi della L.R. n. 9 del 11/04/1997, Regolamento di attuazione n. 1 del 08/01/2003 e Delibera di Giunta Regionale n. 468 del 29/11/2009, conseguente all’acquisizione dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il LI ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004” (cfr la premessa “ Constatato che ” del provvedimento impugnato).

4. Con nota prot. n. 7291 del 10.8.2020 perveniva il parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del LI, la quale, in ragione della motivazione che in seguito verrà più diffusamente richiamata, così concludeva: “ Per quanto sopra esposto, e per le ragioni evidenziate, questa Soprintendenza esprime parere negativo ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 per gli aspetti paesaggistici alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, oltre che a formulare il diniego ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 per gli aspetti relativi alla tutela archeologica per quanto riguarda l’allestimento del cavidotto lungo il Tratturo S. Andrea Biferno”.

5. A tale parere la società replicava con nota di riscontro assunta al prot. regionale n. 144804 del 21.9.2020, con la quale, contestando le motivazioni espresse nel parere negativo della Soprintendenza, ne affermava comunque anche la natura non vincolante, sottolineando che “ l’Amministrazione procedente detiene il potere di rilasciare il titolo autorizzativo, anche alla luce dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’impianto ...”

5.1 A seguito delle osservazioni svolte dall’interessata la Soprintendenza emetteva l’ulteriore parere n. prot. 9794 del 21.10.2020, nel quale, pur valutando le osservazioni e le proposte di modifica progettuale che la società s’impegnava a formulare, essa confermava comunque il proprio precedente parere negativo, affermando che “ ... né la modifica progettuale inerente il percorso del cavidotto, pur salvaguardando il tratturo, né le osservazioni formulate, sono tali da poter indurre questa Soprintendenza ad una riformulazione del parere vincolante già espresso con nota prot. n. 7291 del 10/08/2020” .

6. A conclusione del percorso procedimentale illustrato veniva quindi emesso il provvedimento impugnato in via principale nell’odierno giudizio, ossia la determina n. 154 del 16.11.2020, con la quale la Regione decideva: “ 1) di prendere atto del parere vincolante del CT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il LI prot. n. 7291 del 10/08/2020 e dell’elevata potenzialità produttiva e di pregio dell’area interessata dall’intervento”, e, di conseguenza, “ rigettare l’istanza della Società LIMES 24 SRL con sede legale nel Comune di Milano in Via Alessandro Manzoni, n. 41, P.I.10537660960, assunta al prot. Regionale n.147544 del 28/11/2019 per la costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 20,78 MWp, da ubicarsi in c/da “Piane di Larino” nel Comune di Larino e relative opere di connessione alla RTN nella SE elettrica di trasformazione 380/150 kV di Larino, mediante la realizzazione di un cavidotto interrato della lunghezza di circa 2,5 km”

Nel corpus della determina n. 154 del 16.11.2020 la Regione riteneva altresì “ ammissibile e parzialmente accoglibile ” il parere negativo espresso, in ordine alla realizzabilità dell’impianto, dal Comune di Larino, nella sola parte in cui quest’ultimo osservava che “ l’area su cui ricade l’impianto è caratterizzata da terreni tra i più fertili della Regione LI, servita da un moderno impianto di irrigazione… ” (determina regionale n. 154 del 16.11.2020, pagg. 13-14): anche detto parere, sia pure nei limiti anzidetti, veniva, pertanto, posto a fondamento della determinazione conclusiva impugnata.

7. Avverso tale provvedimento conclusivo e gli atti da esso presupposti la Limes 24 s.r.l. ha quindi proposto l’attuale ricorso, affidato a sei motivi così rubricati: 1) Sull’intervenuto parere favorevole del ministero e del comune per carenza di dissenso costruttivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione del D.M. 10.9.2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità

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