TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-05-16, n. 202409696
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2024
N. 09696/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16741/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16741 del 2023, proposto da Immobiliare ON s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e RE ON, rappresentati e difesi dall’avvocato Armando Fergola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Compatri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Kristian Cosmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di Porta Tiburtina, 36;
per l’annullamento
del provvedimento, prot. n. 29782, del 09/10/2023, notificato in data 21 novembre 2023, con il quale il Comune di Monte Compatri ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 11/2023 ed ha disposto l’acquisizione del terreno situato in Monte Compatri località Valle Romanella, distinto in catasto terreni al foglio 10 particella 226, 320, 321 e foglio 8 particella 310, 272, 296 e al catasto fabbricati al foglio 10 particella 406 (ex particelle 47, 225 e 316).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monte Compatri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 20 dicembre 2023, la società Immobiliare ON s.r.l. e la sig.ra RE ON impugnano il provvedimento del Comune di Monte Compatri recante l’accertamento, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 11 del 2023.
2. Le ricorrenti premettono di essere proprietarie, nel Comune di Monte Compatri, l’una (la società Immobiliare ON), del terreno distinto in catasto al foglio n. 8, particelle 310, 272 e 296 e, l’altra (la sig.ra RE ON), del terreno distinto in catasto al foglio n. 10, particelle 226, 320 e 321 e particella 406 (ex particelle 47, 225, 316).
Espongono, quindi, i seguenti fatti: (i) con ordinanze n. 2 e n. 11 del 2014, il Comune di Monte Compatri ha ingiunto alla sig. ra ON la demolizione di alcune opere realizzate senza titolo sul suddetto terreno distinto in catasto al foglio n. 10, particelle 47, 225, 226, 316, 320 e 321; (ii) con ordinanza n. 11 del 2023, il medesimo Comune ha ingiunto sia alla sig.ra ON sia alla Immobiliare ON la demolizione, entro trenta giorni dalla notifica dell’atto, eseguita il 28 agosto 2023 nei soli confronti della sig.ra ON, di diverse opere realizzate, in parte, sul terreno distinto in catasto al foglio n. 10, particelle 226, 320, 321, 406 (ex particelle 47, 225, 316) e, in parte, sul terreno di cui al foglio n. 8, particelle 310, 272 e 296; (iii) è poi intervenuto il provvedimento impugnato, anch’esso notificato (in data 21 novembre 2023) solo alla sig.ra ON e non anche alla Immobiliare ON, con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza a detta ordinanza di demolizione n. 11 del 2023, con avviso che “ tale accertamento costituisce titolo per l’acquisizione dei suddetti immobili a favore dell’Ente e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale […]” e che “ si sta procedendo alla trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene a favore del Comune di Monte Compatri, acquisendone pertanto la proprietà ”; (iv) in data 20 ottobre 2023, il Comune di Monte Compatri ha, infine, proceduto alla trascrizione del provvedimento impugnato presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma 2 (nota di trascrizione registro generale n. 57090, registro particolare n. 40615).
3. Il ricorso è affidato a due motivi di diritto così rubricati: “ 1 - Violazione dell’art. 31, comma 3, DPR 380/2001 ”; “ 2 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 15 L.R. n. 15/2008; Difetto di motivazione e di Istruttoria ”.
Le ricorrenti chiedono, inoltre, che, per effetto dell’accoglimento della domanda demolitoria, sia ordinato al VA dei Registri immobiliari di Roma 2 di cancellare la predetta trascrizione eseguita in favore del Comune di Monte Compatri in relazione agli immobili di cui