TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-01-10, n. 202400289
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2024
N. 00289/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04531/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4531 del 2023, proposto da
Strega Alberti Benevento S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Costanzo Roberto Di Gioia, Vincenzo Collarile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza del Decreto di accoglimento cron. n. 2595/2021, pronunciato dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, in esito al procedimento iscritto al R.G. n. 1569/2021 V.G., depositato in cancelleria il 04/10/2021, non impugnato e passato in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il presente ricorso, l’odierna ricorrente ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto di accoglimento cron. n. 2595/2021, pronunciato all’ esito al procedimento iscritto al R.G. n. 1569/2021 V.G., depositato in cancelleria il 04/10/2021, con cui la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di equa riparazione ex L. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, senza dilazione, in suo favore della somma di €. 8.800,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio in cui era parte.
In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta, con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento.
Il Ministero della Giustizia è rimasto contumace.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2023 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo stante la mancata proposizione del ricorso in opposizione (art. 5 ter della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge Pinto), come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli.
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto