TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-09-16, n. 202402171
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Testo completo
Pubblicato il 16/09/2024
N. 02171/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2023, proposto da
Comune di Vigonza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LE Calegari, Giulia Andretta, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EN BE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Viaro, RO Artusi Sacerdoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fall. IA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato EL Ometto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RO HI, AL HI, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Cimino, Carlo Cristante, Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LB EN, EL ER, EL EN, RO EN, AN EN, non costituiti in giudizio;
NC TU, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Federica Sgualdino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NO TU, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LE TU, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Gastaldello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa concessione del sequestro conservativo ex artt. 55 c.p.a. e 671 ss. c.p.c.,
dei lottizzanti all'adempimento, anche ex art. 2932 c.c., delle convenzioni urbanistiche rep. n. 2013 del 16 maggio 2007, rep. n. 2152 del 16 luglio 2009, rep. n. 288947 del 21 gennaio 2013 e di ogni altro accordo ad esse connesso e al risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento alle medesime.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da HI RO il 24/4/2023:
per accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune agli obblighi convenzionali nonché la sopraggiunta decadenza del PUA e della convenzione di lottizzazione di cui si tratta e l'assenza di un inadempimento colpevole dei signori HI;
per accertare e dichiarare il diritto dei signori HI al riconoscimento di un termine suppletivo per l'esecuzione degli obblighi di cui si tratta (esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria ed extra ambito e cessione delle relative aree);
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da EN BE S.p.A. il 29/5/2023:
- in principalità: rigettarsi le domande formulate dal Comune di Vigonza con il ricorso di data 15 marzo 2023 nei confronti del EN BE in quanto inammissibili e infondate per quanto esposto in narrativa;
- in via riconvenzionale, nei confronti del Comune di Vigonza: per l'ipotesi in cui la convenzione urbanistica di data 16 maggio 2007, rep. n. 2.013, e/o anche le successive, venissero dichiarate inefficaci, ovvero comunque non si desse luogo per qualunque causa alla trasformazione residenziale prevista dal PUA di Perarolo nei termini originariamente stabiliti, accertarsi e dichiararsi il diritto del EN BE a ottenere in restituzione dal Comune di Vigonza i terreni oggetto della cessione gratuita stipulata in data 19 ottobre 2017 a rogito notaio Gallo, rep. n. 5.344, registrata il 24 ottobre 2017; per l'effetto, condannarsi lo stesso Comune di Vigonza a ritrasferire i terreni al EN BE;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del EN BE S.p.A., del Fall. IA S.r.l., di RO HI, AL HI, NC TU, NO TU e LE TU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nell’ottobre 2004 i proprietari di una pluralità di lotti, ubicati a Perarolo di Vigonza, sottoscrivevano un atto unilaterale d’obbligo, con cui si impegnavano a cedere all’Amministrazione comunale una porzione di quell’area quantificata in 16.000 mq, dopo avervi realizzato una scuola media; essi chiedevano che, in cambio, il Comune di Vigonza imprimesse una nuova destinazione urbanistico-edilizia ai lotti in questione, che consentisse lo sfruttamento delle loro proprietà a fini edificatori.
Il Comune di Vigonza, con deliberazione n. 20 del 28 febbraio 2005, adottava la variante B/7, poi approvata dalla Regione Veneto, con la quale imprimeva all’area in questione la destinazione di z.t.o. C2 di espansione.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 5 aprile 2007 veniva, quindi, approvato il PUA di Perarolo e il 16 maggio 2007 il Comune di Vigonza e i proprietari delle aree interessate dal piano di lottizzazione stipulavano la convenzione per l’attuazione del PUA in oggetto.
I lottizzanti firmatari della convenzione erano le società IA s.r.l. e BE s.r.l., i sig.ri OV BA, RO e AL HI, EL ER, LB, EL, RO e AN EN e NC e NO TU.
L’operazione complessiva posta in essere dalle parti era volta, da un lato, a consentire alle parti private di conseguire la valorizzazione urbanistica delle aree nella rispettiva titolarità, ricomprese nel PUA di Perarolo; dall’altro, ad assicurare l’esecuzione, a spese dei lottizzanti, delle opere di urbanizzazione convenute, e, in particolare, la costruzione di una scuola media secondo la formula “chiavi in mano”, nonché l’acquisizione da parte dell’ente pubblico delle aree ove tali opere erano destinate a sorgere.
Con la suddetta convenzione urbanistica rep. 2013 del 16.5.2007 i lottizzanti – a fronte dei notevoli benefici urbanistici ricevuti per effetto dell’approvazione del piano di lottizzazione e della presupposta variante al PRG, che aveva classificato l’area in questione come zona C2 di espansione, sulla quale poter edificare un volume di mc 68.000. - si obbligavano:
1) a realizzare le opere di urbanizzazione primaria indicate negli articoli 4 e 7 della stessa convenzione, il cui valore era stato allora stimato in euro 1.335.000,00;
2) a costruire, nell’area classificata F17 ricompresa nell’ambito di lottizzazione, una scuola media, quale opera di urbanizzazione secondaria indicata dall’art. 8 della stessa convenzione, il cui valore, al lordo della relativa area di sedime, era stato allora stimato in euro 3.240.000,00;
3) a cedere gratuitamente al Comune la scuola media e l’intera area F17, con spese di trasferimento a proprio carico (art. 14).
Gli obblighi solidalmente assunti dai lottizzanti con la convenzione urbanistica 2013 del 16.5.2007 venivano garantiti da due polizze fideiussorie (art. 16) rilasciate da Aurora Assicurazioni s.p.a. (poi fusasi in UnipolSAI s.p.a.), una per gli obblighi di urbanizzazione primaria e un’altra di maggiore valore per quello consistente nella realizzazione della scuola previsto dall’art. 8.
In particolare, i lottizzanti, a garanzia degli obblighi assunti, stipulavano la polizza fideiussoria n. 45738737 rilasciata da Aurora Assicurazioni S.p.a. in data 15.5.2007 per l’importo di € 3.240.000,00 pari al 100% della somma degli oneri di cui all’art. 8 (c.d. oneri di urbanizzazione secondaria)
2. Nel febbraio 2008 i lottizzanti, per superare alcune criticità viabilistiche emerse nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso edilizio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, presentavano al Comune l’atto unilaterale d’obbligo rep. n. 280006, col quale, tra l’altro, si impegnavano a realizzare una pista ciclabile a nord di via Atene. (obbligo aggiuntivo rispetto ai tre precedenti).
In data 16 luglio 2009, il Comune di Vigonza, in attuazione del suddetto atto unilaterale, variava il piano di lottizzazione e stipulava coi medesimi la convenzione urbanistica rep. n. 2152, integralmente ricognitiva di quella originaria del 2007, salvo l’aggiunta all’art. 7 dell’ulteriore e puntuale obbligo solidale a carico dei lottizzanti, consistente appunto nella realizzazione del tratto di pista ciclabile a nord di via Atene, il cui valore era stato allora stimato in euro 90.000,00 (v. i tre commi aggiunti all’art. 7).
Peraltro a quest’ulteriore obbligo di fare rimanevano estranei i fratelli NO e NC TU, che, per avere intanto venduto ad Iniziative Immobiliari B&B s.r.l. i terreni interessati dalla lottizzazione, non hanno sottoscritto la convenzione del 2009, né il presupposto atto unilaterale d’obbligo del 2008.
Per la concreta realizzazione della pista ciclabile, i fratelli HI ed i sig.ri NO ed LE TU, nella loro qualità di proprietari delle aree interessate dal tracciato della pista ciclabile, si impegnavano, rispettivamente in data 23 e 24 giugno 2009, dapprima a cedere tali aree gratuitamente al Comune, per poi sottoscrivere col Comune, rispettivamente in data 18 e 16 settembre 2013, degli accordi per la loro cessione gratuita (libere da ogni peso ad ipoteca) e per la loro esatta individuazione, sul piano catastale tramite apposite tavole allegate agli stessi contratti. Con gli stessi accordi (art. 2), costoro si impegnavano ad intanto autorizzare il Comune a disporre e utilizzare l’area oggetto di cessione per la costruzione del tratto di pista ciclabile.
Perciò i sig.ri TU, ancorché rimasti estranei all’obbligo di realizzare la pista ciclabile, nell’interesse degli altri lottizzanti e della migliore urbanizzazione dell’ambito di lottizzazione, si obbligavano a cedere gratuitamente al Comune le proprie aree da questa interessate e comunque ad intanto metterle a disposizione per la realizzazione dell’opera.
Gli obblighi previsti dall’originaria convenzione urbanistica del 2007 e quello aggiuntivo di realizzare la pista ciclabile lungo via Atene venivano ribaditi nella convenzione rep. n. 288947 del 21 gennaio 2013, sottoscritta dai sig.ri RO e AL HI e da Iniziative Immobiliari s.r.l. Quest’ultima convenzione è richiamata nei summenzionati accordi per la cessione gratuita delle aree interessate dalla pista ciclabile, appunto quale convenzione con cui sono stati ulteriormente ribaditi gli obblighi assunti per l’attuazione del piano di lottizzazione, compreso quello di realizzare il tratto di pista ciclabile (art. 4).
3. Il Comune, al fine di consentire l’attuazione dell’ambito di lottizzazione, oltre a rilasciare il permesso per la sua urbanizzazione primaria, approvava nel giugno 2010 il progetto esecutivo per la costruzione della scuola media prevista dell’art. 8 delle convenzioni urbanistiche.
I relativi lavori erano quindi consegnati ai lottizzanti in data 23 settembre 2010.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 della convenzione urbanistica, secondo cui i lavori avrebbero dovuto terminare entro trentasei mesi dal loro avvio, l’opera pubblica avrebbe dovuto essere collaudata e consegnata al Comune entro il 23 settembre 2013.
Il termine per la conclusione dei lavori era concordemente prorogato al 6 febbraio 2015 e poi, ex art. 30, c. 3-bis, d.l. 69/2013, al 6 febbraio 2018.
I lavori per la costruzione della scuola venivano avviati dai lottizzanti nel periodo 2010-2014, per poi definitivamente arrestarsi nell’aprile 2016, in coincidenza col fallimento di BE s.p.a., che il Tribunale di DO aveva dichiarato con la sentenza n. 95/2016.
A fronte del fallimento di BE s.p.a., il Comune, in funzione della tutela dei propri crediti fondati sull’inadempimento alle convenzioni urbanistiche, incaricava l’ing. Battistoni di stimare il complessivo valore delle opere ineseguite, che, in data 24 ottobre 2016, era da lui complessivamente stimato in euro 4.590.542,34, di cui euro 3.224.634,72 per il completamento della scuola media ed euro 1.365.907,62 per le opere di urbanizzazione primaria, al netto dei lavori da svolgere per il completamento della pista ciclabile lungo via Atene (cfr., all’ultima pagina, la scheda di sintesi finale denominata “ quadro economico finale stato di consistenza ”).
Sulla base di questa analitica perizia, il Comune chiedeva di insinuarsi al passivo fallimentare anche per questo credito (insieme a quello pari al valore delle aree da gratuitamente cedere ed altri crediti fiscali), per poi opporsi allo stato passivo ex art. 98, l. fall., per non essere stato il proprio credito integralmente ammesso.
Per bonariamente definire quest’ultima lite e altra pendente dinanzi al TAR, sempre contro il EN BE, per la cessione ex art. 2932 c.c delle aree ricomprese nell’area F17, lo stesso EN e il Comune stipulavano in data 19 ottobre 2017 una transazione, con la quale il EN BE ammetteva il Comune allo stato passivo per un importo pari principalmente al costo di completamento della scuola (euro 2.852.590,40) e si impegnava a cedere al Comune tutti i terreni di cui era proprietario nell’area F17; mentre il Comune si impegnava a rinunciare agli altri propri crediti verso il EN fondati sull’inadempimento delle convenzioni urbanistiche e limitava i propri crediti verso gli eventuali aventi causa del EN agli obblighi consistenti nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria all’interno dello stralcio A dell’ambito di lottizzazione (così liberando costoro dall’obbligo di realizzare la scuola); stralcio che avrebbe dovuto ricevere un’apposita disciplina urbanistica per favorirne l’autonoma trasformazione.
Con la sentenza n. 10/2020 il Tribunale di DO dichiarava il fallimento anche della società IA s.r.l..
Il Comune, per tutelare i propri crediti derivanti dall’inadempimento delle convenzioni anche verso IA s.r.l., chiedeva di insinuarsi al relativo passivo fallimentare, per poi opporsi ex art. 98, l. fall. allo stato passivo (5875/2020 R.G.), in ragione della mancata ammissione del proprio credito.
Il giudizio di opposizione è attualmente pendente.
4. I sig.ri HI impugnavano dinanzi al TAR la transazione sottoscritta nel 2017 dal Comune col EN BE, soprattutto deducendo che questa, in applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali, avrebbe irreversibilmente aggravato la loro posizione debitoria verso il Comune.
Il Comune proponeva un parallelo ricorso al TAR per l’accertamento dell’inadempimento dei lottizzanti all’obbligo di realizzare la scuola media previsto dall’art. 8 delle convenzioni.
Nell’ambito di questa causa alcuni lottizzanti (sig.ri NO a NC TU e sig.ri AL e RO HI) proponevano più domande