TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-01-09, n. 201300002

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-01-09, n. 201300002
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201300002
Data del deposito : 9 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00739/2012 REG.RIC.

N. 00002/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00739/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 739 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Alessandria Parcheggi S.p.A. - Societa' di Progetto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Coli, Carlo Merani, con domicilio eletto presso l’avv.to Carlo Merani in Torino, via Pietro Micca, 21;



contro

Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Claudio Piacentini, con domicilio eletto presso l’avv.to Claudio Piacentini in Torino, corso Galileo Ferraris, 43;



nei confronti di

Azienda Trasporti Mobilita' S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Mangia, Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso l’avv.to Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;



per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Alessandria n. 174/4310N-261 in data 23 giugno 2012, avente ad oggetto realizzazione e gestione di parcheggio multipiano interrato in piazza Garibaldi;

del provvedimento in data 25.6.2012 prot. 11902 a firma del Direttore R.U.P., con cui si è comunicato che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 23.6.2012, ha deciso la sospensione dell'efficacia della deliberazione Giunta Comunale n. 125 del 26.4.2012, nonché degli altri atti presupposti della convenzione stipulata in data 18.5.2012, fino al 23.7.2012;

con i motivi aggiunti, depositati il 18 settembre 2012:

della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Alessandria n. 203/0940x - 320 in data 23 luglio 2012 avente ad oggetto annullamento in via di autotutela della deliberazione G.C. n. 125/0/185/4310N del 26.4.2012;

di ogni altro atto presupposto o successivo;

per il risarcimento del danno da illegittima adozione degli atti impugnati da determinarsi in esito ad istruttoria, anche ai sensi dell’art. 30 co, 3 d.lgs. n. 104/2010, tenuto anche conto dell’entità dei ricavi indicati nel PEF allegato alla concessione

con i secondi motivi aggiunti per l'adempimento del Comune di Alessandria a quanto previsto dall'art. 5 bis comma 5 bis.3 della convenzione di concessione stipulata in data 18.5.2012 rep. 16417 racc. 9602 e a quanto previsto dall'art. 2 comma 2.4 della convezione di concessione stipulata in data 18.5.2012 rep. 16417 racc. 9602;

per l’accertamento e la declaratoria di nullità, inesistenza, inefficacia e comunque illegittimità degli atti amministrativi e contrattuali, in forma scritta o verbale, in forza dei quali il Comune di Alessandria ha affidato ad A.T.M. s.p.a. il servizio pubblico locale di gestione del parcheggio pubblico a pagamento di piazza della Libertà nella città di Alessandria, nullità, inesistenza, inefficacia e illegittimità da dichiararsi a far data dal 4.7.2006;

accertare e dichiarare l’insussistenza dei presupposti normativamente previsti perché si potesse legittimamente disporre da parte del Comune di Alessandria l’affidamento a A.T.M. s.p.a.;

accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la decadenza e la revoca dell’affidamento ad A.T.M. s.p.a.;

dichiarare l’illegittimità ed annullare l’affidamento ad A.T.M. s.p.a.

con ricorso per l’accesso ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a.

chiedeva l’annullamento dei provvedimento in data 23-24.10.2012 in materia di accesso agli atti nonché per l’accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti ad accedere agli atti richiesti estraendone copia.

Visti il ricorso, i primi e secondi motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alessandria e di Azienda Trasporti Mobilita' S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe deducendo, con ricorso e successive serie di motivi aggiunti, le seguenti censure:

1)Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990. Contesta parte ricorrente che la disposta sospensione dell’efficacia, ad opera della deliberazione n. 174/2012, della pregressa deliberazione di Giunta del 26.4.2012 sia intervenuta senza alcuna previa comunicazione di avvio del procedimento nè garanzia procedimentale.

2) Violazione dell’art. 21 quater della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 1372 c.c.. Nullità dell’atto ai sensi dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990. Contesta parte ricorrente che la convenzione 18 maggio 2012 rep. 16417, avendo natura non provvedimentale, non fosse suscettibile di sospensione; contesta inoltre l’ammissibilità di forme unilaterali di scioglimento da vincoli negoziali da parte dell’amministrazione.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta del 23.7.2012, con la quale è stata definitivamente annullata la pregressa deliberazione 26.4.2012, già sospesa, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1)Violazione di legge. Violazione degli articoli 7 e 8 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990. Anche in relazione al definitivo annullamento della deliberazione di Giunta del 23.7.2012 parte ricorrente contesta la violazione delle garanzie procedimentali

2) Violazione di legge. Violazione del principio del contrarius AC. Violazione degli articoli 49 e 153 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Violazione dell’art. 46 del d.p.r. n. 554 del 1999 ovvero, se ritenuti applicabili, degli artt. 44 e ss. del d.p.r. 5.10.2010 n. 207. Violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, della assenza o comunque carenza di motivazione. Incompetenza del Responsabile del Servizio che ha reso il parere di regolarità tecnica.

3)Violazione di legge. Violazione dell’art. 21 nonies d ella l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 10 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, della assenza di motivazione, della carenza di motivazione, dell’errore sui presupposti di fatto, della insufficiente istruttoria. Omessa considerazione degli interessi del controinteressato. Contesta parte ricorrente che il provvedimento di autotutela non avrebbe tenuto adeguatamente conto degli interessi privati coinvolti nel procedimento e del tempo trascorso.

4) Violazione di legge. Violazione dell’articolo 21 nonies della l. n. 241/1990. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, della assenza di motivazione, della carenza di motivazione, dell’errore sui presupposti di fatto, della insufficiente istruttoria. La considerazione degli interessi di ATM. La considerazione da parte della Giunta Comunale di interessi di mero fatto giuridicamente inesistenti. Contesta parte ricorrente che la effettiva ragione del disposto annullamento sarebbe rinvenibile nella circostanza che il parcheggio di Piazza della libertà sia attualmente in gestione diretta in capo ad A.T.M., gestione complessivamente illegittima.

5) Violazione di legge. Violazione degli articoli 143 e 153 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione degli artt. 37 bis , 37 quater , 37 septies della l. n. 109/1994. Violazione del principio del contrarius AC . Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, del difetto assoluto di motivazione, della perplessità, della contraddittorietà, dell’illogicità. Contesta parte ricorrente che l’amministrazione non abbia correttamente valutato il necessario riequilibrio economico-finanziario della convenzione da ultimo stipulata tra le parti, nonché le argomentazioni spese nella deliberazione di annullamento per affermare la sussistenza di un danno a carico dell’amministrazione.

6) Violazione di legge. Violazione del principio del contrarius AC . Violazione degli artt. 143 e 153 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione degli artt. 37 bis, 37 quater, 37 septies della l. n. 109/1994. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria e del difetto assoluto di motivazione, dell’irrazionalità, dell’illogicità, della perplessità, della contraddittorietà. Contesta parte ricorrente l’istruttoria condotta a supporto della disposta autotutela.

7) Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore sui presupposti di fatto del difetto di istruttoria, della carente, perplessa e contraddittoria motivazione. Violazione di legge. Violazione di legge. Violazione dell’articolo 153 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione degli artt. 37 bis e ss. della l. n. 109/1994. Contesta parte ricorrente la motivazione dell’addotta revoca nelle sue singole parti.

8)Eccesso di potere per intrinseca contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Violazione di legge. Violazione degli artt. 143, 147 e 239 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dell’art. 207 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207. Violazione dell’art. 5 della l. n. 122/1994. Evidenzia parte ricorrente che l’amministrazione avrebbe ignorato la sostanziale legittimità di una operazione di riequilibrio della concessione, alla luce del tempo intercorso tra l’aggiudicazione e l’effettivo affidamento.

9) Eccesso di potere nella figura sintomatica dell’errore sui presupposti di fatto e della intrinseca contraddittorietà.

10)Violazione di legge. Violazione degli artt. 143 e 153 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione degli artt. 37 bis e ss della l. n. 109/1994. Eccesso di potere. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’errore

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