TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-01-09, n. 202400064
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2024
N. 00064/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del D.D.S. n. -OMISSIS- del 19/11/2018, emesso ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004, con cui veniva ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 6.983,88, quale indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio con la realizzazione di un appartamento al piano rialzato facente parte di un edificio a cinque elevazioni fuori terra, nel Comune di Agrigento,-OMISSIS-, senza il preventivo nulla osta della Soprintendenza;
- della nota prot. n.-OMISSIS- del 12.06.2018, della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento con la quale è stato comunicato il preavviso di accoglimento della richiesta di compatibilità paesaggistica;
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 12.06.2018 con la quale la Soprintendenza ha determinato, previa perizia, ed in via provvisoria la sanzione pecuniaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- agisce per l’annullamento del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 19.11.2018, emesso ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, comunicato a mezzo raccomandata consegnata in data 05.02.2019, con il quale il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela, ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 6.983,88, quale indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio con la realizzazione, senza il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza, di un appartamento al piano rialzato facente parte di un edificio a cinque elevazioni fuori terra con copertura piana sito in Agrigento, via -OMISSIS-. Con il medesimo mezzo di tutela è chiesto altresì l’annullamento della nota prot. n.-OMISSIS- in data 12.06.2018 della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, nella parte in cui subordina il rilascio del nulla-osta in sanatoria alla condizione che venga pagata la sanzione paesaggistica, nonché della nota prot. n. -OMISSIS-pure in data 12.06.2018 della medesima Soprintendenza e dell’allegata perizia tecnica estimativa del danno al paesaggio.
2. Espone e documenta il ricorrente di aver acquistato l’appartamento per cui è causa, unitamente alla moglie -OMISSIS-, in data 25.03.1977 da potere dei signori -OMISSIS- e-OMISSIS- e che, pertanto, il manufatto in parola sarebbe stato realizzato in data antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico sulla zona ove esso insiste, che risalirebbe all’entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 431 (c.d. “Legge Galasso”).
3. Tanto premesso il ricorso, notificato il 19 marzo 2019 e depositato il 16 aprile successivo, è affidato alle seguenti censure:
- Violazione di legge (art. 7 della legge 689/1981 ed art. 167 del D.lgs. n. 42/2004). Intrasmissibilità della sanzione;
- Inapplicabilità della sanzione pecuniaria per sopravvenienza del vincolo paesaggistico apposto successivamente alla realizzazione dell’opera. Irretroattività della norma;
- Violazione di legge. Estinzione della sanzione ai sensi dell’art. 14 della Legge 24/11/1981 n. 689; - Violazione dell’art. 167, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004. Illegittimità derivata per apposizione di condizione illegittima.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta di non poter rivestire la posizione di trasgressore, cioè di soggetto che ha violato la normativa di settore non avendo realizzato il manufatto abusivo di cui si tratta e, conseguentemente,