TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202400826

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202400826
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400826
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 00826/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00970/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 970 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Mazzaro, Mary Lin Bolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

dell'atto avente -OMISSIS- emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza, avente ad oggetto la posizione d'impiego del -OMISSIS--, che dispone che “Il -OMISSIS- è reimpiegato, per esigenze di servizio, dalla Sezione -OMISSIS- al Reparto Operativo Aereonavale di -OMISSIS-, quale Capo Ufficio Comando in sede vacante. Decorrenza immediata. Dalla partenza dell'Ufficiale, l'incarico di-OMISSIS--OMISSIS- sarà retto, congiuntamente e in sede vacante, dal -OMISSIS-” ;

di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. Andrea Gana e udito per la parte ricorrente l’avvocato Mazzaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

-OMISSIS-, -OMISSIS- e Comandante della Sezione Aerea -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in data 12/09/2023, con cui si è disposto che “Il -OMISSIS- è reimpiegato, per esigenze di servizio, dalla Sezione -OMISSIS- al Reparto Operativo Aereonavale di -OMISSIS-, quale Capo Ufficio Comando in sede vacante. Decorrenza immediata. Dalla partenza dell’Ufficiale, l’incarico di-OMISSIS--OMISSIS- sarà retto, congiuntamente e in sede vacante, dal -OMISSIS-”.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto in fatto:

- di essere titolare dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 in ragione della convivenza con la -OMISSIS-, -OMISSIS-, portatrice di -OMISSIS-;

- di non avere prestato il proprio consenso ad alcun trasferimento nell’ambito delle piano annuale di impiego concernente il personale della categoria Ufficiali, rappresentando anche nel 2023 che “ La propria situazione familiare è caratterizzata da quanto rappresentato al punto 2 lettera c, con una -OMISSIS- affetta da “-OMISSIS-”, alla quale si è recentemente aggiunta un’ulteriore difficoltà relativa al -OMISSIS-, di -OMISSIS-: dopo varie visite specialistiche, è stato diagnosticato un “-OMISSIS-”;

- che, nonostante non sia stato previsto alcuno spostamento nell’ambito del piano d’impiego per l’anno 2023, in modo inaspettato il Comando Generale ha previsto, con il provvedimento impugnato, il suo trasferimento immediato in una sede distante 300 km dalla sua abitazione;

- che nel settembre 2023 al -OMISSIS- è stato diagnosticato un -OMISSIS- che gli darà diritto ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 104/1992.

Quanto ai motivi di impugnazione il ricorrente ha lamentato quanto segue.

Con il primo motivo, egli ha evidenziato la violazione, l’erronea e la falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 3 Cost., 33 della L. n.104/1992, 3 della L. n.241/1990, 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, nonché il vizio di eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell’azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica, l’ingiustizia manifesta ed arbitrarietà del provvedimento e la violazione dei principi di buona fede e di affidamento e disparità di trattamento.

In estrema sintesi, il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo, a giudizio del ricorrente, in quanto è stato disposto il trasferimento del militare senza il suo consenso, in aperto contrasto con l’art. 33 della legge n. 104/1992, e senza previamente attendere l’esito del procedimento di riconoscimento dei benefici di legge con riferimento al -OMISSIS-. Ciò

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